L’INAIL, istituto previdenziale per gli infortuni sul lavoro, garantisce una serie di benefici ai lavoratori del settore privato o pubblico privatizzato che siano affetti da malattie professionali. Tra queste, le principali sono la rendita e l’indennizzo INAIL, i quali variano a seconda del grado di danno biologico causato dalla patologia contratta sul posto di lavoro.

In questa guida, esploreremo le diverse prestazioni offerte dall’INAIL ai lavoratori, comprendendo il processo di richiesta, i requisiti per ottenere l’indennizzo o la rendita, oltre ad altri dettagli pertinenti.

L’UPIDSAè l’Università Popolare Internazionale Diritto, Scienza e Ambiente APS. Si occupa di formare personale tecnico per la difesa del diritto alla salute e la prevenzione a 360°. In ambito di salvaguardia dell’ambiente e della salute, senza prescindere dal rischio amianto che in Italia al momento rappresenta ancora un problema gravissimo.

Chi ha diritto alle prestazioni INAIL?

L’INAIL, un ente pubblico non a scopo di lucro, è responsabile della fornitura di assistenza economica, sanitaria, socio-sanitaria e integrativa ai lavoratori assicurati che subiscono infortuni o contraggono malattie professionali sul luogo di lavoro.

Queste diverse prestazioni economiche erogate dall’INAIL, ad eccezione dell’indennità temporanea e dell’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, né possono essere pignorate o cedute.

La compensazione economica fornita dall’INAIL sotto forma di indennizzo o rendita è finalizzata a indennizzare il danno biologico causato dalla malattia professionale contratta sul luogo di lavoro. Si tratta essenzialmente di una forma di compensazione che non può superare l’entità del danno subito dall’assicurato.

Cos’è una malattia professionale e come avviene il riconoscimento INAIL?

Ma cosa si intende per malattia professionale? Per comprendere appieno le prestazioni offerte dall’INAIL, è fondamentale comprendere il concetto di malattia professionale. Queste prestazioni sono erogate infatti esclusivamente ai lavoratori cui è stata diagnosticata una malattia direttamente correlata all’attività lavorativa svolta.

A differenza degli infortuni sul lavoro, che sono il risultato di eventi improvvisi e violenti, le malattie professionali si sviluppano gradualmente a causa dell’esposizione prolungata a determinati agenti sul luogo di lavoro.

Le malattie professionali possono essere classificate come tabellate o non tabellate. Le prime sono elencate nelle tabelle dell’INAIL, specifiche per settore industriale e agricolo, e sono causate da sostanze chimiche o fattori fisici indicati nelle suddette tabelle. Esse devono essere segnalate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività a rischio, come indicato nelle tabelle stesse.

Le malattie professionali amianto-correlate

Nel caso delle patologie legate all’amianto, non vi è un limite temporale per la segnalazione. Per approfondimenti sulle patologie correlate all’amianto si possono consultare le monografie IARC sull’asbesto in cui è chiara la correlazione tra esposizione all’amianto, negli ambienti di lavoro e nelle immediate vicinanze dei luoghi in cui si maneggia amianto. La questione è approfondita da “Stato dell’arte e prospettive in materiali di contrasto alle patologie asbesto-correlate”, n. 15, maggio-giugno 2012 – Quaderni del Ministero della Salute.

Le malattie professionali amianto-correlate: quali sono?

Quali sono le malattie professionali correlate all’amianto? L’asbestosi, inizialmente, è stata la prima patologia riconosciuta e inserita nelle tabelle delle malattie professionali con la Legge 455 del 1943. Solo con il Decreto del Presidente della Repubblica 336 del 1994, sono state aggiunte anche il mesotelioma e il carcinoma polmonare alla Lista I dell’INAIL (con il Decreto Ministeriale del 27 Aprile 2004, Gazzetta Ufficiale n.134 del 10 Giugno 2004).

Queste malattie sono ritenute dall’INAIL altamente correlate all’esposizione professionale all’amianto. Nella Lista II, invece, l’INAIL ha incluso le patologie con una possibile origine professionale limitata, mentre nella Lista III sono elencate quelle con una probabile origine lavorativa.

L’elenco completo delle malattie asbesto-correlate attualmente presenti nella Lista I comprende:

  • Placche pleuriche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda (j92);
  • Mesotelioma pleurico (c45.0);
  • Pericardico (c45.2);
  • Peritoneale (c45.1);
  • Della tunica vaginale del testicolo (c45.7);
  • Tumore polmonare (c34);
  • Asbestosi (j61);
  • Tumore della laringe (I.6.03);
  • Neoplasia delle ovaie (I.6.03).

Queste condizioni beneficiano della presunzione legale di origine, il che significa che il lavoratore non deve provare esplicitamente la correlazione professionale della malattia. È sufficiente dimostrare di aver lavorato in un’attività tabellata o di essere stato esposto a rischi ambientali, come la presenza di amianto sul luogo di lavoro. Non è richiesta una soglia specifica di esposizione (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23653/16).

La presenza della malattia stessa attiva quindi automaticamente il diritto all’indennizzo INAIL, poiché per legge si presume che la malattia sia di origine professionale. L’INAIL può superare questa presunzione solo con prove chiare di una causa estranea al lavoro.

La lista II e III delle malattie amianto correlate tabellate dall’INAIL

Nella Lista II dell’INAIL sono inclusi i seguenti tumori correlati all’amianto:

  • Tumore alla faringe;
  • Cancro dello stomaco;
  • Neoplasia del colon retto.

Nella Lista III compare solo il tumore all’esofago.

I lavoratori affetti da una di queste malattie devono dimostrare il nesso causale, ossia fornire prove dell’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro per ottenere il riconoscimento della malattia professionale.

Il sistema misto che va oltre le tabelle

La sentenza 179/1988 della Corte Costituzionale ha introdotto in Italia il cosiddetto “sistema misto”. Secondo questo sistema, accanto alla presunzione legale d’origine del sistema tabellare vi è la possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia contratta, pur non essendo presente nelle tabelle, è comunque di origine professionale. Questo sistema dunque va oltre il sistema delle tabelle indennizzo INAIL, pur mantenendole ancora in vigore.

Rendita o indennizzo INAIL: dipende dalla gravità del danno biologico

La questione riguardante la rendita o un indennizzo dall’INAIL per il danno biologico dipende dai criteri stabiliti nelle tabelle delle malattie professionali e delle compensazioni dell’INAIL. L’entità delle prestazioni è determinata infatti in base al grado di danno biologico subito, considerando che solo le lesioni superiori al 6% sono indennizzabili, con la possibilità di ricevere una rendita mensile se l’invalidità supera il 16%.

Per i casi di invalidità fino al 6%, si applica una franchigia; per invalidità tra il 6% e il 15%, si riceve un indennizzo unico proporzionato al danno biologico e nessun indennizzo per le conseguenze patrimoniali; per invalidità dal 16% in su, si riceve invece una rendita mensile, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, oltre a un ulteriore indennizzo per le conseguenze patrimoniali.

Come funziona in caso di eventi lesivi precedenti?

Nel caso in cui un assicurato, già colpito da precedenti eventi lesivi, subisca un nuovo evento lesivo, si procede valutando complessivamente i postumi e liquidando una rendita unica o un indennizzo in base al grado totale delle menomazioni, decurtando eventuali indennizzi già corrisposti.

Le menomazioni preesistenti non legate al lavoro sono considerate solo se concorrenti e aggravanti la menomazione di origine lavorativa.

Come vengono erogate le prestazioni dell’INAIL?

Le prestazioni INAIL vengono erogate tramite diverse modalità, come accredito su conto corrente bancario o postale, libretto di deposito nominativo bancario o carta prepagata con codice IBAN, oltre a pagamenti in contanti presso sportelli bancari o postali per importi fino a 1.000 euro. Nel caso di malattie professionali causate dall’esposizione all’amianto, viene anche accreditato il 15% della rendita o dell’indennizzo grazie all’accesso al Fondo Vittime Amianto.

Come fare domanda e ottenere le prestazioni Inail?

Per richiedere un indennizzo o una rendita mensile dall’INAIL per un danno biologico, è fondamentale ottenere prima il riconoscimento della malattia come professionale da parte dell’ente assicuratore. Questo processo inizia con l’invio della denuncia di malattia professionale, accompagnata da un certificato medico, al datore di lavoro.

La denuncia deve essere inviata tramite comunicazione PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia. Il datore di lavoro, a sua volta, ha 5 giorni per presentare la denuncia di malattia professionale. Se il caso riguarda il mesotelioma, considerando la sua lunga latenza, è probabile che il lavoratore non sia più impiegato o che il datore di lavoro responsabile dell’esposizione sia cambiato.

La denuncia viene inoltrata telematicamente, la pratica viene trasferita direttamente alla sede competente dell’INAIL, e il mancato rispetto di questa procedura può comportare sanzioni pecuniarie per il datore di lavoro.

Dopo una visita medico-legale, l’INAIL emette un giudizio. Se la vittima non è soddisfatta del risultato, può fare ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del giudizio, in base all’articolo 104 del decreto presidenziale 1124/1965. Successivamente, l’INAIL deve organizzare una visita collegiale entro 150 giorni, che possono essere estesi a 210 giorni se viene richiesta una revisione della rendita.

Nel caso in cui l’INAIL non riconosca l’origine professionale della malattia, è necessario rivolgersi al giudice del lavoro. Il ricorso deve essere presentato entro 3 anni dalla decisione amministrativa finale, e l’onere della prova spetta all’INAIL, che deve dimostrare l’origine estraprofessionale del danno biologico se la malattia è nella lista I dell’INAIL.

Come funziona la revisione del danno biologico permanente?

La revisione della rendita può essere avviata dall’INAIL (revisione attiva) o dall’assicurato (revisione passiva), coinvolgendo una nuova valutazione medico-legale per aggiornare il grado di invalidità e quindi l’importo della rendita. Se è l’INAIL a richiedere la revisione, l’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e, in caso di mancata collaborazione, la rendita può essere sospesa. Se è l’assicurato a richiedere la revisione, deve presentare una domanda di aggravamento.

La domanda di revisione può essere presentata senza limite di tempo e si svolge in due fasi: una valutazione medico-legale e un provvedimento amministrativo per confermare, aumentare o diminuire l’importo della rendita.

Se la revisione non produce i risultati sperati, è possibile presentare un ricorso amministrativo entro i termini previsti dall’articolo 104 del decreto presidenziale 1124/1965.

Come funziona la rendita temporanea per silicosi e asbestosi

Qualora un lavoratore decida di lasciare il proprio impiego a causa dell’esposizione a sostanze cancerogene come asbesto e siliconi, ha diritto a ricevere una rendita temporanea se le menomazioni della sua integrità psicofisica non superano il 60%. Questa rendita, stabilita secondo le tabelle del Testo Unico, è erogata per un anno e corrisponde ai 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti alla cessazione dell’attività nociva. Se il lavoratore trova un nuovo impiego, l’importo della rendita è pari ai 2/3 della differenza tra la retribuzione media giornaliera dell’impiego precedente e quella del nuovo impiego.

Per presentare la richiesta all’INAIL, il lavoratore ha 180 giorni dalla data di cessazione dell’attività nociva e deve fornire la dichiarazione del datore di lavoro sull’abbandono dell’attività, la misura dell’ultima retribuzione e un certificato medico che attesti la necessità di abbandonare l’attività per evitare un’aggravamento della malattia.

Questa rendita temporanea può essere concessa nuovamente entro 10 anni dalla cessazione della prima, a condizione che il nuovo impiego sia comunque nocivo.

La reversibilità della rendita INAIL ai familiari

Le prestazioni INAIL includono la possibilità per gli eredi superstiti di ricevere una rendita in caso di decesso del lavoratore. Questo assegno è una forma di pensione erogata dall’INAIL ai superstiti, che hanno diritto anche a benefici aggiuntivi come il Fondo Vittime Amianto e ai benefici contributivi, ovvero a tutte le somme maturate in vita dal defunto.

I familiari superstiti che hanno diritto alla rendita includono il coniuge, i figli e, in mancanza di questi, i genitori, i fratelli e le sorelle del lavoratore deceduto. La rendita viene calcolata in base alla retribuzione annua del lavoratore, con quote assegnate al coniuge, ai figli e ad altri familiari, fino al 100% della retribuzione del lavoratore.

Per ottenere la rendita di reversibilità, i superstiti devono presentare una domanda all’INAIL entro un certo periodo di tempo dalla ricezione della comunicazione dell’istituto. La rendita viene erogata in base al domicilio del lavoratore deceduto e può essere richiesta tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Come vengono assegnate le percentuali ai superstiti?

La rendita viene calcolata rispetto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto, in percentuale:

  • 50% al coniuge/unito civilmente;
  • 20% a ciascun figlio;
  • 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori;
  • 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile;
  • in mancanza di coniuge e figli, 20% a ciascun genitore naturale o adottivo;
  • 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle.

La somma delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione.

Quali sono tutte le prestazioni erogate dall’INAIL?

L’INAIL offre anche altre prestazioni economiche, sanitarie e integrative per le malattie riconosciute come di origine professionale. Anche queste prestazioni non sono soggette a tassazione e non possono essere cumulate con l’indennità di accompagnamento, e vengono sospese durante i ricoveri.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

L’INAIL è tenuta a erogare un’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea assoluta, che sostituisce la retribuzione fino al 90° giorno dall’inizio della malattia, e successivamente al 75%. Per richiedere questa indennità, il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro dell’infortunio o della malattia professionale e presentare il certificato medico. Il datore di lavoro deve quindi inoltrare la denuncia all’INAIL entro i termini stabiliti.

Il lavoratore può essere assistito gratuitamente da un Patronato o dagli avvocati dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

Lo speciale assegno continuativo mensile

Lo speciale assegno continuativo mensile è un beneficio erogato dall’INAIL in favore del coniuge e dei figli dei lavoratori defunti che erano già beneficiari di una rendita diretta, a condizione che il grado di invalidità fosse almeno del 48% o del 65% fino al 31 dicembre 2006.

I beneficiari, che possono essere il coniuge o i figli del lavoratore deceduto a causa di una malattia asbesto-correlata riconosciuta dall’INAIL come malattia professionale, possono presentare la richiesta alla sede competente dell’INAIL entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’istituto che informa sulla possibilità di richiedere lo speciale assegno continuativo mensile.

Lo speciale assegno viene calcolato come segue: il coniuge riceve il 50% dell’importo, che viene mantenuto fino alla sua morte o a un nuovo matrimonio, mentre ogni figlio riceve il 20%. Per i figli, l’assegno continua fino al compimento del 18° anno di età, salvo casi particolari come lo studio, momento fino al quale rimangono a carico e senza reddito lavorativo. Nel caso di decesso di entrambi i genitori, la quota spettante ai figli orfani è del 40% ciascuno, mentre se un figlio è inabile, la quota è del 50% finché dura l’inabilità.

Per ricevere lo speciale assegno continuativo, i beneficiari non devono avere altri redditi o prestazioni previdenziali che superino l’importo dell’assegno speciale.

Erogazione integrativa di fine anno dell’INAIL

L’erogazione integrativa di fine anno è un’altra prestazione economica offerta dall’INAIL ai grandi invalidi, con il requisito che il reddito personale non superi i limiti stabiliti annualmente. Questo importo varia in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo e viene corrisposto generalmente nel mese di novembre. Inoltre, ogni figlio di età non superiore ai 12 anni ha diritto a una somma fissata annualmente, anch’essa in base all’indice dei prezzi al consumo.

La procedura per richiedere l’erogazione avviene mediante la presentazione della domanda alla sede competente dell’INAIL, di solito tra novembre e dicembre, in risposta alla comunicazione dell’INAIL che informa sull’importo dell’assegno e sui limiti di reddito.

L’assegno funerario e come richiederlo

L’assegno funerario è una prestazione erogata una tantum, per le spese sostenute per il funerale del lavoratore deceduto per malattia professionale. Questo diritto spetta al coniuge, unito anche civilmente, e in mancanza ai figli, oppure in mancanza ai ascendenti.

L’importo è liquidato a chi dimostri di aver sostenuto spese per la morte del lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale, ed è rivalutato, annualmente. Con gli ultimi provvedimenti questo importo è stato elevato ad €10.050,00.

Il superstite deve presentare la domanda alla sede INAIL competente, in base al domicilio del lavoratore deceduto, sia allo sportello che con raccomandata con ricevuta di ritorno o per PEC (Posta Elettronica Certificata).

Prestazione ai marittimi inidonei alla navigazione

Questo indennizzo, viene erogato per sopperire alla mancata retribuzione dei lavoratori marittimi appartenenti alla I e II categoria della gente di mare, dichiarati inidonei alla navigazione a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale. L’indennità viene erogata per un periodo massimo di un anno, ed è soggetta a tassazione Irpef.

La trattenuta viene effettuata dall’INAIL che rilascia all’assicurato la relativa certificazione fiscale. Dal 1° gennaio 2014 l’INPS, ha modificato le condizioni che permettono di accedere a tale prestazione, concedendola limitatamente ai marittimi che sono dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione al termine di un periodo di assistenza indennizzata per inabilità temporanea al lavoro da malattia non professionale, comune o fondamentale. L’inabilità, viene attestata in seguito alla visita operata della Commissione medica permanente di I grado (costituita presso ciascuna Capitaneria di porto).