In questa guida scopriamo tutto sul diritto, cosa si intende per diritto e il dibattito in seno alla sua definizione. Il diritto in senso giuridico ha numerose ripartizioni o branche. Le scopriamo tutte con un focus particolare su alcuni aspetti del diritto: quello risarcitorio, della salute e del lavoro.

UPIDSA – Università Popolare Internazionale Diritto, Scienza e Ambiente APS si occupa di formare un personale tecnico in grado di difendere e lavorare a favore del diritto alla salute, in ambito risarcitorio e nella prevenzione a 360°, sulla sicurezza sul lavoro, connessa alla salute e sulla salvaguardia dell’ambiente, senza la quale non può esistere tutela della salute.

Diritto

Cos’è il diritto?

Il diritto può essere definito come un insieme di regole di condotta (dette anche norme) generali ed astratte che riguardano le azioni dei soggetti che appartengono ad una determinata collettività. Il diritto tende a garantire l’ordine sociale di una comunità e disciplina i rapporti tra i suoi membri in un determinato momento storico.

Per diritto si intende anche una facoltà garantita dall’ordinamento a ciascun soggetto di diritto, oltre a essere il complesso di norme giuridiche che regolano la vita di questi soggetti all’interno della comunità di riferimento.

Per giurisprudenza si intende invece la scienza giuridica che studia le norme del diritto e la loro interpretazione giuridica. Spesso però il termine diritto è usato anche per definire la giurisprudenza.

definizione di diritto

Quando il termine diritto si riferisce all’insieme di regole che sono in vigore in uno Stato in un determinato momento e che rispondono al bisogno dei cittadini di vivere in una società il più possibile ordinata e tranquilla si parla di diritto oggettivo. Quando invece il termine viene usato per riferirsi al “potere o facoltà” garantita al singolo individuo allora si parla di diritto soggettivo.

Dare una definizione univoca di diritto non è facile, anche perché il diritto ha differenti manifestazioni a seconda del modello preso in esame. Una definizione generale e più complessa di quella che abbiamo dato parlando di cos’è il diritto lo definisce:

il regolamento dei rapporti tra gli individui che fanno parte di una collettività statale. Assistito dalla garanzia della sua osservanza dal potere dell’autorità dello Stato, che sanziona le violazioni delle regole stabilite e “codificate” (diritto penale) dallo Stato tramite il processo penale (diritto processuale penale).

Fissa le regole che i privati devono osservare nei rapporti tra loro (diritto civile); decide con imparzialità sulle controversie tra privati tramite il processo civile (diritto processuale civile). Organizza i servizi pubblici e la Pubblica amministrazione (diritto amministrativo) con facoltà dei cittadini di far rispettare le regole fissate per l’attività della Pubblica amministrazione e dei servizi pubblici tramite il processo amministrativo.

Con l’obbligo dei cittadini di contribuire secondo regole certe (diritto tributario) alle risorse necessarie al funzionamento dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione, con facoltà per i cittadini di far verificare da un giudice la correttezza anche del contributo loro richiesto (processo tributario). Il diritto internazionale regola i rapporti tra stati, cittadini di stati diversi (diritto internazionale privato) e le organizzazioni internazionali (diritto delle organizzazioni internazionali).

La tradizione germanica presenta la peculiarità di aver sviluppata una scienza giuridica unitaria del diritto pubblico, chiamata Staatsrecht (diritto dello Stato), che disciplina in modo unitario, coerente e strutturato il diritto costituzionale, il diritto amministrativo e il diritto internazionale. Questa sistematizzazione organica manca nella tradizione italiana del diritto pubblico nel quale sono più diffusamente trattati gli aspetti di diritto amministrativo e di diritto costituzionale.

Storia

Quella del diritto è una storia lunga. Negli antichi imperi babilonese, assiro, ittita e in altri in regni minori coevi, si sviluppò un’intensa attività giuridica e l’emanazione di leggi composte da vere e proprie norme, tra cui le leggi di Ur-numma, il codice di Lipit-Ishtar, le leggi di Eshnunna, e il famoso Codice di Hammurabi. Si trattava spesso di norme particolari, che prendevano spunto da casi specifici, mentre quelle di carattere generale si riferivano per lo più alla consuetudine. Dai reperti pervenutici, si desume inoltre che, in materia penale, la vendetta privata coesisteva con la repressione giudiziaria promossa dai tribunali, e, in alcuni casi, con l’ordalia.

Rispetto a quello delle civiltà mesopotamiche, il diritto egizio appare più flessibile e più legato alla consuetudine. Il supremo giudice e anche gli altri organi giudiziari, dovevano godere di una certa discrezionalità nell’affrontare e decidere i casi.

Giusnaturalismo

Una delle concezioni più antiche è la cosiddetta teoria del diritto naturale, o giusnaturalismo, secondo la quale il diritto naturale si fonda sul carattere razionale dell’uomo e contiene principi eterni ed immutabili propri della natura umana. Cicerone prima e Tommaso d’Aquino poi erano sostenitori di questa teoria. Nel Medioevo il diritto naturale secondo la chiesa è quello dettato dai propri testi, in disaccordo però con i principi laici. Tale disaccordo tra i principi mette in discussione l’esistenza di un diritto naturale.

In età moderna l’origine del diritto è stata individuata in aspetti diversi della natura umana, fra cui la morale (Leibniz e Kant) e la forza (Hegel).

giuspositivismo

Verso la fine dell’XIX secolo si afferma il giuspositivismo che, contrapponendosi al giusnaturalismo, asserisce che il diritto quello effettivamente posto, ricavandone i principi per astrazione dalle norme giuridiche particolari e contingenti (non esistendo principi naturali). Sia il giusnaturalismo che il giuspositivismo considerano il diritto come un elemento statico che non cambia in base all’interpretazione e al mondo di guardare la realtà dei giuristi.

Scetticismo

Secondo lo scetticismo, o relativismo, gni analisi dovrà per forza essere “soggettiva”, poiché la componente del soggetto nell’analisi della realtà è inalienabile. Secondo questa toeria il soggetto non si limita a “osservare”, bensì “(ri)crea” la realtà. Quindi i giuristi, in tale concezione dinamica, crerebbero il diritto, interpretando la realtà al di fuori di qualunque elemento statico.

Costruttivismo

Secondo il costruttivismo giuridico, invece, noi non siamo completamente liberi, ma non siamo neanche completamente vincolati. Subiamo infatti pesanti interferenze dalla realtà, ma interveniamo pesantemente a modificarla. Da una parte quindi il giurista o giudice è ancorato alle norme esistenti, e non può essere interamente creativo, dall’altra parte interpretando le norme giuridiche per applicarle al caso concreto, vi immette sempre qualcosa di suo, influendo sulla loro futura interpretazione e applicazione.

Le norme del diritto

Le regole di condotta, organizzative e quelle sanzionatorie costituiscono le norme giuridiche del diritto.

– sono prescrittive o di condotta le norme che vietano o impongono determinati comportamenti a tutti i membri appartenenti ad una società;

sanzionatorie, quando stabiliscono quali sanzioni devono essere applicate nei confronti di coloro che hanno violato le norme prescrittive o che si sono comportati in modo non consentito.

organizzative quelle che indicano gli organi che compongono lo Stato e le procedure e i poteri attraverso cui opera.

Il giudice si occupa di verificare se il comportamento reale di un soggetto (ovvero nella fattispecie concreta) corrisponde a quello previsto nelle regole di condotta di quel determinato ordinamento giuridico (fattispecie astratta).

Principali partizioni e branche

A scopo pratico il diritto viene suddiviso in diverse branche. Qui di seguito elenchiamo le principali ripartizioni del diritto.

  • Diritto pubblico: si occupa dei rapporti tra Stato o altri enti pubblici e soggetti, privati o pubblici. Lo Stato o gli altri enti pubblici agiscono “‘ius iuris’” per la tutela di un interesse pubblico e seguendo un procedimento stabilito per legge o per regolamento. Oppure “‘iure imperii“, cioè utilizzando la forza pubblica per far sì che un principio giuridico, un provvedimento o un ordine sia concretamente rispettato dai privati.
  • Il diritto penale prevede l’erogazione di sanzioni penali a chiunque commetta delle azioniriconosciute come reato dall’ordinamento giuridico
  • Il diritto privato regola i rapporti tra soggetti privati, o tra soggetti privati e soggetti pubblici quando questi ultimi agiscono “‘iure privatorum’“, cioè come se fossero soggetti privati, non facendo ricorso ai loro poteri pubblici per la tutela di un pubblico interesse.
  • Il diritto civile, branca del diritto privato, disciplina i rapporti tra privati in determinate materie.
  • Il diritto internazionale regola fenomeni giuridici relativi a soggetti di ordinamenti diversi, ciascuno dei quali dotato di sovranità, che agiscono come soggetti propri sulla base dei trattati internazionali che ne regolano l’esistenza, le competenze e le modalità di intervento.

Le fonti in Italia

Cosa sono le fonti del diritto? Sono fonti del diritto l’insieme di atti e fatti idonei a produrre diritto. Sono frutto dell’attività di un organo o autorità aventi il potere di produrre norme (atti) o nascono da un’usanza o un comportamento che nel corso del tempo si afferma come regola giuridica all’interno di una comunità (fatti).

Di ciascuna fonte derivante da un atto possiamo individuare: l’organo che ha il potere di emetterlo, lo sviluppo dell’atto stesso, il documento normativo e i principi deducibili dall’interpretazione del testo.

Ogni ordinamento stabilisce a quale autorità dev’essere affidata la produzione di una determinata norma giuridica e con quali valori gerarchici, creando così una piramide delle fonti.

In Italia le norme giuridiche sono originate dalle fonti che riportiamo nei successivi due paragrafo e che possono essere suddivise in fonti interne ed internazionali.

Fonti interne

  • Fonti interne:
    1. Costituzione che regola la formazione delle leggi e determina la disciplina degli atti normativi;
    2. legge statale o regionale, decreti legge (atti del Governo emanati quando c’è una questione urgente che richiede un intervento tempestivo) e decreti legislativi (atti emanati dal governo su delega del Parlamento che fissa dei principi e delle indicazioni di base che il governo deve seguire per proporre la legge);
    3. regolamento, emanato dal Governo, ministri e altre autorità amministrative;
    4. consuetudine, fonte subordinata alla Legge e che può operare solo nei limiti consentiti dalla Legge stessa.

Fonti internazionali

Le fonti esterne hanno lo stesso rango di quelle interne. Esse sono:

  • fonti internazionali: norme adottate da un insieme di Stati in base ad uno o più accordi internazionali, uniti in un’organizzazione sovrannazionale, che stanno al di sopra delle singole leggi di ogni Stato membro ma che non hanno effetto diretto sui cittadini. Oltre ad accordi e trattati ci sono le consuetudini internazionali, che traggono la propria forza sulla base dei comportamenti che gli Stati in generale (o, almeno, tutti gli Stati di un’area geografica) osservano costantemente, convinti della relativa doverosità.
  • Atti dell’Unione europea:
    1. regolamento dell’Unione europea;
    2. direttiva dell’Unione europea.

Diritto alla salute

Il diritto alla salute è un diritto fondamentale e, come tale, è un diritto inviolabile. Il diritto alla salute tutela l’integrità fisica e psichica degli individui e il loro benessere. Questo diritto include sia l’accesso ai trattamenti medici di prevenzione e cura, sia il diritto di godere di un ambiente di vita e lavoro salubre.

Il diritto alla salute rientra tra i diritti universali umani e come tale lo acquisiamo al momento della nascita. I diritti universali umani appartengono a tutti, indistintamente dal genere, dalla nazionalità, dalle convinzioni personali, dalla religione e dal colore della pelle.

Complessivamente, i diritti universali umani sono 30 e sono sanciti all’interno della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, sanciti il 10 Dicembre del 1948. Questi diritti nascono dopo il disastro causato dal secondo conflitto mondiale e possono essere suddivisi in tre categorie: le libertà inalienabili, i diritti economici, sociali e culturali ed i diritti di solidarietà. Tra questi ultimi, ovvero i diritti di solidarietà, rientrano il diritto al lavoro, all’assistenza, allo studio e alla salute.

Per garantire l’universalità di questi diritti, tutti gli Stati hanno incluso parte dei 30 diritti universali umani all’interno del proprio ordinamento. Inoltre, sono state adottate delle misure per garantire la tutela ed il rispetto di tutti i diritti universali umani. Queste azioni permettono, almeno utopisticamente, di abbattere le disuguaglianze sociali, religiose ed economiche anche tra le differenti nazioni. Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta Sociale Europea.

Prevenzione

Educazione alla salute e prevenzione a 360° sono alcuni degli strumenti che abbiamoa disposizione per la tutela della salute.

  • La prevenzione primaria permette di scongiurare l’insorgenza di nuove malattie (prevde la bonifica dei siti contaminati, per sempio da amianto), l’applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro e la promozione di stili di vita sani.
  • secondaria: permette di identificare tempestivamente l’insorgenza di una malattia, anche grave e di tenere sotto sorveglianza sanitaria i soggetti a rischio per una determinata patologia;
  • terziaria: permette la guarigione delle malattie attraverso le cure somministrate o di evitare eventuali complicazioni e sviluppo di recidive. Ne fa parte anche la tutela legale che insieme ai dati epidemiologici permette di aggiornare le norme di prevenzione e di scongiurare ulteriori danni a carico del soggetto malato.

Diritto in ambito risarcitorio

Il diritto risarcitorio si occupa del risarcimento del danno subito da un soggetto sia nella responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) che penale.

Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nell’ordinamento giuridico italiano dall’articolo 2043 del codice civile. L’articolo in questione recita:

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Il danno che deve essere risarcito può scaturire da una condotta illecita extracontrattuale o contrattuale. Nel primo caso si tratta di una condotta illecita che lede la convivenza tra membri di una collettività ed è spesso chiamata responsabilità civile. Nel secondo caso si tratta di un comportamento illecito che non rispetta degli obblighi contrattuali.

Per il risarcimento danno è necessario un nesso causale tra la condotta illecita e il danno provocato, come vedremo nel dettaglio in seguito.

Responsabilità civile vs responsabilità penale

La differenza tra responsabilità civile e penale non risiede nella gravità del fatto. Tantomeno il diritto penale non è posto a tutela di interessi generali mentre quello civile a tutela di interessi particolari. La differenza sta nel tipo di norma violata e nelle conseguenze della sanzione.

La responsabilità civile sussiste quando viene violata una norma civile. Perciò nella causa civile per risarcimento danni si ha la conseguente applicazione di sanzioni tipiche del diritto civile: risarcimenti danni, per l’appunto. 

Quella penale, invece, si ha quando il soggetto viola un precetto previsto dalla legge penale, per cui ha l’applicazione delle pene.

Leggi anche: prescrizione nel civile e prescrizione nel penale