Quando si parla di prevenzione primaria gioca un ruolo significativo quello della sicurezza sul lavoro. Essa rappresenta infatti una forma importantissima di prevenzione degli infortuni, ma anche delle malattie di origine professionale e delle infermità. In questa guida approfondiamo il tema della sicurezza sul lavoro, con le normative in vigore, gli attori a cui è demandata questa importante prevenzione e parliamo di risarcimento danni in caso di mancata ottemperanza delle norme di sicurezza che ha causato malattia o infortunio.

L’UPIDSA – Università Popolare Internazionale Diritto, Scienza e Ambiente APS si occupa di formazione in ambito di diritto alla salute, prevenzione e diritto risarcitorio con un focus particolare sulla salute psicologica e sull’ambiente.

Sicurezza sul lavoro: definizione

La sicurezza sul lavoro è l’obiettivo di un’attività lavorativa senza l’esposizione per i lavoratori al rischio di infortuni/incidenti e senza il rischio di contrarre una malattia professionale.

Per garantire la sicurezza sul lavoro il luogo di lavoro deve essere dotato degli accorgimenti, degli strumenti e delle attività di prevenzione che forniscono un ragionevole grado di protezione contro la possibilità del verificarsi di un evento pericoloso per la salute di chi lo svolge.

Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai lavoratori, ai collaboratori esterni (es. subcontraenti) e a quanti si trovano, anche occasionalmente, all’interno dei luoghi di lavoro.

Da un punto di vista giuridico, la locuzione si riferisce all’attività di prescrizione di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti) e dai lavoratori stessi.

Fanno parte della sicurezza sul lavoro misure di igiene e di tutela della salute. Ovviamente ne fanno parte anche le operazioni di bonifica da agenti patogeni, quali per esempio l’amianto. Il luogo di lavoro deve essere un ambiente salubre.

Il diritto al lavoro come diritto universale umano

Il diritto al lavoro è un diritto universale umano che acquisiamo tutti e indistintamente al momento della nascita. Infatti, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il diritto al lavoro è disciplinato dall’art. 23. Esso tutela tutti i lavoratori, indipendentemente dalla nazionalità, dal sesso, dalle convinzioni personali, dalla religione e dal colore della pelle.

In tale normativa si afferma che ogni individuo ha diritto al lavoro e alla libera scelta dell’impiego, che deve svolgersi secondo condizioni soddisfacenti del lavoratore. Inoltre, in caso di disoccupazione, il lavoratore deve essere tutelato. Tutti i lavoratori, senza discriminazione, acquisiscono il diritto alla remunerazione, che deve essere uguale tra lavoratori che svolgono la stessa mansione.

Per garantire l’universalità dei diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la maggior parte degli Stati li ha inseriti all’interno del proprio ordinamento. Infatti, anche la nostra Costituzione tutela il lavoratore e disciplina le condotte per garantire tale diritto.

Diritto al lavoro secondo la Costituzione Italiana

La Costituzione Italiana disciplina il diritto al lavoro nella sua forma più ampia. Infatti, il lavoro è riconosciuto come primo principio fondamentale del nostro ordinamento. Questo vuol dire che lo Stato italiano deve assicurare a tutti la possibilità di dover lavorare per poter partecipare all’organizzazione della vita politica, economica e sociale della Nazione. In questo caso, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano tale diritto ai lavoratori.

Infatti, il lavoro rappresenta non sono un diritto, ma anche un dovere che consente a tutti l’integrazione e il raggiungimento del benessere collettivo. Tale condizione è disciplinata nell’art. 4 della nostra Costituzione, dove di legge: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Il presupposto fondamentale per godere del diritto al lavoro è il diritto alla salute. Questo diritto è alla base di tutti gli altri diritti e una sua violazione costituisce un reato.

Storia della sicurezza sul lavoro

Fin dal 1700, il medico italiano, Bernardino Ramazzini, aveva compiuto studi in materia di medicina del lavoro. Infatti, i suoi studi avevano dimostrato che proprio il lavoro potesse essere una fonte di malattia.

Nel suo De morbis artificum diatriba raccomandava di evitare l’esposizione agli agenti nocivi, come le polveri. In sostanza, era necessaria l’anamnesi lavorativa come presupposto per una corretta diagnosi.

Con la rivoluzione industriale e l’urbanesimo, si sono moltiplicate le condizioni di dislivello e di rischio per i lavoratori e, in particolare, gli operai.

In Germania Otto Von Bismarck si rese protagonista della prima legge sulla previdenza sociale (1883) e, l’anno dopo, l’indennizzo in caso di infortunio o malattie.

In Italia, grazie agli artt. 32, 35 e 36 della Costituzione, prese corpo la tutela della salute sui luoghi di lavoro. Queste norme furono poi enucleate con il DPR 547/1955 (norme contro gli infortuni sul lavoro) e il DPR 303/1956 (norme per l’igiene sul lavoro). In seguito, queste tutele sono state ampliate con la L. 300/70 (statuto dei lavoratori).

Salute e sicurezza sul lavoro

In Italia, la tutela dell’incolumità psico fisica e della personalità morale di tutti i lavoratori è consacrata nell’art. 2087 c.c.. Già nel 1942, in pieno conflitto mondiale, la codificazione ribadiva questo fondamentale diritto, affermato già dalla giurisprudenza.

Successivamente, tutte le norme, anche quelle specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, hanno trovato un’unica sede nel Testo Unico.

Il D. Lgs 81/08 ha ad oggetto la salute e sicurezza sul lavoro ovvero la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Nell’impianto del D. Lgs 81/08 il tema della sicurezza sul lavoro si pone con riferimento alla riduzione del rischio, piuttosto che alla sua totale rimozione. In molti casi, purtroppo, il tema della prevenzione si è tradotto nella forte convinzione che il rischio si potesse valutare e controllare.

In realtà, questa filosofia è in netto contrasto con il principio di precauzione e con l’esigenza di assicurare la massima tutela. Tanto è vero che l’enorme numero di casi di infortuni sul lavoro, molti mortali, e di malattie professionali dimostra che molto rimane ancora da fare. In primo luogo, è necessaria una nuova cultura, quella della sicurezza che si fonda sulla rimozione del rischio alla radice.

Valutazione del rischio per la sicurezza sul lavoro

La valutazione del rischio è un obbligo che spetta al datore di lavoro. Si tratta di una misura precauzionale che permette di valutare l’entità del danno, come conseguenza del rischio. La valutazione del danno avviene in forma scritta e deve tener conto di tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, affinché sia possibile adottare le giuste misure di prevenzione e protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

Tale disamina da parte del datore di lavoro deve tener conto anche delle differenze di genere, di età e di provenienza etnica. Inoltre, si deve tener conto dei rischi emergenti, come stress da lavoro correlato e tecno-stress, come conseguenza del lavoro monotono e ripetitivo.

Sorveglianza sanitaria per la sicurezza sul lavoro

La sorveglianza sanitaria ricopre un ruolo fondamentale per la sicurezza sul lavoro. Tale compito spetta al medico competente, il quale valuta l’idoneità di tutti i lavoratori per la mansione assegnata. Il Testo Unico prevede che i programmi di sorveglianza sanitaria siano periodici e cadenzati. Il medico competente deve controllare periodicamente la salute di tutti i lavoratori, anche quando questi ultimi vengono assegnati a mansioni diverse. 

Qualora il lavoratore non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento di una determinata mansione, dovrà essere collocato a un’altra mansione, ove sia possibile. Inoltre, se la nuova mansione dovesse risultare inferiore a quella precedente, il lavoratore conserva comunque la stessa retribuzione e qualifica della mansione precedente.

I costi delle visite mediche sono sostenute dal datore di lavoro e possono riguardare esami clinici, biologici e di indagini diagnostiche. Tuttavia, in caso di ragionevole dubbio, il datore di lavoro può richiedere degli accertamenti sanitari al lavoratore che quest’ultimo dovrà affrontare a sue spese. Questo aspetto è fondamentale per quanto riguarda quei lavoratori che hanno subito delle esposizioni cancerogene, in particolare ad amianto (leggi tutto sulla prevenzione secondaria).

Sulla base dell’art. 259 del Dgls 81/2008, l’obbligo di sorveglianza grava sul datore di lavoro. Invece, in caso di pensionamento, grava sulla ASL di residenza.

D. Lgs. 81/08 e sicurezza sul lavoro

Secondo il D. Lgs. 81/08, debbono essere tutelati tutti i prestatori d’opera, a prescindere dal tipo di contratto o di datori di lavoro. In buona sostanza, la tutela sui luoghi di lavoro è estesa anche a quelli che sono dipendenti di ditte terze e agli artigiani.

La protezione della salute e dei lavoratori è un interesse anche nell’impresa che evita, così, anche i contenziosi giudiziari.

Lo stesso costo per gli infortuni sul lavoro è ridotto dal 20 al 40% nel caso di un efficiente programma di sicurezza sul lavoro.

Anche nelle imprese più piccole i costi che possono presentarsi, in caso di infortunio e o malattia di un lavoratore, sono:

  • Diminuzione della produzione;
  • Formazione di nuovi dipendenti;
  • Possibili danneggiamenti ad apparecchiature e macchinari;
  • Retribuzioni, comunque dovute al lavoratore, per il lavoro non svolto;
  • Aumento dei premi assicurativi;
  • Peggioramento della qualità del benessere collettivo sui luoghi di lavoro.

I capisaldi della sicurezza sul lavoro

Il Testo Unico del D.Lgs. 81/08 identifica gli ambiti dell’applicazione della normativa e le figure obbligatorie. Inoltre, stabilisce la formazione edì il sistema di prevenzione. Quest’ultimo è ancorato al Documento di Valutazione del Rischio e alle certificazioni ESGSSL

I documenti necessari sono il DVR, quello semplificato per le aziende al di sotto dei 10 dipendenti e la verifica dell’idoneità professionale. È essenziale anche il documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI. In più, è rilevante il documento Valutazione Rischio Stress Lavoro e il piano di miglioramento e adeguamento. Infine, occorrono le procedure operative di sicurezza (PO).

Sono previste anche figure e documentazioni accessorie obbligatorie. Per esempio bisogna designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). A questa figura si aggiungono gli addetti antincendio e quelli al Primo Soccorso. Infine è fondamentale anche il ruolo svolto dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dal medico competente e da eventuali preposti e dirigenti.

Per quanto riguarda i documenti accessori, devono essere stilati l’Organigramma sulla Sicurezza, verbali riguardanti le attività di Prevenzione e Protezione e quelli di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), e la documentazione che attesti l’avvenuta formazione obbligatoria.

Sicurezza sul lavoro e normativa comunitaria

L’Unione Europea e gli Stati membri hanno come obiettivi “la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione“.

Per questo la Comunità ha adottato la direttiva quadro n. 89/391, del 12 giugno 1989avente a oggetto misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, per prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali. Furono così emanate diverse direttive, tra cui:

  • n. 89/654 del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro;
  • n. 89/656, riguardante le prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte di lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro;
  • direttiva del 3 novembre 1992, n. 92/91, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione;
  • n. 92/104 del 3 dicembre 1992, riguardante le prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori in superficie e sotterranee industrie estrattive;
  • direttiva del 23 novembre 1993, n. 93/103 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo dei pescherecci.

Sicurezza sul lavoro: prevenzione dei rischi alla fonte

La direttiva quadro n. 89/391 contempla prescrizioni minime di tutela delle condizioni e della sicurezza sul lavoro.

Questo principio si deduce dall’obbligo posto a carico dei soggetti esterni all’impresa di rispettare le misure di prevenzione, fin dal momento delle scelte progettuali e tecniche degli impianti e dei posti di lavoro.

Anche il datore di lavoro è obbligato a una valutazione preventiva di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di predisposizione di un programma di attuazione delle misure preventive (art. 4, 1° comma del d.lgs. n. 626 del 1994).

Tutele dei lavoratori dagli agenti nocivi e cancerogeni

I lavoratori sono stati tutelati anche dall’esposizione ad agenti che possono essere rischiosi per la salute. Per esempio ci sono:

  • direttiva del 29 aprile 2004, n. 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
  • n. 2000/54 del 18 settembre 2000 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro individuale;
  • direttiva del 7 aprile 1998, n. 98/24 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
  • n. 1999/92 del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive;
  • direttive del 25 giugno 2002, n. 2002/44/CE e del 29 aprile 2004, n. 2004/40/CE, sulla sicurezza dei lavoratori esposti ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni o xcampi elettromagnetici);
  • n. 96/82 del 9 dicembre 1996, riguardo il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Presenza di amianto nei luoghi di lavoro

Tutt’ora, nonostante la legge 257/92, che ha abolitole attività riconducibili all’amianto, tantissimi luoghi di lavoro sono ancora contaminati dall’asbesto. L’Italia è stato il secondo produttore e utilizzatore di amianto, dopo solo all’Unione Sovietica.

La scoperta della cancerogenicità delle fibre di amianto, confermata dalla monografia IARC, ha messo al bando i minerali di asbesto, ma ha permesso un cogente ritardo nella bonifica dei siti contaminati, tutt’ora presente in diversi ambienti lavorativi.

L’APP amianto è uno strumento gratuito che permette a istituzioni e cittadini di partecipare alla mappatura dell’amianto. In questo modo è possibile monitorare su tutto il territorio la presenza di amianto e sollecitare gli interventi di bonifica.

Qui potete sfogliare il Libro bianco delle morti di amianto in Italia.

Aggiornamento per la protezione dei lavoratori

L’approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 ha avviato una serie di iniziative volte alla protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto.

Il primo passo è aggiornare la direttiva 2009/148/CE, al fine di rafforzare le misure volte a proteggere i lavoratori dalla minaccia dell’amianto e prevenire una nuova ondata di vittime.

Inoltre l’European Strategy for the Removal of All Asbestos (ESRAA) mira a definire le strategie nazionali di rimozione sicura di tutto l’amianto negli Stati membri, che dovranno includere norme minime in materia di registri nazionali accessibili al pubblico per l’amianto.

In merito, invece, alle ultime sentenze in materia in Italia se n’è discusso durante il convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordsine degli Avvocati di Roma, insieme all’ONA e alla Cassa Forense: “La Sicurezza sul Lavoro alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione“.

convegno sicurezza sul lavoro

Presenza di altri cancerogeni sui luoghi di lavoro

Oltre all’amianto, nei luoghi di lavoro sono presenti numerosi altri cancerogeni. Secondo uno studio europeo, sono circa 4.200.000 su 21.8 milioni i lavoratori ad essere esposti quotidianamente ad agenti cancerogeni. Uranio impoveritoradonradiazioni ionizzantimetalli pesanti diossine sono le sostanze chimiche maggiormente presenti, a cui si espongono quotidianamente i lavoratori.

Per questo motivo è fondamentale formare e informare i lavoratori dei rischi presenti nel proprio lavoro. La conoscenza del rischio e l’adozione di misure cautelari possono evitare l’insorgenza di patologie gravi. Anche l’utilizzo dei dispositivi di protezione e prevenzione permettono di salvaguardare il benessere individuare e collettivo. Questi dispositivi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti dalle misure di prevenzione, come la bonifica.

La sicurezza sul lavoro: gli attori

Tra le figure protagoniste della prevenzione nell’ambito della sicurezza sul lavoro ci sono:

  • medico competente, designato dal datore di lavoro tra i sanitari in possesso della relativa specializzazione;
  • responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale, nelle aziende che hanno un limitato numero di dipendenti, può coincidere con il datore di lavoro, purché in possesso di attitudini e capacità adeguate;
  • rappresentante per la sicurezza, eletto o designato dai lavoratori;
  • lavoratori, chiamati a collaborare con gli altri attori della prevenzione.

Infatti anche i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di “controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”(art. 9, L.300/1970 – Statuto dei lavoratori).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ricopre un ruolo fondamentale in tema di salute e sicurezza del lavoro. Il rappresentante viene eletto direttamente dai lavoratori. Generalmente il ruolo di responsabile è assegnato a un lavoratore interno all’azienda o, in alcuni casi, a una figura esterna individuata per comparto a livello territoriale.

Tale figura rappresenta i lavoratori e ha il compito di tutelare e preservare i diritti dei lavoratori promuovendo il miglioramento delle condizioni lavorative. Riceve una formazione specifica, volta a fornire gli strumenti necessari e la giusta preparazione per svolgere al meglio tale incarico. Il rappresentante ha accesso ai luoghi di lavoro e a ogni documentazione riguardante la sicurezza del personale aziendale.

Garanzia della massima sicurezza tecnologicamente fattibile

Con l’art. 2087 c.c., si pone la tutela della personalità morale e dell’incolumità del lavoratore, adeguate alla “particolarità del lavoro, esperienza e tecnica’”. La norma sancisce l’emersione di un diritto soggettivo del lavoratore alla sicurezza, che trova la sua fonte anche nelle norme di cui agli artt. 2, 32, I° comma, 35, 36, 38 e 41 II comma della Costituzione.

L’obbligo di prevenzione si lega anche al progresso tecnologico. La norma impone al datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore“. Perciò è introdotto l’obbligo di utilizzo di ogni misura suggerita dalla tecnica più progredita per rimuovere i rischi alla radice, con costante adeguamento degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature.

La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di norme di diritto oggettivo esistenti o di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate. Ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro. Si deve tener conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico”.

L’art. 2087 c.c.: la tutela risarcitoria

Qualora si verifichi un infortunio per l’inosservanza del precetto, sussiste responsabilità contrattuale e, in via alternativa, extracontrattuale. In questo modo il dipendente ha il diritto di ottenere l’integrale risarcimento dei danni.

La norma di cui all’art. 2087 c.c. integra i precetti penali posti a presidio della pubblica incolumità e della tutela della persona rispetto al rischio di una lesione di beni fondamentali, che trovano nella Carta Costituzionale la loro prima garanzia. Dunque costituisce il dovere dell’imprenditore, anche penalmente rilevante, come garante dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro.

Inoltre definisce, insieme all’interesse oggetto della garanzia, il contenuto della garanzia stessa e il criterio di determinazione della garanzia dovuta. In tal modo l’art. 2087 c.c. delinea un “modello di buon imprenditore“, che è direttamente rilevante ai fini del giudizio di colpa.

Le norme dell’art. 2087 c.c. sanciscono ulteriori obblighi del datore di lavoro rispetto a quelli di “prudenza, perizia e diligenza” propri  di ogni contratto, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa.

La particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica

I parametri direttivi per l’individuazione delle misure che garantiscano l’effettività della tutela sono tre:

  1. particolarità del lavoro, cioè il complesso degli elementi che caratterizzano il lavoro e nella quale rientrano i processi usati per la produzione, le tecniche lavorative adottate, le sostanze impiegate (tossiche, asfissianti, esplodenti, specificamente nocive alla salute), le condizioni dell’ambiente lavorativo;
  2. esperienza;
  3. tecnica, i cui dati sono da aggiornare in relazione al progresso e alle conquiste della scienza.

Tuttavia l’imprenditore non deve limitarsi solo a predisporre tutte le misure di prevenzione, ma deve controllare che esse siano appropriamente utlizzate.Le misure di sicurezza devono essere adottate con riferimento non solo alle caratteristiche oggettive dell’organizzazione di lavoro, ma anche alle condizioni soggettive di salute di ciascun lavoratore.

A tal fine la direttiva richiede di effettuare nelle lavorazioni a rischio per il tramite del medico competente una sorveglianza sanitaria di carattere preventivo e periodico per controllare lo stato di salute dei lavoratori. Inoltre, il datore di lavoro, nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla loro sicurezza. Il lavoratore deve poi essere allontanato dall’esposizione a rischio se si presentassero problemi di salute personali.

Diritto risarcitorio e sicurezza sul lavoro

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è un ente pubblico non economico erogatore di servizi a carattere nazionale. Ha personalità giuridica e autonomia di gestione. Si occupa di erogare le prestazioni dovute ai lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Infatti, quando un dipendente subisce un’ infermità sul luogo di lavoro, ha diritto all’indennizzo INAIL del danno biologico subito. Se si ha un’invalidità riconosciuta dal 6% al 15% si ha diritto all’indennizzo, mentre se la percentuale è superiore, si può ottenere la Rendita INAIL.

All’indennizzo si aggiunge il risarcimento integrale dei danni subiti che oltre alla componente biologica prevede anche quella morale, esistenziale e patrimoniale.