In questa guida parliamo di benefici contributivi amianto: uno dei benefici previdenziali previsti dalla legge per le vittime dell’esposizione all’amianto. Essi sono contributi accreditati a coloro che sono stati esposti ad amianto e sono privi di malattie, ma non vuol dire che non si ammaleranno. Per questo dovranno seguire la sorveglianza sanitaria periodica. Sono assoggettati a determinate condizioni:

  • esposizione ultradecennale;
  • superamento della soglia delle 100 ff/ll nella medica delle 8h lavorative.

Nel tempo sono state introdotte diverse modifiche, prima di tutto, con l’art. 47, L. 326/03:

  • riduzione del coefficiente ad 1,25, valido ai soli fini della maggiorazione pensionistica;
  • decadenza in assenza della domanda all’INAIL entro il 15.06.2005.

In via giurisprudenziale:

  • prescrizione decennale;
  • decadenza triennale.

In questo contesto, è divenuto molto difficile ottenere l’accredito di queste maggiorazioni amianto. Quindi, nel tempo, questa fattispecie è divenuta residuale, ma non per questo non vale la pena ripercorrerne modifiche e funzionamento.

Cosa sono i benefici contributivi amianto?

benefici contributivi amianto sono maggiorazioni contributive, con moltiplicazione del periodo di esposizione ad amianto con il coefficiente 1,5. Queste maggiorazioni contributive danno diritto al prepensionamento pari al 50% del periodo di esposizione.  

Per esempio, con il calcolo rivalutazione contributiva amianto, se si ha lavorato per 20 anni di cui 12 anni in esposizione ad asbesto, il periodo utile ai fini del diritto alla pensione sarà di 26 anni (12 x 1,5 + 8 anni).

Sono utili sia per maturare anticipatamente il diritto a pensione sia per aumentare l’importo economico della pensione.

I lavoratori esposti ad asbesto già in pensione, infatti, hanno diritto alla ricostituzione della posizione contributiva e alla nuova liquidazione della pensione, con la maggiorazione dei ratei.

Chi ha diritto a ottenere i benefici contributivi amianto?

I benefici contributivi prevedono una maggiorazione in caso di:

  • malattia professionale riconosciuta dall’INAIL (art. 13, comma 7, Legge 257/1992);
  • attività lavorativa svolta nelle miniere o delle cave di amianto (art. 13, comma 6, Legge 257/1992);
  • esposizione qualificata pari a 100 ff/ll per oltre dieci anni (art. 13, comma 8, Legge 257/1992) per i lavoratori assicurati presso l’INAIL che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2 ottobre 2003 o che abbiano presentato domanda amministrativa o giudiziale per il riconoscimento esposizione amianto entro il 2 ottobre 2003.

Le due fattispecie dell’art 13 della L. 257/92

La legge amianto benefici contributivi a tutela del lavoratore esposto amianto prevede due differenziazioni.

  • Art. 13, comma 8, legge 257 del 1992 prevede il diritto alle maggiorazioni contributive, pari a 1,5, ai dipendenti che hanno svolto attività professionale in esposizione all’asbesto per almeno 10 anni entro il 2 ottobre 2003,  in concentrazioni superiori alle 100 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative.
  • Art. 13, comma 7, legge 257 del 1992 si applica quando, in caso di insorgenza di malattia professionale asbesto correlata riconosciuta all’INAIL, sussiste, sempre e comunque, il diritto alla rivalutazione della posizione contributiva per effetto dei benefici amianto, con il coefficiente 1,5, utile a prolungare del 50% il periodo di contribuzione per accedere al prepensionamento o per la maggiorazione dei ratei della pensione in godimento. In questo caso non trova applicazione la soglia di esposizione delle 100 ff/ll e dei dieci anni, prevista invece per l’art. 13, co. 8, legge 257 del 1992.

Diritto all’aumento contributivo con coefficiente 1,5

Il Ministero del lavoro ha attestato la presenza di rischio amianto nei contesti lavorativi tramite gli atti ministeriali. Tali documenti confermano che in alcuni luoghi di lavoro vi è stata un’esposizione superiore ai 100 fibre/litro nell’arco medio di 8 ore lavorative.

I lavoratori esposti che hanno operato nei siti soggetti agli atti ministeriali di indirizzo godono di un’estensione e un aumento della pensione con un coefficiente pari a 1,5 a partire dal 1992 fino all’avvio delle operazioni di bonifica dell’amianto o fino al 2 ottobre 2003 (art. 1, commi 20, 21 e 22, Legge 247/2007).

Quando si applica il coefficiente 1,25?

Nel caso di esposizione professionale pari o superiore a 100 fibre/litro, protrattasi per almeno dieci anni, il coefficiente per i vantaggi contributivi è ridotto all’1,25%. Tuttavia, tale coefficiente in questa misura è applicabile solo per la rivalutazione dei versamenti pensionistici e non consente il prepensionamento.

Il coefficiente 1,25 si applica anche ai lavoratori rimasti esposti in attività precedentemente non soggette all’assicurazione obbligatoria per infortuni e malattie professionali.

La richiesta per il riconoscimento dei periodi di esposizione all’amianto doveva essere presentata in due finestre temporali specifiche, cioè tra il 3 ottobre 2003 e il 15 giugno 2005.

Superamento della soglia delle 100 fibre/litro

È fondamentale dimostrare il superamento della soglia delle 100 fibre/litro di polveri e fibre di amianto durante l’esposizione. Per tale scopo, si fa riferimento alla metodologia scientifica sviluppata dall’INAIL, integrata con i dati estratti dalla banca dati Amyant INAIL.

Questo permette di calcolare complessivamente l’esposizione e dimostrare il superamento della soglia delle 100 ff/ll per ogni anno e per più di 10 anni. Attraverso questi risultati, è possibile ottenere il riconoscimento da parte dell’INPS dei benefici contributivi per esposizione all’amianto.

Esclusione del cumulo dei benefici contributivi amianto

È vietato aggregare i vantaggi previsti dal DM 27.10.2004 con altri benefici che anticipino il diritto alla pensione. Ciò significa che i benefici per le professioni usuranti, i servizi di confine e quelli prestati dai lavoratori portuali sono soggetti a divieto di accumulo.

Di conseguenza, al momento del pensionamento, il lavoratore dovrà decidere se beneficiare dei vantaggi dell’amianto o usufruire dei benefici precedenti. Tuttavia, non rientrano nel divieto di cumulo i vantaggi previdenziali derivanti da uno specifico status lavorativo o da particolari infermità tutelate previdenzialmente.

Scadenza per la presentazione della domanda

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda all’INAIL per i benefici amianto è il 15 giugno 2005. Tuttavia, tale termine non si applica a tutti i lavoratori esposti all’amianto.

Grazie all’intervento dell’Avvocato Ezio Bonanni (Tribunale di Civitavecchia, sentenza n. 110/2009), molti lavoratori hanno evitato la decadenza e hanno potuto accedere al prepensionamento, nonostante non abbiano presentato la domanda di certificazione all’INAIL entro il 15 giugno 2005.

Conservano il diritto i lavoratori che:

  • hanno presentato domanda all’INAIL prima del 02.10.2003;
  • hanno maturato il diritto alla pensione prima del 02.10.2003, con l’aggiunta dei contributi derivanti dall’amianto (37 anni, con le maggiorazioni amianto); nei casi specificati nell’art. 47, comma 6 bis, L.326/2003 e art. 3, comma 132, L.350/03.

Novità sui benefici contributivi 2023 – 2024

Con la sentenza 2243/2023, la Cassazione ha affrontato il problema della decadenza per i pensionati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 326/2003. Infatti, solo con l’art. 47 della L. 326/2003 è stata introdotta la decadenza per coloro che non hanno presentato la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di decadenza del 15.06.2005 non è applicabile in molti casi e che non sempre è necessaria la presentazione della domanda all’INAIL.

Scadenza per il procedimento giudiziario

Il procedimento giudiziario nei confronti dell’INPS deve essere avviato entro tre anni dalla conclusione del procedimento amministrativo. Nel caso in cui non venga proposto ricorso giudiziario entro tre anni dalla conclusione del procedimento amministrativo per i benefici amianto INPS, non sarà più possibile ottenere la rivalutazione contributiva.

Prescrizione dei benefici contributivi amianto La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25000/2014, ha confermato la natura risarcitoria dei benefici amianto e li ha sottoposti a un termine di prescrizione di 10 anni (art. 2946 Codice Civile).

Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce la consapevolezza del diritto e della sua violazione (Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 2856/2017).

In genere, il termine di prescrizione inizia con la presentazione della domanda all’INAIL. Tuttavia, le recenti sentenze hanno cambiato questa prassi, sollevando eccezioni di illegittimità costituzionale. Grazie all’Avvocato Ezio Bonanni, molte eccezioni di prescrizione sollevate dall’INPS sono state respinte per molti lavoratori esposti all’amianto.

Diritto al pensionamento anticipato per gli esposti

L’articolo 1, comma 250, della Legge 232/2016 ha istituito il diritto al pensionamento immediato per i lavoratori che, al manifestarsi di mesotelioma, tumore polmonare o asbestosi di origine professionale, non soddisfano i requisiti per il pensionamento, senza vincoli di grado invalidante (decreto del 18/07/2017).

In seguito, tale diritto è stato esteso a tutti coloro che hanno ricevuto il riconoscimento di malattia professionale correlata all’amianto. I requisiti sono un danno biologico e un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 negli ultimi 5.

Il processo di pensionamento immediato è applicabile solo se, nonostante il riconoscimento dei benefici amianto con il coefficiente 1,5, non si soddisfa il requisito per la pensione.

Le regole per accedere al prepensionamento sono stabilite nella circolare congiunta INPS e INAIL (n. 7 del 2018). Il termine per presentare le domande è il 31 marzo 2024. Le richieste presentate dopo tale data saranno esaminate l’anno successivo, a partire da aprile.

Amianto e pensione: Legge Fornero

L’accredito dei benefici contributivi amianto, con il pensionamento anticipato, consente di superare la Legge Fornero. Infatti, i benefici amianto danno diritto alla rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto. Il coefficiente 1,5 può essere richiesto e ottenuto in base all’articolo 13, comma 8, L. 257/92 oppure al riconoscimento del danno da amianto (ex articolo 13, comma 7, della L. 257/92).

La malattia professionale legata all’amianto: quali sono le sue caratteristiche?

Le fibre di amianto, una volta introdotte nel corpo umano attraverso l’esposizione, possono causare infiammazione e successivamente neoplasie. L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha definito questa malattia come una “tecnopatia”, ovvero una patologia in cui la causa agisce gradualmente e progressivamente sul corpo umano nel tempo.

Questa malattia è il risultato diretto dell’attività lavorativa, che deve produrre un danno biologico in modo predominante o esclusivo. È contratta durante l’esercizio del lavoro o a causa di pratiche lavorative rischiose. Questa distinzione è stabilita nel Testo Unico del d.p.r. 1124/1965. Anche se possono esserci altre cause esterne, esse non escludono il collegamento con l’attività lavorativa. Si differenzia quindi dalla malattia ordinaria o comune, che non è associata al lavoro.

Inoltre, si distingue dall’infortunio, che è un evento repentino e traumatico, mentre la malattia professionale si sviluppa gradualmente nel tempo. Nel caso dell’amianto, si tratta di malattie che si sviluppano dopo un lungo periodo di latenza a causa dell’esposizione alle fibre. Pertanto, la malattia professionale correlata all’amianto ha origine lenta e si sviluppa dalla prima esposizione, con conseguente certificazione medica e inoltro all’INAIL.

Cause e requisiti per la malattia professionale legata all’amianto

Perché venga considerata una malattia correlata all’amianto, devono verificarsi due fattori:

  1. Deve essere causata dall’esposizione a rischi specifici legati al lavoro, come l’esposizione a polveri e sostanze nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni o fattori organizzativi che influenzano negativamente la salute.
  2. Questo rischio deve agire in modo prolungato nel tempo, il che significa che la causa deve agire gradualmente.

Nel caso di malattie correlate all’amianto, è importante considerare il periodo di latenza e non c’è una soglia minima al di sotto della quale il rischio si annulla.

Come ottenere il riconoscimento dei contributi amianto

Per ottenere le maggiorazioni legate all’amianto, è necessario sottoporsi a una sorveglianza sanitaria per verificare se l’esposizione all’amianto ha causato danni alla salute. Solo se non ci sono danni alla salute, è possibile avanzare richieste in base all’articolo 13, comma 8, della legge 257 del 1992. Altrimenti, è necessario avviare la procedura presso l’INAIL, il che richiede una visita medico-legale.

La diagnosi precoce è fondamentale per garantire cure tempestive ed efficaci. Inoltre, il lavoratore malato potrebbe avere diritto alla pensione grazie al riconoscimento dei benefici contributivi ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 257 del 1992.

Questo è particolarmente importante per i lavoratori più giovani, poiché anche se non hanno ancora maturato il diritto alla pensione in base all’articolo 13, comma 7, della legge 257/1992, possono richiedere la pensione amianto. Questo tipo di pensione consente il prepensionamento anche per coloro che soffrono di placche e ispessimenti pleurici.

Malattie asbesto-correlate nella lista I dell’INAIL

Le polveri e le fibre di amianto, note anche come asbesto, possono danneggiare la salute umana e causare malattie fibrogene e cancerogene, nonché complicazioni cardiache e cardiovascolari. Per questo motivo, l’INAIL ha incluso diverse malattie asbesto-correlate di origine professionale nella lista delle malattie professionali.

Queste malattie, elencate nella lista I, sono considerate asbesto-correlate con “elevata probabilità”. Esse comprendono asbestosi polmonare, placche pleuriche e ispessimenti pleurici, mesotelioma pleurico, cancro del pericardio, tumore peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, tumore del polmone, cancro della laringe e tumore alle ovaie. La presunzione legale di origine è applicabile a queste malattie, il che significa che si presume che siano di origine professionale, e il lavoratore deve dimostrare solo il danno biologico e l’esposizione.

Lista II e III delle malattie asbesto-correlate dell’INAIL

Nella lista II dell’INAIL sono inclusi i tumori asbesto-correlati con origine lavorativa di “limitata probabilità”, come il tumore della faringe, dello stomaco e del colon-retto. Per queste malattie professionali correlate all’amianto, il lavoratore deve provare il nesso causale.

La lista III comprende solo il tumore all’esofago, con origine lavorativa considerata “possibile”, e anche in questo caso il lavoratore deve dimostrare il nesso causale. Con il riconoscimento della malattia per l’esposizione professionale alle polveri e alle fibre di amianto, il lavoratore ha diritto alle maggiorazioni contributive legate all’amianto secondo l’articolo 13, comma 7, della legge 257 del 1992.

Procedura per il riconoscimento dei benefici per le malattie legate all’amianto

Tutte le persone colpite da malattie correlate all’amianto hanno il diritto di ottenere una certificazione di esposizione da parte dell’INAIL. Con questo certificato, è possibile presentare una domanda all’INPS per ottenere il riconoscimento dei contributi aggiuntivi. Secondo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 7 della Legge 257 del 1992, l’INPS è tenuto ad accreditare questi contributi con un coefficiente del 1,5. Questi contributi extra consentono di accumulare il diritto alla pensione in anticipo, equivalente al 50% del periodo di esposizione professionale riconosciuto.

Inoltre, coloro che sono già in pensione hanno diritto alla riapertura della posizione previdenziale e alla ricalcolazione della pensione con queste stesse maggiorazioni contributive. In questo modo, gli importi già liquidati saranno adeguati e gli arretrati saranno pagati. Per ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni contributive per esposizione all’amianto dall’INPS, il lavoratore deve presentare una domanda amministrativa all’INPS, corredata dal certificato dell’INAIL. Anche senza questo certificato, è possibile presentare comunque la domanda amministrativa, e in caso di rifiuto, è possibile presentare un ricorso all’INPS.

Se il ricorso viene respinto, è possibile presentare un ricorso giudiziario al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni per l’amianto da parte dell’INPS. Questa normativa non impone alcun limite al grado di invalidità e non contiene soglie minime. Tuttavia, per il riconoscimento dei benefici contributivi, come previsto dall’articolo 13, comma 8 della Legge 257/92, è necessario dimostrare un’esposizione ultradecennale e altri requisiti. Pertanto, l’INAIL deve rilasciare una certificazione di esposizione all’amianto secondo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 7 della Legge 257 del 1992.

Pensione di invalidità per i lavoratori affetti da malattie legate all’amianto

Inoltre, i lavoratori malati a causa di malattie correlate all’amianto riconosciute come malattie professionali hanno sempre diritto alla pensione amianto. Questa pensione è considerata una pensione di invalidità per l’amianto. Anche se i lavoratori hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 13, comma 7 della Legge 257 del 1992, non è garantito che abbiano diritto alla pensione, soprattutto se si ammalano in giovane età e non hanno ancora maturato il diritto alla pensione.

Originariamente, questa normativa, inclusa nell’articolo 1, comma 250 della Legge 232 del 2016, riguardava solo i casi di mesotelioma, tumore polmonare ed asbestosi. Successivamente, l’articolo 41-bis della Legge 58 del 2019 ha esteso la tutela per le vittime di malattie professionali legate all’amianto a tutti i casi. Fondamentalmente, basta ottenere il riconoscimento per avere diritto alla pensione.

Questo è stato stabilito nei commi 250-bis e 250-ter dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016. In questi casi, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INAIL o da un altro ente assicuratore, è possibile presentare una domanda all’INPS per la pensione.

Tutela giudiziaria per la pensione anticipata legata all’amianto

L’azione giudiziaria per ottenere il riconoscimento dell’esposizione professionale all’amianto e quindi il diritto alla pensione anticipata e alla rivalutazione delle prestazioni pensionistiche in corso deve essere avviata entro tre anni dalla conclusione della procedura amministrativa, che non può durare più di 300 giorni, altrimenti si dichiara la decadenza.

Il ricorso giudiziario in base all’articolo 13, comma 8 della Legge 257/1992, deve essere presentato al Giudice del Lavoro secondo l’articolo 442 del codice di procedura civile. Come già detto, il ricorso giudiziario può essere presentato solo dopo il completamento della procedura amministrativa dell’INPS. Solo in caso di rifiuto definitivo, ovvero dopo che sono scaduti i termini, si può intraprendere la procedura con il ricorso giudiziario. In caso contrario, il ricorso giudiziario non è ammissibile.