In questa guida sul diritto risarcitorio ci occupiamo di danno catastrofale. Scopriamo cos’è e chi ne ha diritto e come si calcola. Vediamo nel dettaglio la giurisprudenza di riferimento sul danno catastrofale, anche detto danno da lucida agonia.

L’UPIDSA Università Popolare Internazionale Diritto, Scienza e Ambiente APS si occupa di formare un personale tecnico specializzato in diritto risarcitorio con un particolare focus su ambiente e salute a 360°, compresa quella psicologica.

Cos’è il danno catastrofale? Una definizione

Il danno catastrofale rappresenta un tipo di pregiudizio non patrimoniale di estrema gravità. È infatti spesso associato a eventi traumatici e riflette il profondo senso di disperazione e sofferenza provato da un individuo che è consapevole della propria imminente morte, evento percepito come inevitabile.

Per questo è conosciuto anche come “danno da lucida agonia”. Questo tipo di pregiudizio è legato a situazioni in cui la vittima è pienamente consapevole della sua condizione clinica senza speranza e dell’imminenza della morte. Il termine “catastrofale” sottolinea proprio l’intensità devastante e drammatica di questa forma di sofferenza.

Per ottenere il riconoscimento del danno catastrofale, è spesso necessario dimostrare che la vittima ha compreso pienamente e lucidamente la inevitabilità della sua fine.

Il danno catastrofale si manifesta principalmente a livello morale, poiché è strettamente legato all’intensità della sofferenza psicologica sperimentata.

Secondo un’interpretazione giuridica recente, il danno catastrofale rappresenta in effetti una forma particolarmente intensa di danno morale. Un altro orientamento minoritario sostiene la sua natura biologica, basandosi sulla particolare intensità della sofferenza.

Risarcibilità del danno catastrofale: come e quando

Il danno catastrofale è considerato risarcibile in quanto coinvolge un bene fondamentale, la vita, protetto a livello internazionale da varie dichiarazioni e documenti legislativi. Trova anche riconoscimento implicito nei principi dei diritti inviolabili stabiliti dalla Costituzione Italiana.

La Corte di Cassazione ha delineato i requisiti necessari per il riconoscimento del danno catastrofale, che includono la consapevolezza da parte della vittima della sua condizione clinica senza speranza e il fatto che la morte non sia immediata, permettendo alla vittima di rimanere in vita per un certo periodo di tempo.

Pertanto, per ottenere il risarcimento del danno catastrofale, è fondamentale dimostrare la piena consapevolezza della propria condizione da parte della vittima.

La Corte di Cassazione, nella sentenza numero 29492 del 2019, ha delineato quindi i requisiti necessari per il riconoscimento del danno catastrofale, che riassumiamo in presenza di:

  1. stato di coscienza e comprensione, da parte della vittima, della propria condizione clinica irrimediabile;
  2. la non immediata morte a seguito delle lesioni, con la vittima che deve rimanere in vita per un intervallo di tempo oggettivamente apprezzabile, anche se minimo.

Evoluzione giurisprudenziale del danno catastrofale

Recentemente, una decisione emessa dal Tribunale di Udine (n. 730/2023), seguendo un orientamento consolidato della giurisprudenza, ha stabilito la possibilità di risarcire il danno catastrofale, una questione su cui in passato si erano manifestate opinioni contrastanti.

Una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 15350/2015) infatti aveva negato la risarcibilità del danno, sostenendo che la perdita della vita, causata da un evento illecito, rappresentasse un pregiudizio separato dalla salute e non suscettibile di essere compensato in termini materiali equivalenti. Di conseguenza, si escludeva la possibilità di risarcimento agli eredi.

Successivamente, la giurisprudenza ha sostenuto che il fattore temporale non influisce sulla possibilità di risarcimento del danno. La prova della “lucidità agonica”, cioè la consapevolezza della propria imminente morte, è sufficiente per il riconoscimento del danno da agonia agli eredi, come chiarito dall’attuale orientamento della Corte di Cassazione.

In una recente sentenza (n. 35228/2022), la Corte di Cassazione ha ribadito i diritti degli eredi di Aldo Converso, un tecnico aeronautico deceduto a causa di un mesotelioma derivante dall’esposizione all’amianto. Ha sottolineato che l’INAIL risarcisce solo una parte del danno, mentre le vittime e i loro familiari hanno diritto al pieno risarcimento dei danni. La Corte ha precisato che, in caso di morte, si può parlare di danno biologico terminale, danno morale terminale o danno catastrofale, trasmissibile agli eredi.

Differenza tra danno morale terminale e danno biologico terminale

Il danno catastrofale è quindi un pregiudizio morale terminale, caratterizzato dalla sofferenza sperimentata dalla vittima nel consapevolmente percepire l’avvicinarsi inevitabile della propria morte. Questo tipo di danno viene considerato risarcibile “indipendentemente dalla valutabilità del periodo trascorso tra le lesioni e il decesso, ponendo l’attenzione esclusivamente sull’intensità della sofferenza stessa”.

Diversamente, il danno biologico terminale, è un pregiudizio alla salute che, sebbene temporaneo, raggiunge la massima entità e intensità. Esso permane per tutto il tempo in cui la vittima è in vita, indipendentemente dalla consapevolezza cosciente delle gravi lesioni alla sua integrità personale nella fase terminale. Per essere risarcibile, è quindi necessario che tra le lesioni colpose e la morte vi sia un significativo lasso di tempo.

Il risarcimento del danno catastrofale viene calcolato in via equitativa, tenendo conto dell’intensità straordinaria della sofferenza morale patita dalla vittima e dai congiunti ed è correlato alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità (ordinanza n. 36841 del 15 dicembre 2022 Corte di Cass., Cass. Civ. Sez. III Ord. n. 16592/2019) ed è trasmissibile agli eredi (Cass. Civ. Sez. III Ord. n. 16592/2019; n. 3374/2015).

Per quanto riguarda il risarcimento del danno biologico terminale, invece, la liquidazione può essere effettuata sulla base delle Tabelle relative all’invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dalla vittima fino al decesso.

Come si calcola il danno catastrofale?

Come viene calcolato il risarcimento del danno catastrofale? La valutazione del pregiudizio deve avvenire esclusivamente in modo equitativo da parte del giudice, tenendo conto dell’intensità considerevole della sofferenza psichica e della sua durata (Cass. Civ. Sez. III Ord. n. 16592/2019).

Durante il processo di liquidazione, è necessario considerare le tabelle sull’invalidità temporanea, e il giudice dovrà effettuare una valutazione personalizzata del risarcimento (Cass. Civ. Sez. III n. 3374/2015; n. 23053/2009; n. 28423/2008).

Sarà in particolare tenuto a considerare:

  1. le circostanze specifiche del caso;
  2. l’entità del danno;
  3. la gravità della lesione alla salute, che impedisce qualsiasi recupero.

Per ogni giorno di sofferenza, verrà assegnata una valutazione monetaria decrescente, che si eguaglia al valore del danno biologico temporaneo ordinario al raggiungimento del centesimo giorno. I primi 3 giorni possono essere risarciti fino a un massimo di 30.000 euro.

Successivamente, dal quarto giorno in poi, la liquidazione del danno sarà comunque personalizzabile, con un aumento massimo del 50% rispetto al valore espresso dalle Tabelle del Tribunale di Milano.

Trasmissibilità agli eredi e periodo di risarcibilità

Il diritto al risarcimento del danno catastrofale è ereditabile dagli eredi (Cass. Civ. Sez. III Ord. n. 16592/2019; n. 3374/2015). Gli eredi legittimi della vittima infatti, oltre ai danni subiti iure proprio, hanno diritto a quelli iure hereditas, subiti cioè dal loro congiunto.

Il periodo di tempo entro cui è risarcibile questa forma di danno è limitato a 100 giorni. Una volta trascorso questo periodo, il danno terminale cessa di essere risarcibile, e torna a essere risarcito solo il danno biologico temporaneo.