IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI VITTIMA DEL DOVERE E DELLA CAUSA DI SERVIZIO RAPPRESENTA UNO DEGLI STRUMENTI PIÙ IMPORTANTI DI TUTELA PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DEL COMPARTO SICUREZZA CHE ABBIA CONTRATTO MALATTIE O RIPORTATO LESIONI NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. L’EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE DEGLI ULTIMI ANNI HA AMPLIATO LE TUTELE, SOPRATTUTTO PER LE PATOLOGIE DERIVANTI DALL’ESPOSIZIONE AD AMIANTO, URANIO IMPOVERITO, METALLI PESANTI E ALTRE SOSTANZE CANCEROGENE. PARTICOLARMENTE RILEVANTI SONO LE SENTENZE DELL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 7 OTTOBRE 2025 (NN. 12, 13, 14 E 15), CHE HANNO RAFFORZATO IL PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE RELATIVA DEL NESSO CAUSALE E DELL’INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA. MA CHE DIRITTI HANNO COLORO CHE HANNO CONTRATTO MALATTIA IN SEGUITO AL SERVIZIO MILITARE?

Il servizio militare in Italia: evoluzione e quadro normativo

Per oltre un secolo il servizio militare ha rappresentato un obbligo per gran parte dei cittadini italiani di sesso maschile. La leva obbligatoria, disciplinata inizialmente dalla legge n. 958 del 1986 e successivamente da numerosi interventi normativi, costituiva uno degli strumenti fondamentali della difesa nazionale. A partire dagli anni Duemila il sistema è stato progressivamente riformato fino alla sospensione della leva obbligatoria, avvenuta con la legge n. 226 del 23 agosto 2004, entrata definitivamente in vigore dal 1° gennaio 2005.

Oggi le Forze Armate italiane sono costituite prevalentemente da personale volontario e professionale, appartenente all’Esercito, alla Marina Militare, all’Aeronautica Militare e all’Arma dei Carabinieri. Accanto ai militari di carriera operano i volontari in ferma iniziale e in servizio permanente, disciplinati dal Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66/2010).

L’evoluzione dell’organizzazione militare non ha modificato il principio fondamentale secondo cui lo Stato deve garantire una tutela particolare a coloro che subiscono danni alla salute nello svolgimento delle attività istituzionali. Tale tutela assume forme differenti a seconda della disciplina applicabile e comprende la causa di servizio, la pensione privilegiata, l’equo indennizzo nei casi ancora previsti e, nei casi più gravi, il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Chi sono le vittime del dovere?

Lo status di vittima del dovere trova il proprio fondamento normativo nell’articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 e nel D.P.R. n. 243 del 2006, che ne disciplina i criteri applicativi.

Sono considerate vittime del dovere le persone che abbiano riportato invalidità permanenti o siano decedute nello svolgimento del servizio per effetto di particolari condizioni ambientali od operative eccedenti il rischio normalmente connesso all’attività istituzionale.

La normativa riguarda principalmente il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle altre amministrazioni impegnate nella tutela della sicurezza pubblica.

L’elemento centrale non è rappresentato esclusivamente dall’evento traumatico. Anche le esposizioni protratte nel tempo a sostanze tossiche, cancerogene o comunque nocive possono integrare i presupposti per il riconoscimento della speciale tutela, purché il rischio affrontato risulti superiore a quello ordinariamente sopportato dalla collettività.

Nel corso degli anni la giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’interpretazione della normativa, riconoscendo che anche le patologie insorte molti anni dopo il servizio possono essere conseguenza delle particolari condizioni operative affrontate durante la carriera militare.

Causa di servizio e vittima del dovere: differenze

La causa di servizio e lo status di vittima del dovere costituiscono due istituti distinti, sebbene spesso collegati.

La causa di servizio è disciplinata principalmente dal D.P.R. n. 461 del 2001 e consente di riconoscere che una determinata infermità sia stata causata o aggravata dall’attività lavorativa svolta nell’interesse dell’Amministrazione.

Il riconoscimento della causa di servizio può costituire il presupposto per l’accesso alla pensione privilegiata militare e ad altre forme di tutela previdenziale.

Lo status di vittima del dovere ha invece una finalità più ampia e solidaristica. Esso presuppone che il danno sia conseguenza di particolari condizioni operative caratterizzate da un rischio qualificato, superiore rispetto a quello ordinario della funzione svolta.

Dal riconoscimento derivano benefici ulteriori rispetto a quelli previdenziali, tra cui speciali elargizioni, assegni vitalizi, benefici fiscali e ulteriori prestazioni riconosciute anche ai familiari superstiti.

Nel tempo la distinzione tra i due istituti è stata oggetto di numerose controversie, ma oggi appare consolidato il principio secondo cui essi possono coesistere, perseguendo finalità differenti ma complementari.

L’evoluzione della giurisprudenza per le vittime del dovere e causa di servizio

L’interpretazione delle norme sulle vittime del dovere è profondamente cambiata negli ultimi vent’anni.

In una prima fase prevaleva un orientamento particolarmente restrittivo, che richiedeva al militare una dimostrazione molto rigorosa del nesso causale tra servizio e malattia. Tale impostazione risultava particolarmente penalizzante nelle patologie a lunga latenza, come il mesotelioma pleurico, le leucemie, i linfomi e numerose altre neoplasie correlate ad agenti cancerogeni.

Successivamente la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato hanno progressivamente valorizzato il carattere solidaristico della disciplina.

Il legislatore, infatti, ha introdotto una tutela speciale proprio perché il personale militare opera frequentemente in condizioni di rischio non completamente eliminabili e spesso non pienamente prevedibili.

Questa evoluzione interpretativa ha raggiunto un punto di svolta con le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2025, che hanno ridefinito i criteri di accertamento del nesso causale nelle esposizioni a sostanze tossiche, cancerogene e metalli pesanti.

Le esposizioni professionali durante il servizio militare

L’attività militare espone frequentemente il personale a numerosi agenti di rischio che non sempre ricevono la stessa attenzione riservata agli infortuni traumatici. In realtà, molte delle patologie più gravi riconosciute negli ultimi anni derivano proprio da esposizioni croniche o intense a sostanze pericolose presenti nei mezzi, nelle infrastrutture militari o negli scenari operativi.

L’amianto rappresenta certamente il caso più noto. Per decenni è stato utilizzato nelle navi militari, negli aeromobili, nei mezzi corazzati, nelle caserme, negli arsenali e negli impianti industriali della Difesa. Tuttavia, non costituisce l’unico fattore di rischio. Numerosi procedimenti hanno riguardato anche l’esposizione a uranio impoverito, nanoparticelle metalliche generate dalle esplosioni, benzene, solventi, piombo, cromo esavalente, nichel, cadmio, silice cristallina, fibre minerali artificiali e prodotti della combustione.

Durante le missioni internazionali il personale può inoltre essere esposto ai cosiddetti burn pits, grandi fosse utilizzate per la combustione dei rifiuti, che rilasciano nell’atmosfera idrocarburi policiclici aromatici, diossine, metalli pesanti e particolato ultrafine. A questi si aggiungono pesticidi, carburanti aeronautici, sostanze disinfestanti e agenti chimici utilizzati nei teatri operativi.

Il rischio sanitario deriva spesso dall’effetto combinato di molteplici esposizioni. La medicina del lavoro e la tossicologia riconoscono infatti che la contemporanea presenza di diversi agenti nocivi può determinare effetti sinergici, aumentando il rischio di sviluppare patologie neoplastiche, respiratorie, neurologiche e autoimmuni anche quando ciascun agente, considerato singolarmente, non raggiungerebbe livelli particolarmente elevati.

La valutazione dell’esposizione deve quindi considerare il contesto operativo complessivo e non limitarsi alla presenza di una singola sostanza tossica.

Amianto nelle Forze Armate: una delle principali cause di malattia professionale

L’amianto rappresenta uno dei più importanti fattori di rischio professionale cui è stato esposto il personale militare italiano. Per molti decenni questo minerale è stato impiegato in numerose applicazioni grazie alle sue proprietà isolanti, ignifughe e meccaniche. La sua diffusione ha interessato praticamente tutte le Forze Armate, anche se la Marina Militare è risultata la più esposta per la presenza estesa di materiali contenenti amianto sulle unità navali.

Le fibre erano presenti nelle coibentazioni delle sale macchine, nei locali caldaie, nelle tubazioni del vapore, nei motori, negli impianti di climatizzazione, nei freni, nelle guarnizioni e in numerosi altri componenti tecnici. Situazioni analoghe hanno interessato anche l’Aeronautica Militare, dove l’amianto era utilizzato negli aeromobili, negli hangar e negli impianti di manutenzione, oltre all’Esercito, nei mezzi corazzati, nei veicoli militari e negli edifici destinati al personale.

L’inalazione delle fibre può provocare gravi patologie anche dopo molti decenni dall’esposizione. Tra queste rientrano il mesotelioma pleurico, il mesotelioma peritoneale, l’asbestosi, il tumore del polmone, della laringe e dell’ovaio, oltre ad altre neoplasie per le quali la ricerca scientifica continua a raccogliere evidenze epidemiologiche.

Uno degli aspetti più delicati riguarda la lunga latenza delle malattie asbesto-correlate. Il mesotelioma, ad esempio, può manifestarsi anche quaranta o cinquant’anni dopo la cessazione dell’esposizione. Per questo motivo numerosi militari hanno ricevuto la diagnosi molti anni dopo il congedo, quando la ricostruzione delle condizioni lavorative risultava particolarmente complessa.

Le Commissioni parlamentari d’inchiesta, i dati del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) e numerose sentenze hanno contribuito a documentare l’entità del fenomeno e a rafforzare le tutele riconosciute al personale militare esposto.

Uranio impoverito, metalli pesanti e altri agenti tossici e servizio militare

L’uranio impoverito rappresenta uno dei temi più dibattuti nell’ambito della salute militare. Si tratta di un sottoprodotto del processo di arricchimento dell’uranio utilizzato in alcune munizioni perforanti per le sue elevate caratteristiche balistiche.

Durante l’impatto, il materiale può incendiarsi e frammentarsi generando aerosol costituiti da particelle estremamente fini. Queste nanoparticelle possono essere inalate dal personale presente nelle aree interessate dalle esplosioni oppure depositarsi sul terreno e sugli equipaggiamenti militari.

Le missioni nei Balcani, in Iraq, in Kosovo e successivamente in Afghanistan hanno determinato numerosi contenziosi riguardanti l’esposizione a uranio impoverito e ad altri contaminanti ambientali. Tuttavia, l’attenzione della ricerca scientifica si è progressivamente estesa anche ai metalli pesanti prodotti dalla combustione degli esplosivi, ai residui delle esplosioni, ai carburanti, ai solventi industriali e alle polveri sottili generate durante le operazioni militari.

Oggi si ritiene che il rischio sanitario derivi frequentemente dall’esposizione contemporanea a molteplici agenti tossici piuttosto che da una singola sostanza. Le Commissioni parlamentari d’inchiesta hanno infatti evidenziato come le condizioni operative dei teatri di guerra siano caratterizzate dalla presenza simultanea di numerosi contaminanti ambientali.

In questo contesto assumono particolare rilievo le evidenze epidemiologiche e tossicologiche, che consentono di ricostruire il quadro complessivo dell’esposizione anche quando non sia possibile individuare con assoluta certezza il contributo di ciascun agente nocivo.

Il nesso causale nelle esposizioni militari: la svolta dell’Adunanza Plenaria del 2025

L’accertamento del nesso causale rappresenta da sempre uno degli aspetti più complessi nei procedimenti relativi alla causa di servizio e alle vittime del dovere.

Per molti anni le amministrazioni hanno richiesto una dimostrazione particolarmente rigorosa del collegamento tra esposizione e malattia, soprattutto nei casi di patologie multifattoriali come i tumori. Questo orientamento rendeva estremamente difficile ottenere il riconoscimento delle tutele previste dalla legge.

Una svolta significativa è arrivata con le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2025 (nn. 12, 13, 14 e 15). Le decisioni hanno chiarito che, nei casi di esposizione qualificata a sostanze tossiche, cancerogene o metalli pesanti durante il servizio, non è necessario dimostrare una relazione causale assoluta secondo criteri di certezza scientifica.

I giudici hanno valorizzato il criterio della probabilità qualificata, già consolidato nella giurisprudenza civile, riconoscendo che il giudizio deve fondarsi sull’insieme delle evidenze epidemiologiche, tossicologiche, medico-legali e sulle concrete condizioni operative affrontate dal militare.

Particolarmente innovativo è il riconoscimento della presunzione relativa del nesso causale. Quando risultano dimostrate l’esposizione significativa e la compatibilità scientifica tra agente nocivo e patologia, il collegamento causale può essere presunto. In tali circostanze si realizza una sostanziale inversione dell’onere della prova: non è più il militare a dover dimostrare con certezza assoluta la causa della malattia, ma spetta all’Amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare una diversa origine della patologia.

Questo orientamento rafforza significativamente la tutela del personale militare e tiene conto delle oggettive difficoltà di documentare esposizioni avvenute molti anni prima.

Servizio militare: anche brevi esposizioni possono essere sufficienti

Uno degli aspetti più importanti emersi negli ultimi anni riguarda il superamento dell’idea secondo cui soltanto esposizioni molto prolungate possano determinare il riconoscimento della causa di servizio.

La medicina del lavoro distingue infatti tra durata dell’esposizione, intensità della dose e suscettibilità individuale. Alcune sostanze cancerogene, come l’amianto, non presentano una soglia di sicurezza assoluta. Anche esposizioni relativamente brevi, se particolarmente intense, possono contribuire allo sviluppo di patologie che si manifesteranno molti anni dopo.

Nel caso del mesotelioma pleurico, la comunità scientifica riconosce ormai che ogni esposizione significativa determina un incremento del rischio, indipendentemente dalla durata complessiva del contatto con le fibre. Analoghi principi trovano applicazione per altri agenti cancerogeni classificati dalla IARC nel Gruppo 1.

La giurisprudenza amministrativa e civile ha progressivamente recepito tali acquisizioni scientifiche. Oggi il giudizio causale non si fonda esclusivamente sulla quantità di tempo trascorsa in un determinato ambiente lavorativo, ma considera l’effettiva intensità dell’esposizione, le condizioni operative, l’assenza di adeguati dispositivi di protezione e il ruolo concausale che l’attività di servizio può avere avuto nello sviluppo della malattia.

Questo principio assume particolare rilievo per il personale impiegato in missioni operative, esercitazioni, lavori di manutenzione, attività navali o interventi emergenziali, durante i quali possono verificarsi esposizioni molto elevate anche in periodi relativamente limitati.

Servizio militare: benefici previdenziali, assistenziali e risarcitori

Il riconoscimento della causa di servizio o dello status di vittima del dovere produce conseguenze molto rilevanti sotto il profilo economico, previdenziale e assistenziale.

Tra le principali tutele rientrano la pensione privilegiata, gli assegni vitalizi previsti dalla legge, la speciale elargizione, l’esenzione dall’IRPEF per alcune prestazioni, l’assistenza ai familiari e numerosi ulteriori benefici previsti dalla normativa speciale.

Queste prestazioni non escludono il diritto al risarcimento del danno nei confronti dell’Amministrazione quando risultino accertate violazioni degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tali casi il militare o i suoi eredi possono richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, compresi il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale e, nei casi di decesso, il danno da perdita del rapporto parentale.

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto che la particolare funzione solidaristica delle norme sulle vittime del dovere richiede un’interpretazione orientata alla massima tutela della persona che abbia contratto una grave patologia nello svolgimento del servizio. Tale evoluzione continua ancora oggi attraverso nuove pronunce della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, che stanno contribuendo a definire un sistema sempre più coerente con i principi costituzionali di tutela della salute, dignità della persona e solidarietà sociale.

Ti consiglio di aggiungere un paragrafo dedicato, perché è una delle domande più frequenti di militari e familiari. Ti propongo un testo con taglio giuridico e aggiornato.

Tempi di riconoscimento della causa di servizio: quanto ci vuole?

Uno degli aspetti più delicati riguarda i tempi necessari per ottenere il riconoscimento della causa di servizio o dello status di vittima del dovere. Sotto questo profilo è opportuno distinguere il procedimento amministrativo dai successivi eventuali ricorsi giudiziari.

Il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio è disciplinato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Una volta presentata la domanda, l’amministrazione acquisisce la documentazione sanitaria e di servizio, dispone gli accertamenti medico-legali e trasmette il fascicolo al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che esprime un parere tecnico vincolante sulla riconducibilità dell’infermità all’attività svolta. Sebbene la normativa individui termini procedimentali, nella pratica l’istruttoria richiede frequentemente tempi molto più lunghi. Non è raro che il procedimento amministrativo si concluda dopo uno, due o anche tre anni, soprattutto nei casi caratterizzati da patologie oncologiche complesse o da esposizioni verificatesi molti anni prima.

Quando l’Amministrazione rigetta la domanda, il militare o i suoi familiari possono impugnare il provvedimento davanti al giudice competente. In questi casi la durata complessiva del contenzioso può superare diversi anni, specie quando la controversia richiede consulenze medico-legali approfondite. Negli ultimi anni, tuttavia, l’evoluzione della giurisprudenza ha favorito il riconoscimento delle patologie correlate all’esposizione ad amianto, uranio impoverito, metalli pesanti e altri agenti cancerogeni, riducendo almeno in parte le difficoltà probatorie.

Prescrizione per causa di servizio e vittime del dovere

Particolarmente importante è anche il tema della prescrizione. Le prestazioni previdenziali e assistenziali, le azioni risarcitorie e i ricorsi amministrativi sono infatti soggetti a regole differenti. Per il risarcimento del danno trovano generalmente applicazione i termini prescrizionali previsti dal Codice civile, ma la decorrenza assume caratteristiche peculiari nelle malattie professionali e nelle patologie a lunga latenza. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il termine non decorre dal momento dell’esposizione all’agente nocivo, bensì da quando il militare acquisisce, o può ragionevolmente acquisire con l’ordinaria diligenza, una conoscenza sufficientemente completa della malattia, della sua gravità e del collegamento causale con il servizio svolto. Questo principio è particolarmente rilevante per il mesotelioma, le neoplasie da amianto e le altre patologie che possono manifestarsi anche decenni dopo l’esposizione.

Occorre inoltre distinguere tra causa di servizio, status di vittima del dovere, pensione privilegiata e azione risarcitoria, poiché ciascun istituto è soggetto a una disciplina autonoma. Proprio per questo motivo è opportuno attivarsi il prima possibile dopo la diagnosi o dopo aver acquisito elementi che consentano di collegare la malattia all’attività di servizio. Un tempestivo inquadramento giuridico della posizione permette di evitare decadenze, preservare le prove e ricostruire con maggiore efficacia le condizioni di esposizione.

Ti consiglio di inserirlo come capitolo autonomo all’interno della sezione dedicata alle vittime del dovere e alla causa di servizio, perché è un argomento trasversale che interessa tutte le patologie (amianto, uranio impoverito, vaccini, radiazioni, metalli pesanti, PFAS, ecc.).

Prescrizione e decadenza nella causa di servizio e per le vittime del dovere

La prescrizione e la decadenza costituiscono due istituti giuridici distinti, ma spesso confusi tra loro. Comprenderne il funzionamento è fondamentale per evitare la perdita del diritto alle prestazioni previdenziali, assistenziali o risarcitorie previste dall’ordinamento. Per le vittime del dovere la questione assume particolare rilevanza, poiché molte infermità si manifestano dopo decenni dall’esposizione ai fattori di rischio presenti durante il servizio militare. È il caso, ad esempio, del mesotelioma, delle neoplasie da amianto, delle leucemie, dei linfomi e di altre patologie correlate all’esposizione a sostanze cancerogene, metalli pesanti o radiazioni ionizzanti.

La decadenza comporta la perdita del diritto per il mancato esercizio entro un termine perentorio stabilito dalla legge. La prescrizione, disciplinata dagli articoli 2934 e seguenti del Codice civile, determina invece l’estinzione del diritto quando il titolare non lo esercita entro il termine previsto, ma può essere interrotta mediante gli atti indicati dalla legge. Le due discipline perseguono finalità differenti e trovano applicazione in momenti diversi del procedimento amministrativo e giudiziario.

Nel corso degli anni la giurisprudenza ha progressivamente adottato un’interpretazione orientata alla massima tutela dei militari e dei loro familiari, soprattutto nei casi di patologie caratterizzate da una lunga latenza. Questo orientamento ha profondamente modificato l’applicazione concreta dei termini prescrizionali.

Servizio militare: la domanda di causa di servizio

Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della causa di servizio è disciplinato principalmente dal D.P.R. n. 461 del 2001, che regola l’accertamento della dipendenza dell’infermità da fatti di servizio.

In linea generale, la domanda deve essere presentata entro sei mesi dal momento in cui il dipendente ha avuto conoscenza dell’infermità o del suo aggravamento e della possibile riconducibilità all’attività di servizio. Tuttavia, nelle malattie professionali e nelle patologie a lunga latenza, questo termine non decorre dall’esposizione al rischio, bensì dal momento in cui il militare acquisisce una concreta consapevolezza della malattia e del suo possibile collegamento con il servizio prestato.

Il procedimento prevede un’istruttoria amministrativa nella quale vengono acquisiti il fascicolo personale, la documentazione sanitaria, gli eventuali rapporti informativi e tutti gli elementi utili alla ricostruzione delle condizioni operative. Successivamente il fascicolo viene trasmesso al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che esprime il proprio parere tecnico sulla sussistenza del nesso causale.

Sebbene il D.P.R. 461/2001 individui termini procedimentali, nella pratica la durata dell’istruttoria è spesso molto superiore ai tempi teoricamente previsti. Nei casi più complessi, soprattutto quando riguardano esposizioni verificatesi molti anni prima, il procedimento può richiedere anche diversi anni.

La prescrizione del risarcimento del danno

Diversa è la disciplina dell’azione risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione.

Le domande finalizzate a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza seguono le regole ordinarie del Codice civile. La prescrizione varia in funzione del titolo giuridico dell’azione esercitata, ma ciò che assume maggiore importanza è l’individuazione del momento iniziale della sua decorrenza.

La Corte di Cassazione ha affermato in numerose pronunce che il termine prescrizionale non decorre dal momento dell’esposizione all’agente nocivo, ma dal momento in cui il danneggiato acquisisce una conoscenza sufficientemente completa dell’esistenza della malattia, della sua gravità e del possibile collegamento eziologico con il servizio svolto.

Si tratta del cosiddetto principio della conoscibilità del danno, oggi consolidato nella giurisprudenza civile e particolarmente rilevante nelle controversie riguardanti il personale militare.

L’accertamento della decorrenza richiede una valutazione caso per caso e tiene conto della diagnosi, degli approfondimenti specialistici, delle consulenze medico-legali e del momento in cui il soggetto abbia potuto ragionevolmente comprendere la natura professionale della patologia.

Le patologie a lunga latenza e il principio della conoscibilità

Il tema della prescrizione assume particolare importanza nelle malattie provocate dall’amianto.

Il mesotelioma pleurico rappresenta il caso più emblematico. La malattia può manifestarsi anche quarant’anni o cinquant’anni dopo l’esposizione iniziale alle fibre di amianto. Sarebbe quindi incompatibile con i principi costituzionali far decorrere la prescrizione dal periodo nel quale il militare prestava servizio.

Per questo motivo la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il termine decorre soltanto quando il soggetto dispone di elementi sufficienti per comprendere non soltanto l’esistenza della malattia, ma anche la sua possibile origine professionale.

Lo stesso criterio trova applicazione per numerose altre patologie correlate all’esposizione a radiazioni ionizzanti, uranio impoverito, benzene, solventi, metalli pesanti e altri agenti cancerogeni.

La giurisprudenza ha quindi progressivamente adattato l’istituto della prescrizione alle caratteristiche proprie delle malattie professionali, evitando che il lungo periodo di latenza comprometta il diritto alla tutela.

La prescrizione dei benefici per le vittime del dovere

Anche le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere presentano una disciplina peculiare.

Gli assegni vitalizi, la speciale elargizione, i benefici previdenziali e assistenziali non seguono necessariamente le stesse regole previste per il risarcimento del danno. La relativa disciplina è stata oggetto di un’intensa evoluzione normativa e giurisprudenziale, culminata nelle più recenti decisioni della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha valorizzato la natura solidaristica della normativa sulle vittime del dovere, interpretando le disposizioni in modo coerente con gli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione. Tale orientamento ha favorito un’applicazione meno formalistica dei termini, soprattutto quando il ritardo nella presentazione delle domande dipenda dalla particolare evoluzione clinica della malattia o dalle difficoltà di ricostruzione delle condizioni di esposizione.

Particolare rilievo assumono inoltre le recenti decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che hanno ulteriormente rafforzato la tutela delle vittime del dovere attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina.

L’importanza di attivarsi tempestivamente

Sebbene la giurisprudenza abbia progressivamente ampliato le garanzie riconosciute ai militari, è sempre consigliabile avviare il procedimento amministrativo e le eventuali azioni giudiziarie non appena emergano elementi idonei a collegare la malattia al servizio prestato.

Una tempestiva raccolta della documentazione sanitaria, dei fogli matricolari, dei libretti di navigazione, degli ordini di missione, dei rapporti informativi e delle testimonianze dei commilitoni consente infatti di ricostruire con maggiore precisione le condizioni di esposizione. Ciò risulta particolarmente importante nei casi di amianto, uranio impoverito, metalli pesanti e altri agenti cancerogeni, nei quali il riconoscimento del nesso causale dipende spesso dalla ricostruzione dettagliata dell’attività svolta anche molti anni prima.

La corretta gestione dei termini prescrizionali e decadenziali rappresenta quindi uno degli aspetti più delicati dell’intera tutela delle vittime del dovere. Un inquadramento giuridico e medico-legale tempestivo permette non solo di preservare il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali, ma anche di facilitare l’accertamento del nesso causale e l’eventuale riconoscimento del risarcimento integrale dei danni subiti dal militare e dai suoi familiari.