La prescrizione è un istituto del diritto che si trova sia nell’ordinamento penale che in quello civile con due significati diversi. In questa guida scopriamo tutto sulla prescrizione nel penale, sugli articoli e le norme che la regolano e quando e come si applica. Qaundo si parla di diritto risarcitorio la prescrizione gioca un ruolo importante sia che si tratti di vittime dell’amianto e di altri cancerogeni, di mobbing, di responsabilità medica o del terrorismo. Tutte le vittime hanno infatti diritto al risarcimento integrale dei danni subiti.

L’UPIDSA – Università Popolare Internazionale Diritto, Scienza e Ambiente APS forma un personale tecnico in grado di occuparsi di diritto in ambito ambientale e risarcitorio, con un particolare focus sulla salute fisica e psicologica (leggi tutto sulla prescrizione nel civile).

Prescrizione nel penale

Prescrizione penale: cos’è?

La prescrizione nell’ordinamento penale, come già detto, è un istituto giuridico che si applica quando, decorso un certo arco di tempo, il giudice non ha ancora emesso una sentenza. Determina dunque l’estinzione di un reato, in conseguenza del trascorrere di un determinato periodo di tempo fissato dalla legge. In altre parole, trascorso un certo tempo dalla commissione del reato se esso non viene punito si perde la possibilità di farlo e il presunto responsabile resta impunito.

L’istituto della prescrizione risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l’autore di un reato, quando dalla sua commissione è trascorso un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo, di solito proporzionale alla gravità del reato.

La prescrizione dunque non equivale a un’assoluzione con formula piena, anche se gli effetti per l’imputato possono sembrare identici. Non vi è infatti alcun giudizio sul reato commesso. Tantomeno non equivale a una condanna. Infatti non viene formulato il verdetto condannatorio da parte del giudice.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato (art. 157 c.p.). Dal momento in cui decorre la prescrizione egli può infatti decidere di continuare nel procedimento giudiziale, al fine di vedere riconosciuta la propria innocenza.

La prescrizione del reato non va confusa con la prescrizione della pena. Questo istituto infatti sancisce l’impossibilità di infliggere una pena stabilita dal giudice nel caso in cui la stessa non sia portata a esecuzione entro un determinato periodo di tempo.

A cosa serve la prescrizione?

L’istituto giuridico della prescrizione ha la sua ragion d’essere in una esigenza di economicità processuale. In particolare nasce per evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi molto tempo prima e per i quali al momento presente è socialmente meno sentita l’esigenza di una tutela giuridica penale (art. 27 Cost.).

Assolve alla funzione di garantire l’effettivo diritto di difesa all’imputato. Con il passare del tempo infatti è sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova a suo favore.

La prescrizione inoltre evita eventuali abusi da parte del sistema giudiziario che si potrebbero verificare se il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo, danneggiando eventuali innocenti con l’eccessiva durata del processo. Quindi nasce a favore di un’azione rapida e puntuale in un’ottica di ragionevole durata del processo.

Evita inoltre che condotte meramente colpose risalenti nel tempo (dovute a mera imperizia o negligenza) siano punite a lunga distanza dal fatto. Pensiamo per esempio all’eventuale caso del giovane medico che finisce sotto processo per un errore medico. Una condanna penale inflitta quando ormai è diventato un professionista esperto, quando proprio dall’esperienza ha imparato a correggere i propri errori non avrebbe senso.

Come funziona la prescrizione nel penale?

Secondo l’articolo 157 del codice penale, il tempo necessario a prescrivere un reato varia, come già detto, in considerazione della pena stabilita dalla legge per quel reato e quindi in base alla sua gravità.

In particolare l’articolo 157 del codice penale, modificato dalla legge 2005/ 251, prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo che corrisponde al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, puniti con la pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario alla prescrizione non vengono considerate né le attenuanti né le aggravanti, ad eccezione delle aggravanti a effetto speciale, che aumentano la pena di più di un terzo, e quelle per le quali la legge stabilisce una pena diversa, ad esempio, ergastolo anziché reclusione.

I reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo non sono prescrittibili.

I termini della prescrizione

termini di prescrizione sono stati modificati con la legge 2019/3, la cosiddetta “Legge spazzacorrotti”, che ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione stessa. Questo dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado, sia di condanna sia di assoluzione, o dal decreto di condanna, sino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale.

La norma è entrata in vigore l’1 gennaio 2020.

Il giorno dal quale decorre il termine della prescrizione è quello nel quale si assume che sia stato commesso il fatto di reato. Nell’ordinamento di altri Paesi, come ad esempio la Francia, è il giorno nel quale l’autore del fatto è stato individuato con un primo atto giudiziario di accusa, o addirittura il rinvio a giudizio.

Nei casi di omicidio colposo, se si tratta di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il termine per la prescrizione raddoppia.

Uniformare il sistema italiano a quello degli altri Stati

Per uniformare il sistema italiano a quello degli altri Stati sono state avanzate proposte di legge o di emendamento.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha elencato in una delibera del 2011 gli atti internazionali di indirizzo, che disapprovano l’effetto di impunità che deriva dalla disciplina italiana del termine iniziale per la prescrizione del reato.

Ad essi si è aggiunta, nel 2015 una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sul cosiddetto “caso Taricco”, dopo tre anni di dialogo tra le Corti, la Corte Costituzionale l’ha però dichiarata inapplicabile nell’ordinamento italiano, per difetto di determinatezza.

Come si calcolano i termini di prescrizione?

Per capire come eseguire il calcolo del termine di prescrizione bisogna fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 158 c.p. Esso distingue tra reato consumato, reato tentato e reato permanente. Nel primo caso il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione, nel secondo caso dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole e nel terzo caso dal giorno in cui è cessata la permanenza.

La medesima norma prende poi in considerazione l’ipotesi in cui la punibilità del reato dipenda dal verificarsi di una condizione, sancendo che il termine decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata, e quella in cui il reato sia punibile a querela, istanza o richiesta, sancendo che il termine decorre dal giorno del commesso reato.

Inoltre, la riforma operata dalla legge numero 103/2017 ha aggiunto un nuovo comma all’articolo 158, che, con riferimento ai reati previsti dall’articolo 392 comma 1-bis c.p.c. (ad esempio maltrattamenti in famiglia o prostituzione minorile), dispone che se gli stessi sono “commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato”.

Sospensione

Il decroso della prescrizione può essere sospeso in determianto casi. La sospensione della prescrizione si verifica laddove esiste una particolare disposizione di legge che impone che il procedimento, il processo penale o i termini di custodia cautelare, si sospendano.

Altre cause di sospensione sono l’autorizzazione a procedere e il deferimento della questione ad altro giudizio.

Ad esse si aggiunge il caso di sospensione del procedimento o del processo penale derivante da impedimento delle parti e dei difensori o da una richiesta dell’imputato o del suo difensore, il caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale (che non può eccedere determinati termini di durata) e il caso di rogatorie all’estero.

Infine, il corso della prescrizione è oggi sospeso, in virtù della riforma Bonafede, anche per effetto della pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, sino a quando la sentenza che definisce il giudizio non diventi esecutiva o il decreto di condanna non diventi inderogabile.

In ogni caso, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere da dove era stata sospesa (quindi con computo anche del tempo precedentemente trascorso) a partire dal giorno in cui cessa la causa della sospensione.

Interruzione della prescrizione nel penale

Il decorso della prescrizione può anche essere interrotto, oltre che sospeso.

Di seguito riportiamo i casi in cui la prescrizione viene interrotta e da cosa:

  • dall’ordinanza che applica le misure cautelari personali;
  • l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto;
  • l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice;
  • dall’interrogatorio reso a polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero;
  • l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio;
  • il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
  • la richiesta di rinvio a giudizio;
  • il decreto di fissazione dell’udienza preliminare;
  • l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
  • il decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
  • la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
  • il decreto che dispone il giudizio immediato;
  • quello che dispone il giudizio;
  • il decreto di citazione a giudizio.

Una volta che sia stata interrotta, la prescrizione decorre da capo dal giorno dell’interruzione e il tempo precedentemente trascorso resta privo di effetti.

La riforma del 2017

La riforma operata con l. 103/2017 ha modificato l’art. 161 c.p., prevedendo che l’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. Mentre la sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo. Inoltre, salvo che per alcuni delitti di particolare gravità, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.

La riforma del 2020

Come già accennato, con la modifica dell’articolo 159 del codice penale, tale riforma ha previsto che “il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna”.

A ben vedere si tratta di un blocco del decorso dei termini prescrizionali. Con la nuova disposizione, infatti, l’emanazione di una sentenza di primo grado determina nei fatti lo stop del decorso del termine prescrizionale indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto l’assoluzione dell’imputato o la sua condanna.

Inapplicabilità

Come già detto la prescrizione non è applicabile ai reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo. Questo anche solo se come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti. In questo caso è infatti difficile ipotizzare il venir meno dell’interesse dello Stato alla punizione del reato.

Rinuncia alla prescrizione

Abbiamo già menzionato che l’articolo 157 del codice penale stabilisce che la prescrizione può essere sempre espressamente rinunciata dall’imputato.

La giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia può essere legittimamente esercitata solo quando la prescrizione sia maturata. Infatti è solo da questo momento che è possibile valutare in concreto gli effetti di tale scelta (cfr. Cass. 10 gennaio 2006 n. 527).