L’amianto è un minerale appartenente alla famiglia dei silicati. In passato è stato ampiamente utilizzato per via delle sue straordinarie caratteristiche. Nonostante le sue virtù, l’amianto si è rivelato tuttavia un killer per la salute. Cosa prevede la normativa e quali sono le ultime novità? Ripercorriamo qualche tappa saliente.

Cosa indica il termine “amianto”?

L’amianto è un termine che indica una famiglia di minerali a struttura fibrosa appartenenti al gruppo dei silicati (principalmente silicati di magnesio e calcio) particolarmente resistenti al fuoco. 

Le varie forme di amianto includono il crisotilo (amianto serpegginoso), noto per le sue fibre resistenti e flessibili e diversi tipi di anfiboli (amianto aghiforme), come la crocidolite e l’amosite. Nonostante la loro diversità, tutti questi minerali sono noti collettivamente come amianto, per via delle loro caratteristiche comuni.

Il minerale è stato ampiamente utilizzato in molteplici settori industriali (ad esempio l’edilizia, l’industria navale, l’industria automobilistica, quella aerospaziale e la produzione di materiali isolanti), per via delle sue caratteristiche fonoassorbenti, termoisolanti ma anche per la sua relativa economicità.

Nonostante le sue virtù, l’amianto si è tuttavia rivelato un nemico mortale per la salute umana. Quando disturbato, il materiale può infatti rilasciare fibre microscopiche nell’aria, che, una volta inalate, possono causare gravi danni all’apparato respiratorio. Questo può culminare in patologie come l’asbestosi, una condizione caratterizzata da cicatrici polmonari irreversibili, o il carcinoma polmonare. Tuttavia, il danno più caratteristico associato all’esposizione all’amianto è il mesotelioma, un cancro aggressivo e raro che colpisce le membrane sierose, principalmente la pleura.

Per tali motivi, da decenni è stato oggetto di attenta riflessione e restrizioni legali.

La presenza di amianto in Italia

Secondo dati forniti alcuni anni fa dal CNR, sul territorio italiano sono tuttora presenti quantitativi enormi di materiali contenenti amianto, che si aggirano intorno ai 32 milioni di tonnellate (cifre stimate al ribasso). Questa quantità considerevole è derivata principalmente dai 2,5 miliardi di metri quadri di coperture in cemento-amianto presenti in tutto il Paese. 

Leggi e normative ambientali dal 1992 in avanti

Nel 1992, in risposta a direttive comunitarie e per fronteggiare la minaccia del “killer silente”, l’Italia ha introdotto la legge 257 del 27 marzo 1992, la quale ha stabilito regole per la cessazione dell’utilizzo dell’amianto e per il suo adeguato smaltimento controllato. Questa fondamentale legge ha vietato l’estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, con l’obiettivo di preservare la salute pubblica.

Successivamente all’emanazione della legge n. 257/1992, sono state introdotte numerose disposizioni atte a dettagliare il quadro normativo. Tra queste, una parte significativa è stata dedicata alla definizione dei “Piani Regionali Amianto” di cui all’articolo 10 della legge principale. Piani che hanno lo scopo di fornire linee guida per la gestione e la bonifica di strutture contenenti amianto.

In aggiunta, sono state implementate misure per valutare il rischio associato all’amianto e stabilire protocolli per la gestione sicura di manufatti che lo contengono. Parliamo di disposizioni fondamentali per garantire che le operazioni di smaltimento siano eseguite in modo adeguato e sicuro.

Dal punto di vista dell‘inquinamento ambientale, il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 114 ha stabilito limiti alle emissioni di amianto nell’aria e nei reflui liquidi, contribuendo così a proteggere l’ambiente da ulteriori danni.

In seguito, sono state introdotte ulteriori normative per il corretto smaltimento dell’amianto, all’interno di un contesto più ampio di disciplina delle discariche di rifiuti, come definito dal decreto legislativo 36/2003. Nello specifico, il quadro normativo ha fissato regole precise per la mappatura e l’esecuzione di bonifiche urgenti in caso di presenza di amianto in determinati contesti.

Complessivamente, le leggi e le normative ambientali promulgate a partire dal 1992 rappresentano una risposta sistematica e articolata alla problematica dell’amianto, che hanno permesso di ridurre significativamente l’esposizione al pericoloso minerale e tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente in cui vivono. Ma ancora c’è molto da fare…

Mappatura e bonifica dell’amianto in Italia: leggi e procedimenti

Le leggi e i provvedimenti che regolamentano la mappatura e la bonifica dell’amianto in Italia includono:

Legge 23 marzo 2001, n. 93 – Art. 20

Decreto Ministeriale Ambiente 18 marzo 2003, n. 101

Legge n. 426/1998

Decreto Ministeriale 468/2001

Decreto Ministeriale 308/2006

Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell’ambiente)

Decreto Legislativo 36/2003 (Discariche di rifiuti)

Tali provvedimenti costituiscono il quadro normativo completo per la gestione dell’amianto in Italia, garantendo che le operazioni di mappatura e bonifica siano condotte in modo efficace e sicuro per la salute pubblica e l’ambiente. Facciamo il punto sulle principali.

Legge 23 marzo 2001, n. 93 – Art. 20: mappatura e bonifica

L‘articolo 20 della legge n. 93 del 23 marzo 2001 ha stanziato fondi considerevoli, pari a 22 miliardi di lire per il triennio 2000-2002 (circa 11,4 milioni di euro), al fine di finanziare la mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e di permettere l’esecuzione di interventi di bonifica urgenti. Queste disposizioni sono state successivamente attuate attraverso il Decreto Ministeriale Ambiente 18 marzo 2003, n. 101, che ha definito i soggetti coinvolti, gli strumenti e le fasi necessarie per condurre la mappatura.

Le Regioni e le province autonome sono state incaricate di condurre la mappatura, una tappa indispensabile per comprendere l’entità del problema e pianificare le necessarie azioni di bonifica.

A supporto di questo sforzo, l‘Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), ha istituito una Banca Dati Amianto. Essa contiene informazioni relative a circa 108.000 siti che sono stati identificati come contenenti amianto.

Tuttavia, è importante notare che la banca dati attuale non copre ancora in modo omogeneo l’intero territorio nazionale. Ciò è dovuto al fatto che le Regioni hanno utilizzato criteri diversi nella raccolta dei dati, rendendo necessarie ulteriori verifiche per garantire un quadro completo e accurato.

Legge n. 426/1998 e programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale

La legge n. 426/1998, insieme al Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale approvato con il Decreto Ministeriale 468/2001 e successivamente aggiornato con il Decreto Ministeriale 308/2006, costituisce il quadro normativo generale per la bonifica dei siti inquinati.

All’interno di questo programma, vengono individuati i siti di interesse nazionale (SIN) che richiedono una particolare attenzione. Alcuni di questi siti, come l’Eternit-Fibronit di Casale Monferrato e l’ex miniera di amianto di Balangero e Corio, sono caratterizzati dalla presenza predominante di amianto.

Altri siti, come Broni-Fibronit (Milano), Priolo-Eternit siciliana (Siracusa), Napoli Bagnoli-Eternit, Tito-ex Liquichimica (Prato), Bari-Fibronit, Biancavilla-Cave Monte Calvario (Catania) ed Emarese-Cave di Pietra (Aosta), sono stati individuati come aree di intervento prioritario a causa della gravità e dell’urgenza della situazione inquinante.

Piano Nazionale di Bonifica dall’Amianto

Il Piano Nazionale di Bonifica dall’Amianto, varato dal Governo italiano nel marzo 2013, rappresenta un punto cardine nella lotta contro l’esposizione all’amianto. Elaborato congiuntamente dai Ministeri della Salute, dell’Ambiente e del Lavoro, il piano affronta la problematica in tre direzioni chiave: la salvaguardia della salute, la tutela dell’ambiente e le questioni di sicurezza sul lavoro e previdenziali.

Dal punto di vista ambientale, il Piano Nazionale identifica obiettivi chiave per affrontare la presenza dell’amianto. Tra le priorità spiccano la mappatura dei materiali contenenti amianto, l’accelerazione dei processi di bonifica, l’individuazione dei siti idonei allo smaltimento e la razionalizzazione della normativa di settore.

Delibere del CIPE: finanziamenti per la bonifica

La Commissione Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha svolto un ruolo cruciale nell’attuazione del Piano Nazionale. Con la delibera n. 55/2016, il CIPE ha approvato il Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020. Successivamente, con la delibera n. 11/2018, il CIPE ha dato il via al II Addendum al predetto Piano Operativo, che ha previsto l’attuazione di un “Piano di bonifica da amianto” negli edifici pubblici. Questo piano ha mirato principalmente alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto negli edifici scolastici e ospedalieri.

In data 6 dicembre 2019, il Piano di bonifica aveva ottenuto una dotazione finanziaria iniziale di circa 385 milioni di euro. Tuttavia, è importante notare che tale importo è stato soggetto a una successiva riprogrammazione delle risorse. Nonostante questa riduzione, è stato sottolineato l’impegno a garantire il reperimento delle risorse necessarie nel contesto del prossimo ciclo di programmazione 2021-2027.

Recenti misure di incentivazione per la bonifica dall’amianto

Negli ultimi cinque anni, l’Italia ha implementato una serie di misure volte a stimolare e sostenere gli interventi di bonifica dall’amianto. Le iniziative, delineate nel seguito, rappresentano un significativo passo avanti nella gestione responsabile di questa critica problematica ambientale e sanitaria.

  • Credito d’imposta per bonifica (2017-2019): Nel periodo 2017-2019, è stato introdotto un credito d’imposta per le imprese impegnate in interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive. Questo strumento ha fornito un notevole incentivo finanziario, consentendo alle imprese di recuperare parte delle spese sostenute. L’iniziativa è stata stabilita dall’articolo 56, comma 1, della Legge n. 221/2015 ed è stata attuata tramite il Decreto Ministeriale Ambiente del 15 giugno 2016;
  • Fondo per progettazione preliminare e definitiva (2016-2022): Presso il Ministero della Transizione Ecologica è stato creato il “Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto”. Il fondo è stato dotato di 17,5 milioni di euro per il triennio 2016-2018, in conformità all’articolo 56, comma 7, della Legge n. 221/2015. Successivamente, grazie ai commi 101 e 102 della Legge n. 160/2019, tale dotazione è stata incrementata di 4 milioni di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022. Questo finanziamento è stato disciplinato dal Decreto Ministeriale del 5 agosto 2021;
  • Credito d’imposta per erogazioni liberali (Legge n. 145/2018): L’articolo 1, commi 156-161, della Legge n. 145/2018 ha introdotto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali per interventi di bonifica ambientale su edifici e terreni pubblici. Tale disposizione ha incentivato gli investimenti nel miglioramento ambientale, incluso il delicato processo di rimozione dell’amianto;
  • Proroga detrazioni per spese di ristrutturazione (Legge n. 178/2020): la Legge n. 178/2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le detrazioni spettanti per le spese di ristrutturazione edilizia. Questa misura si applica anche alle opere di bonifica dall’amianto, confermando l’impegno continuo per la gestione sicura e sostenibile di questa problematica;
  • Superbonus del 110% per Tetto Fotovoltaico (D.L. 34/2020): per gli interventi di sostituzione della copertura in amianto con pannelli fotovoltaici, è stato introdotto il superbonus del 110% ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020. L’iniziativa, in vigore fino al 30 giugno 2022, rappresenta un incentivo significativo per promuovere soluzioni eco-sostenibili;
  • Bando ISI Inail 2020 per progetti di investimento: in seguito alle misure introdotte dal Decreto Legge n. 34/2020 per sostenere la ripresa delle attività produttive, è stato pubblicato il bando ISI Inail 2020. Esso ha offerto finanziamenti per progetti di investimento mirati al settore della bonifica dall’amianto, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro. I progetti ammessi hanno abbracciato una serie di ambiti, dall’adozione di modelli organizzativi e responsabilità sociale alle bonifiche da materiali contenenti amianto.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia (PNRR) rappresenta un fondamentale strumento di rilancio e modernizzazione del Paese. Benché non preveda misure specifiche per la bonifica di beni contaminati da amianto, si stima un investimento di 500 milioni di euro destinati alla bonifica dei siti orfani con l’obiettivo di riqualificarli.

L’ambizioso programma ha posto l’accento su una serie di interventi mirati, tra cui la bonifica dei siti orfani, per promuovere la rinascita e la resilienza del territorio italiano. In particolare, ha previsto l’adozione di un Piano d’azione che individui i siti orfani in tutte le Regioni e Province autonome, nonchè gli interventi specifici da intraprendere, con l’obiettivo di riqualificare almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani. Questa strategia mira a ridurre l’occupazione del terreno e a migliorare il risanamento urbano, con l’auspicio di raggiungere tale traguardo entro il primo trimestre del 2026.

L’articolo 17 del D.L. 152/2021 ha conferito al Ministro della Transizione Ecologica, in collaborazione con la Conferenza Unificata, il compito di adottare il Piano d’azione relativo alla misura M2C4 del PNRR, come stabilito dal D.M. 269/2020. Il Piano d’azione è elaborato in base alle informazioni fornite dalle Amministrazioni coinvolte, garantendo così un approccio concertato e basato su dati concreti.

L’investimento previsto nel PNRR per la bonifica dei siti orfani rappresenta un passo cruciale verso la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute pubblica. Questa misura testimonia l’impegno dell’Italia nel promuovere una gestione responsabile delle aree contaminate, contribuendo così a garantire un futuro sostenibile per il Paese e le sue comunità.

La normativa a tutela dei lavoratori: gestione del rischio amianto

Il rischio legato all’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro è una questione di estrema importanza per la tutela della salute dei lavoratori. La legislazione italiana, in particolare il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza), contiene disposizioni dettagliate nel Capo III del Titolo IX, dedicato alle “sostanze pericolose”, al fine di regolare e controllare le attività lavorative che potrebbero comportare l’esposizione a questa pericolosa sostanza. Entriamo nel vivo della questione per poi arrivare all’evoluzione della materia.

1) Obblighi del datore di lavoro

Prima di avviare qualsiasi tipo di lavoro che coinvolga demolizione o manutenzione, il datore di lavoro è tenuto a prendere tutte le misure necessarie per individuare la presenza di materiali contenenti amianto. Questo processo richiede anche la consultazione dei proprietari dei locali interessati. L’articolo 248 del D.Lgs. n. 81/2008 delinea chiaramente questa responsabilità.

2) Valutazione del rischio amianto

L’art. 249 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro è obbligato a condurre una valutazione dei rischi, che comprende anche quelli associati alla polvere derivante dall’amianto e dai materiali contenenti amianto. L’obiettivo è determinare la natura e il grado dell’esposizione, nonché le misure preventive e protettive da mettere in atto. Questi risultati devono essere documentati nel “documento di valutazione dei rischi”.

3) Monitoraggio della presenza di amianto

L’art. 253 richiede la misurazione periodica della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro per garantire che non si superino i valori limite di esposizione. Una volta stabilito il livello di esposizione, in collaborazione con il medico competente, il datore di lavoro deve elaborare un piano di campionamento e sorveglianza sanitaria per monitorare costantemente i livelli di amianto.

I risultati periodici di questi campionamenti devono essere poi inclusi nel documento di valutazione dei rischi e, se si riscontra un aumento significativo e costante nel tempo, devono essere comunicati all’ASL competente.

4) Piano di lavoro e comunicazione alle autorità competenti

Prima di iniziare lavori di demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve creare un piano di lavoro che preveda tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell’ambiente circostante (articolo 256 del D.Lgs. n. 81/2008). Inoltre, il piano di lavoro deve essere trasmesso all’organo di vigilanza (ASL) almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, che ha il diritto di richiedere integrazioni o modifiche.

5) Ulteriori obblighi del datore di lavoro

L’art. 251 del D.Lgs. n. 81/2008 dettaglia le misure di prevenzione e protezione necessarie per limitare la dispersione di fibre di amianto. Queste includono la limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti, l’uso di dispositivi di protezione individuale adeguati, intervallati da periodi di riposo, nonché la pulizia regolare dei locali e delle attrezzature.

6) Sicurezza sul luogo di lavoro

Gli ambienti in cui si svolgono attività legate all’amianto devono essere chiaramente delimitati e accessibili solo ai lavoratori che ne hanno bisogno per svolgere il loro compito. Gli indumenti di lavoro o protettivi devono essere conservati in luoghi separati da quelli destinati agli abiti civili (art. 252).

7) Informazione, formazione e sorveglianza sanitaria

Gli articoli 257, 258 e 259 impongono al datore di lavoro l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi legati all’amianto, fornendo istruzioni su norme igieniche e misure di protezione. Inoltre, i lavoratori devono ricevere formazione sulle procedure di lavoro sicuro, sull’uso di DPI, procedure di emergenza e sulla necessità di sorveglianza sanitaria preventiva e triennale.

Il regime previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto

La tutela dei lavoratori esposti all’amianto è una priorità nell’ordinamento italiano, per tali motivi, nel corso degli anni sono state implementate una serie di misure previdenziali e normative, atte a garantire sia il supporto ai soggetti interessati sia adeguate agevolazioni per gli ex lavoratori colpiti da patologie correlate all’amianto. Queste disposizioni includono l’applicazione di coefficienti di moltiplicazione ai periodi di contribuzione obbligatoria legati all’esposizione all’amianto, con l’obiettivo di rivalutare le pensioni erogate dall’INPS.

1) Coefficienti di moltiplicazione: i lavoratori che hanno prestato servizio in miniere o cave di amianto vedono applicato un coefficiente di moltiplicazione del 1,5 ai loro periodi di prestazione lavorativa. Allo stesso modo, se si contrae una malattia professionale documentata dall’INAIL a causa dell’esposizione all’amianto, si applica lo stesso coefficiente di moltiplicazione del 1,5. Per i periodi di esposizione all’amianto coperti dall’assicurazione INAIL e con una durata superiore a 10 anni, si applica un coefficiente del 1,25, che influisce sull’importo delle prestazioni pensionistiche, ma non sulla maturazione del diritto di accesso alle stesse.

2) Evoluzione della normativa: ampliamenti e riconoscimenti

Negli anni, numerose sono state le modifiche normative che hanno ulteriormente esteso i benefici previdenziali e assistenziali per i lavoratori esposti all’amianto. A partire dalla legge di stabilità del 2016, la platea di lavoratori beneficiari è stata ampliata, includendo anche coloro affetti da specifiche malattie legate all’esposizione all’amianto, anche in assenza di totale e permanente incapacità lavorativa. Inoltre, sono stati previsti benefici pensionistici e sussidi di accompagnamento per i lavoratori colpiti da patologie correlate all’amianto.

3) L’Intervento della Legge di Bilancio 2021

La legge di bilancio del 2021 (Legge n. 178/2020) ha rappresentato un passo ulteriore verso la tutela dei lavoratori esposti all’amianto. Questa legge ha introdotto modifiche significative riguardo al riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno operato senza l’adeguata protezione contro le polveri di amianto. Inoltre, ha accelerato le procedure per l’ottenimento di tali benefici, presso INPS ed INAIL, per coloro che avevano già maturato la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro una data specifica.

La tutela sanitaria per i lavoratori esposti all’amianto

Il Ministero della Salute, attraverso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha svolto un ruolo centrale nel coordinare le iniziative volte a monitorare e aggiornare il Piano Nazionale Amianto del 2013. Questo piano affronta una vasta gamma di questioni legate alla prevenzione, cura e riabilitazione sia dal punto di vista clinico sia della sanità pubblica.

  • Coordinamento e gestione: con l’Accordo della Conferenza Unificata 66/CU del 5 maggio 2016, è stato istituito un Tavolo Interistituzionale presso la Presidenza del Consiglio. Questo organo si occupa della gestione delle problematiche legate all’amianto e coordina le diverse azioni del Piano riguardanti l’epidemiologia, la valutazione del rischio, la sorveglianza sanitaria, la ricerca di base e clinica e il sistema di cure e riabilitazione;
  • Fondo per le Vittime dell’Amianto: la legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244 del 2007) ha istituito il Fondo per le Vittime dell’Amianto, che fornisce una prestazione assistenziale a carattere economico. Questa prestazione è aggiuntiva rispetto alla rendita diretta erogata dall’INAIL e viene determinata in misura percentuale rispetto a questa. Il finanziamento del Fondo è condiviso, con un quarto a carico delle imprese e tre quarti a carico del bilancio dello Stato;
  • Criteri di eleggibilità e benefici del Fondo: il Fondo per le Vittime dell’Amianto opera a favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie correlate all’amianto o alla fibra “fiberfrax” a causa dell’esposizione. Le prestazioni del Fondo si accumulano con i diritti previsti dalle leggi generali e speciali, senza escluderli;
  • Legge di stabilità: per il 2015 la legge ha sperimentato l’espansione delle prestazioni assistenziali del Fondo anche ai malati di mesotelioma e ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto per esposizione familiare o ambientale;
  • Modifica del Fondo e incremento delle risorse: ritornando alla legge di bilancio, occorre precisare che nel 2018, è stata ampliata la disciplina del Fondo, includendo i risarcimenti del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidati con verbale di conciliazione giudiziale. Inoltre, è stato disposto un aumento della dotazione del Fondo per gli anni 2018, 2019 e 2020, con una corrispondente riduzione delle risorse strutturali dell’INAIL destinate ai progetti di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Ulteriori modifiche del 2021: per il 2021, la legge di bilancio ha previsto ulteriori interventi. A partire dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo Vittime Amianto, eroga una prestazione aggiuntiva pari al 15% della rendita già in godimento. Inoltre, per i nuovi casi di esposizione all’amianto accertati dal 2021, i malati di mesotelioma possono ottenere una prestazione di importo fisso di 10.000 euro.
Parlamento europeo: risoluzione 2021

La Risoluzione del Parlamento Europeo

Il 20 ottobre 2021, il Parlamento Europeo ha adottato una Risoluzione che pone l’attenzione sulla necessità di proteggere i lavoratori dall’esposizione all’amianto.

Il Parlamento Europeo ha raccomandato alla Commissione Europea di promuovere una strategia europea volta alla rimozione completa dell’amianto, denominata European Strategy for the Removal of All Asbestos (ESRAA). Questa strategia è un ambizioso piano che si pone l’obiettivo di eliminare completamente l’amianto dagli Stati membri. Tra gli elementi chiave proposti, si includono:

  • Un quadro europeo per le strategie nazionali di rimozione sicura di tutto l’amianto;
  • Introduzione di norme minime per la creazione di registri nazionali accessibili al pubblico sull’amianto;
  • Proposta di aggiornamento della direttiva 2009/148/CE per rafforzare le misure dell’Unione a tutela dei lavoratori dall’amianto e prevenire nuove ondate di vittime durante processi di ristrutturazione;
  • Le nuove norme riducono inoltre notevolmente i valori limite di esposizione all’amianto e introducono metodi di misurazione più precisi, in linea con gli ultimi sviluppi tecnologici. Inizialmente, il nuovo limite massimo sarà di soli 0,01 fibre di amianto per cm³. Questo valore è dieci volte inferiore rispetto all’attuale limite di 0,1 f/cm³. Tale cambiamento rappresenta un impegno concreto nell’assicurare che i lavoratori siano esposti a quantità minime di questa sostanza pericolosa. Quanto l’uso della tecnica, di cruciale importanza è l’introduzione della microscopia elettronica (EM) come nuovo metodo per misurare i livelli di amianto. Questo metodo è notevolmente più sensibile rispetto alla microscopia a contrasto di fase (PCM) attualmente utilizzata. La microscopia elettronica consente infatti di identificare e misurare anche le fibre di amianto più sottili, fornendo una valutazione più accurata del rischio di esposizione.

Dopo l’adozione delle nuove norme, gli Stati membri avranno un periodo transitorio massimo di sei anni per adeguarsi ai cambiamenti. Durante questo periodo, sarà necessario implementare la microscopia elettronica come nuovo metodo di misurazione dei livelli di amianto. Al termine di questo periodo, gli Stati membri avranno due opzioni:

  • Misurare le fibre di amianto sottili, mantenendo il valore limite massimo di esposizione a 0,01 f/cm³;
  • Non misurare le fibre di amianto sottili, ma con un ulteriore riduzione del valore limite massimo di esposizione a 0,002 f/cm³.

Registri pubblici

Gli Stati membri dovranno inoltre tenere un registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all’amianto diagnosticate da un medico.

Cosa cambierà a breve?

Nel quadro di un pacchetto volto a garantire un futuro senza amianto per i cittadini dell’UE, la Commissione ha pubblicato il 28 settembre 2022 una proposta di revisione della legislazione sull’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro. Questo rappresenta un passo significativo verso la tutela della salute dei lavoratori in ambienti a rischio.

Il 27 giugno 2023, la presidenza svedese del Consiglio ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo sul fascicolo, segnando un altro importante traguardo in questo processo di revisione. Successivamente, il 3 ottobre 2023, la plenaria del Parlamento europeo ha votato a favore delle norme modificate, confermando l’approvazione delle nuove disposizioni.

L’adozione da parte del Consiglio rappresenta l’ultima fase del processo legislativo. Una volta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la nuova direttiva entrerà in vigore entro 20 giorni. Questo segna l’inizio di una nuova era nella tutela della salute dei lavoratori esposti all’amianto.

Gli Stati membri avranno a disposizione due anni per recepire le disposizioni nelle rispettive legislazioni nazionali. Questo periodo permetterà una transizione graduale verso l’implementazione delle nuove norme. Tuttavia, per quanto riguarda l’introduzione della microscopia elettronica come nuovo metodo di misurazione, gli Stati membri avranno sei anni a disposizione per adeguarsi. Questo periodo di transizione è fondamentale per garantire che tutte le parti coinvolte siano in grado di attuare i necessari adattamenti e garantire un’applicazione efficace delle nuove disposizioni.

Al termine dei sei anni di transizione, gli Stati membri dovranno anche prendere una decisione fondamentale in merito ai limiti di esposizione. Dovranno scegliere se conteggiare o meno le fibre sottili, determinando così il valore limite massimo di esposizione in base all’opzione selezionata.

Amianto: in arrivo la nuova risoluzione del Parlamento Europeo 03.10.2023

Il Parlamento Europeo, prendendo atto dell’epidemia di malattie asbesto correlate, che in Europa causa il 78% delle malattie professionali, ha votato una nuova importante delibera, volta ad abbassare il livello minimo di esposisione.

Il provvedimento conferma le tesi dell’Osservatorio Nazionale Amianto: ‘abbassare il livello a 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, o a 0,01 fibre di amianto per cm³, incluse le fibre sottili’. Trova pertanto fondamento quanto dimostrato e ribadito nel ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo [agosto 2008], dal Presidente ONA, Avv. Ezio Bonanni.

Positiva la reazione del legale, secondo cui “è lo stesso impianto della normativa comunitaria a subire una radicale trasformazione, per la “protezione dei lavoratori dell’amianto”. Solo in via nominale, possiamo ora richiamare la vecchia direttiva 477/83/CEE, e la prima stesura della 149/2009/CE”.

Dopo la risoluzione del Parlamento Europeo (ottobre 2021), prosegue pertanto il percorso della legislazione comunitaria. Utile ricordare che l’articolo 168 TFUE protegge la salute. Stesso discorso dicasi per le ulteriori tutele di cui agli artt. 153 e 156 TFUE, contro gli infortuni e le malattie professionali.

Anche in riferimento all’art. 191 TFUE, circa la tutela dell’ambiente, la legislazione comunitaria costituisce il primo e indispensabile presupposto per la tutela dal pericoloso patogeno. Tutela estesa anche alle esposizioni ambiental, per una frazione dal 5 al 20% dei casi di mesotelioma, (Istituto Superiore di Sanità -ISS).

ONA per un futuro senza amianto

In definitiva, per l’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), l’approvazione delle nuove direttive sull’amianto segna un importante passo avanti nella protezione della salute dei lavoratori. La loro attuazione progressiva consentirà una transizione graduale verso ambienti di lavoro più sicuri e una riduzione significativa dei rischi legati all’esposizione all’amianto. Ora, spetta agli Stati membri recepire e implementare queste nuove disposizioni per garantire una tutela efficace dei lavoratori in tutta l’Unione europea. Ogni passo verso la messa al bando definitiva del patogeno è benvenuta!

Fonti

www.salutegov.it

Consiglio europeo