Le vittime di malasanità, errore medico, dell’amianto e di altri cancerogeni hanno diritto al risarcimento dei danni subiti. Anche i loro famigliari, in quanto eredi legittimi, hanno diritto al risarcimento dei dani iure proprio e di quelli ereditati e subiti direttamente dalla vittima.

L’UPIDSA – Università Popolare Internazionale Diritto, Scienza e Ambiente APS si dedica alla formazione di un personale tecnico altamente specializzato in ambito risarcitorio e nella tutela di tutte le vittime e nella prevenzione e difesa del diritto alla salute a 360° (fisica e psicologica) e della salvaguardia dell’ambiente, senza la quale non può esistere una tutela della salute efficace. Il personale docente si avvale di una pluridecennale esperienza in ambito risarcitorio e di difesa e prevenzione del rischio amianto e di altri cancerogeni, nei confronti delle vittime di cancro e di altre malattie connesse alle esposizioni dannose.

In questa guida parleremo delle vittime e dei loro diritti, in particolare delle vittime di errore medico e di malasanità, le vittime dell’amianto e di altri cancerogeni e dei diritti delle vittime del dovere e del terrorismo. Tratteremo brevemente anche il risarcimento nei confronti delle vittime di mobbing.

Vittime

Vittime di errore medico, ritardo nella diagnosi e malasanità

Il Sistema Sanitario Nazionale italiano garantisce il diritto alle cure e alla salute, a tutti i cittadini. Tale mission è stata disciplinata dalla legge n.833 del 1978, in cui si evince l’erogazione equa delle prestazioni sanitarie garantendo l’universalità e l’uguaglianza tra i malati, come sancito anche dall’art. 32 della Costituzione.

Il SSN nella pratica applica questo principio attraverso la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito e lavoro. Questo servizio può essere in nessun modo negato a coloro che si trovano in condizioni di miseria. Infatti, per questi ultimi, la Costituzione garantisce la gratuità del servizio. Per tutti gli altri, invece, prevede una forma di compartecipazione per coprire parte delle spese erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. 

La responsabilità medica è fondamentale nel garantire il diritto alla salute. In caso di malasanità, errore medico e errata diagnosi le vittime hanno diritto al risarcimento dei danni subiti.

Sia il medico che la struttura sanitaria hanno la posizione di garanzia. Ciò significa che hanno l’obbligo dell’esatto adempimento e devono garantire la tempestività della diagnosi e prognosi, l’esatto percorso terapeutico comunicando le diverse opzioni e rischi.

In caso di malasanità o di errore medico si avvia una procedura per ottenere il risarcimento valutando le tre tipologie di danno subito:

  • biologico
  • patrimoniale
  • morale

Ritardo diagnostico

Viene riconosciuto un danno risarcibile anche nelle ipotesi di danno da omessa diagnosi e perdita di chance.

Specificatamente, qualora siano applicabili determinate cure palliative, il danno risarcibile coincide con la concreta perdita della possibilità sia di rallentare e ritardare il decorso della malattia, che di poter vivere con meno sofferenze la propria fine. Infatti, la qualità della vita risulta essere corollario principale di una dignitosa esistenza umana.

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Vittime di vaccinazione obbligatoria

Un discorso a parte meritano le vittime di vaccinazione obbligatoria. La vaccinazione obbligatoria di massa rappresenta uno strumento importantissimo per la tutela del supremo diritto alla salute.

La L. 210/1992 riconosce a qualsiasi individuo danneggiato da vaccinazione la corresponsione di un indennizzo per danno permanente. Tale legge, garantisce un indennizzo qualificabile come assegno reversibile per quindici anni, cumulativo con ogni emolumento a qualsiasi titolo percepito e soggetto a rivalutazione annuale.

Se dalla somministrazione della vaccinazione, dovesse derivarne la morte del danneggiato, l’avente diritto può optare per l’assegno reversibile di una somma di denaro una tantum.

Vittime dell’amianto e di altri cancerogeni

L’amianto, anche detto asbesto, rappresenta un gruppo di minerali altamente cancerogeni. Essi sono in grado di causare mesotelioma (una delle patologie amianto più aggressive) e altri tipi di cancro e infiammazioni.

l numero dei mesoteliomi e delle altre malattie asbesto correlate è in continuo aumento, come risulta anche dal VII Rapporto RENAM. Il principio da applicare per vincere la battaglia contro il mesotelioma è quello di precauzione. 

In Italia ci sono ancora 1.000.000 di siti e micrositi, e 40.000.000 di tonnellate di amianto e materiali contenenti amianto in edifici privati e pubblici, comprese scuole e ospedali. 

Nel corso del 2021, hanno perso la vita, per via di patologie asbesto correlate altre 7.000 persone, e il fenomeno epidemico di patologie amianto correlate è in continuo aumento.

L’Avv Ezio Bonanni rende l’idea dell’estrema gravità di questa strage e delle sue vittime nel suo Libro bianco delle morti di amianto in Italia. Lo IARC (International Agency For Research On Cancer – Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro), dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (che fa parte dell’ONU), conferma il potere cancerogeno di tutti i minerali di amianto (Asbestos. Actinolite, amosite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite, tremolite). 

Vittime del dovere

Sono considerati vittime del dovere tutti i dipendenti pubblici e appartenenti a Forze Armate e Comparto Sicurezza che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali è conseguito il decesso, in occasione o a seguito di missioni di ogni natura, impiegati:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

L’elenco completo delle attività di servizio è specificato nell’art. 1, co. 563, L. 266/2005.

L’art. 20 della L. 183/2010 norma l’equiparazione delle vittime dell’amianto a vittime del dovere. Quindi coloro che svolgendo servizio in condizioni operative disagiate (ovvero con esposizione cancerogena) subiscono un danno, possono chiedere il riconoscimento di equiparati a vittime del dovere.

Quella dell’esposizione a sostanze cancerogene è un tema dolente perché il dato epidemiologico, in particolare per le Forze Armate, è sconcertante. Tra gli agenti cancerogeni ci sono soprattutto amianto, onde ionizzanti e uranio impoverito.

Il riconoscimento dello stato giuridico di vittima del dovere dà diritto ad una serie di benefici, risarcimenti ed indennizzi. Le stesse tutele devono essere accordate anche i superstiti, nel caso di decesso.

Uranio impoverito e vittime del dovere

Nel corso delle diverse missioni italiane all’estero, e anche in quelle in Italia, si è verificata la condizione di rischio del personale civile e militare delle Forze Armate (Marina Militare, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, e Carabinieri), in seguito ad esposizione ai diversi agenti cancerogeni e all’uso di proiettili all’uranio impoverito (in particolare in quelle balcaniche, tra cui il Kosovo).

Questa situazione ha determinato quella condizione di rischio che è alla base dell’epidemia che ha colpito i nostri militari al rientro dalle missioni. Casi di linfoma di Hodgkin, leucemie e altri tumori del sistema emolinfopoietico, oltre a quelle asbesto correlate. Le vittime dell’uranio impoverito sono anch’esse equiparate alle vittime del dovere, con diritto alle relative prestazioni.

Vaccini contaminati: vittime del dovere

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto ha evidenziato le pratiche vaccinali dei militari, tali per le quali ci sono stati dei rischi. 

In questi ultimi anni, infatti, una delle maggiori emergenze più di 400 impiegati nelel missioni all’estero, sono deceduti per tumori emolinfopoietici, sottoposti a vaccinazioni multiple poco prima della partenza. A ciò si aggiungono le esposizioni a uranio impoverito, nanoparticelle di metalli pesanti e radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

Leggi tutto su: Vaccinazioni obbligatorie e diritto risarcitorio

Equiparazione a vittime del dovere

Infatti, ai sensi dell’art. 1 co. 564, L. 266/2005 e art. 1 del d.p.r. 243/2006, sono equiparati a vittime del dovere coloro che hanno subito l’infermità per esposizione a cancerogeni. 

La giurisprudenza è univoca nell’attribuire lo status di equiparato a vittima del dovere a tutti coloro che hanno subito infermità per esposizione cancerogena. Così nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in particolare Cassazione Sez. L Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 19/01/2021, n. 823.

Dunque è sempre vero che i dipendenti delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza che riportino delle infermità nello svolgimento di determinate attività (quelle che abbiamo detto più su) hanno diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere. 

Sono invece equiparati alle vittime del dovere tutti coloro che hanno subito un danno biologico per aver svolto il loro servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà.

Si fa riferimento alle particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà (art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006), tra le quali l’esposizione ad amianto, a nanoparticelle per proiettili all’uranio impoverito, a radiazioni ionizzanti ecc…

Risarcimento danni per le vittime del dovere

Le vittime del dovere hanno diritto al risarcimento dei:

  • Danni biologici (lesione all’integrità psicofisica).
  • Sofferenza fisica e morale (danni morali).
  • Danni esistenziali (per il peggioramento qualità della vita).
  • Pregiudizio patrimoniale della vittima del dovere.
  • Danno emergente.
  • Danno per lucro cessante.

Prestazioni per le vittime del dovere e familiari superstiti

Le vittime del dovere hanno diritto alla tutela legale. In questo modo, con il loro riconoscimento, hanno diritto alle prestazioni previdenziali:

  • Speciale elargizione da € 200.000, oltre la rivalutazione monetaria in ipotesi di inidoneità al servizio o di invalidità non inferiore all’80% (negli altri casi, € 2.000 per punto percentuale, oltre rivalutazione monetaria).
  • Assegno vitalizio mensile di € 500,00, a condizione che abbiano una lesione invalidante pari al 25%.
  • Speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili, a condizione che abbiano una lesione invalidante pari al 25%.
  • Due annualità di pensione per gli aventi diritto alla reversibilità.
  • Esenzione Irpef sulle pensioni.
  • Assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a ogni altra categoria.
  • Esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
  • Accesso alle Borse di studio.
  • Assistenza psicologica.

In caso di decesso, le prestazioni maturate dalla vittima debbono essere erogate ai suoi eredi legittimi. Inoltre, essendo anche superstiti, hanno diritto alla costituzione delle relative prestazioni previdenziali.

Vittime del terrorismo

La legge 204/2006 identifica le vittime del terrorismo con i cittadini italiani, stranieri, o apolidi, deceduti o feriti a causa d’atti terroristici, nel territorio nazionale e quelli negli atti terroristici e stragi anche nel territorio extranazionale a partire dal 1° gennaio 1961. Le prestazioni sono erogate anche ai famigliari ivi compresi quelli superstiti.

Sono ricompresi tra le vittime del terrorismo anche le vittime del cd. disastro aereo di Ustica del 1980, la “banda della Uno bianca”, e delle azioni criminose compiute sul territorio nazionale. Inoltre, come detto, anche i nostri militari delle missioni all’estero vittima di veri e propri atti di guerra.

Requisiti per il riconoscimento di Vittima del Terrorismo

Le Vittime del Terrorismo, per essere riconosciute tali:

  • non devono aver concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale
  • devono essere del tutto estranee ad ambienti e rapporti delinquenziali, a meno che non si dimostri l’accidentalità del loro coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva, ovvero che risulti che le medesime, al tempo dell’evento, si erano già dissociate o comunque estraniate dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipavano
  • devono aver subito una invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi sopra indicati o in conseguenza dell’assistenza prestata – e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso – ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nel corso delle predette operazioni svoltesi nel territorio dello stato, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime

La domanda di riconoscimento di Vittima del Terrorismo

Possono presentare la domanda per il riconoscimento di Vittima del Terrorismo o della criminalità organizzata per ottenere i relativi benefici:

  • la vittima
  • i familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico)
  • i conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l’evento
  • i conviventi more uxorio
  • in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, gli orfani, i fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico

Tutti i soggetti destinatari dei benefici di Vittima del Terrorismo devono essere estranei alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali. 

Vittime del terrorismo: benefici e diritti

Le  Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata hanno diritto una serie di benefici previdenziali e assistenziali:

  • Speciale elargizione
  • Assegno mensile vitalizio (€500,00 mensili)
  • Speciale assegno vitalizio (€1.033,00 mensili)
  • Incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e indennità di fine rapporto, o altro trattamento equipollente;
  • Aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buona uscita;
  • Esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
  • Diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli;
  • Borse di studio vittime del dovere esenti da imposizione fiscale;
  • Esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia C e anche in favore dei famigliari;
  • Assistenza psicologica a carico dello Stato;
  • Esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici;
  • Equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Azione civile risarcimento danni

La Vittima del terrorismo o i suoi famigliari in caso di decesso hanno diritto al risarcimento danni. A tal fine l’ONA, con l’Avv. Ezio Bonanni, offre assistenza legale gratuita per:

  • costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere la condanna del Ministero, sia esso della Difesa, dell’Interno, o dell’Economica e delle Finanze, in solido con gli imputati, al risarcimento dei danni da reato (lesioni colpose in caso di patologia; omicidio colposo in caso di decesso);
  • esercitare l’azione civile con azione presso il TAR, facendo valere la responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di sicurezza;
  • esercitare l’azione civile con azione presso il Tribunale di Roma, chiedendo la condanna del Ministero responsabile, per i profili di responsabilità extracontrattuale e civile da reato.

Medaglia di Vittima del Terrorismo

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, può conferire l’onorificenza di Vittima del terrorismo con la consegna di una medaglia in oro (legge 29 novembre 2007, n. 222 articolo 34 e successivo decreto del Ministro dell’Interno del 6 maggio 2008). Questa onorificenza può essere conferita ai cittadini italiani appartenenti o meno alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, che per le loro idee e per il loro impegno morale siano stati colpiti dalla eversione armata.

I feriti e i familiari dei deceduti aventi diritto possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento alla prefettura di residenza della vittima o direttamente al Ministero dell’Interno, anche tramite l’Osservatorio Nazionale Amianto.

Al termine dell’istruttoria, le istanze sono esaminate dalla Commissione Consultiva istituita presso il Ministero dell’interno.

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Vittime di mobbing

La sentenza n. 22993/2012 definisce il mobbing come: “una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo. Tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili. Così che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità“.

Esempi di piccoli atti quotidiani che integrano questo fenomeno sono l’esclusione di un dipendente da riunioni, corsi di aggiornamento e altre attività aziendale. Altri esempi di mobbing sul lavoro sono pettegolezzi, insulti, battute e condotte ostili di mobbing da parte dei colleghi (mobbing tra colleghi), lavoro eccessivo o richieste e controlli eccessivi da parte dei superiori.

Il mobbing provoca gravi danni alla salute, oltre alla lesione della dignità, ed altri pregiudizi. Inoltre, queste violazioni incidono anche sull’aspetto economico.

Risarcimento dei danni per mobbing

Il reato di mobbing non è contemplato dal nostro ordinamento come fattispecie autonoma di reato. Tuttavia, queste condotte persecutorie ledono diritti fondamentali della persona umana che sono contemplati e tutelati nella costituzione. Dunque, con tutela penale, che si aggiunge agli strumenti civilistici.

La responsabilità del datore di lavoro in caso di mobbing è prima di tutto contrattuale, e poi, extracontrattuale. Nel primo caso questo fenomeno consiste in una violazione del generale obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro. L’obbligo di risarcimento, in questi casi si fonda ex art. 2087 c.c, come chiarito dalla giurisprudenza. Tra le tante vedi Cass., sez. lav. sentenza n. 2864/2022.

La vittima di mobbing ha diritto ad ottenere il risarcimento integrale dei danni subiti per mobbing di natura patrimoniale e non patrimoniale. 

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