Cos’è la pensione privilegiata? Qauli sono i requisiti per l’accesso e come fare domanda? In questa guida scopriamo tutto sulla pensione privilegiata a cui hanno diritto i dipendenti pubblici per causa di servizio.

Pensione privilegiata: cos’è? Una definizione

Cos’è la pensione privilegiata? La pensione privilegiata è un beneficio previdenziale che viene erogato a coloro che hanno subito lesioni o patologie riconosciute come causa di servizio e che risultano completamente invalidanti per il lavoratore. Questa pensione è concessa in casi in cui le condizioni di salute del dipendente sono tali da impedirgli di continuare a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Per ottenere la pensione privilegiata, è necessario rispettare determinati termini e presentare domanda entro un certo periodo di tempo dalla fine del servizio lavorativo, solitamente entro 5 anni (o 10 anni nel caso di alcune malattie specifiche come il morbo di Parkinson).

L’INPS si occupa dell’erogazione di questa pensione, la cui entità dipende dalla gravità delle lesioni o delle patologie riconosciute e dal tipo di lavoro svolto. È fondamentale che l’infermità sia strettamente collegata al tipo di lavoro eseguito e che il nesso causale sia stato accertato secondo le normative vigenti.

La pensione privilegiata può essere concessa anche in aggiunta ad altri benefici, come la pensione di invalidità, e rappresenta un sostegno economico importante per coloro che non sono più in grado di lavorare a causa delle lesioni o delle malattie contratte durante l’attività lavorativa.

Con il termine “Privilegiata“, si fa riferimento all’assenza dell’età anagrafica e del requisito assicurativo e contributivo, con riferimento all’infermità per causa di servizio, comprese le malattie amianto correlate.

Tipologie di pensioni privilegiate

Secondo l’articolo 6 della legge 222/1984 coloro che hanno contratto un certo grado di infermità, hanno diritto ad essere collocati in pensione perché inabili totalmente o parzialmente al lavoro.

La pensione privilegiata per causa di servizio, prevede così due importanti casistiche:

  • Diritto ad un assegno privilegiato di invalidità: nei casi di riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
  • Diritto ad una pensione privilegiata di inabilità INPS: con la perdita totale del lavoratore nello svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.

Nel caso dell’assegno ordinario privilegiato, la prestazione è cumulabile, al pari di quanto accade con l’assegno ordinario di invalidità, con redditi da lavoro.

La pensione inoltre spetta anche ai superstiti dell’ assicurato deceduto.

Queste prestazioni sono riconosciute solo nei confronti dei lavoratori dipendenti assicurati presso l’AGO con esclusione, pertanto, dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla gestione separata dell’INPS.

Tipologie di pensione privilegiata: ordinaria e tabellare

Per le Forze a ordinamento militare e civile ci sono due tipi di pensionamenti privilegiati (art. 67, DPR 1092/1973): tabellare e ordinario. In entrambi i casi il presupposto è che le infermità dipendenti da causa di servizio “non siano suscettibili di miglioramento“.

La pensione privilegiata ordinaria si caratterizza come trattamento sostitutivo della pensione normale. In base alla categoria riconosciuta il valore percentuale della retribuzione pensionabile varia.

CategoriePercentuale di retribuzione
1100%
290%
380%
470%
560%
650%
740%
830%

Inoltre le pensioni privilegiate per causa di servizio di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Questa misura è in favore del personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l’anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale. Tuttavia la pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%.

La pensione privilegiata causa di servizio sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo.

La pensione privilegiata tabellare è invece assimilabile al trattamento privilegiato di guerra. Spetta ai militari di truppa e ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva e ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale, che abbiano subito, a causa del servizio, una menomazione dell’integrità fisica.

Essa non viene liquidate in base alla paga percepita, ma sulla base di apposite tabelle. Queste prevedono otto categorie di pensione d’importo economico differente a seconda della gravità dell’infermità.

l trattamento pensionistico dei militari

Nei confronti del personale militare, il diritto alla pensione di privilegio si consegue secondo quanto previsto dall’articolo 67Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973:

Il militare che riporti lesioni o infermità ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al d.p.r. 915/1978 e s.m.i. a seguito di fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, ha diritto:

  • alla pensione, se le lesioni o le infermità non siano suscettibili di miglioramento, in ordine al danno biologico, ovvero della lesione dell’integrità psicofisica (articolo 67, d.p.r. 1092/1973);
  • all’assegno rinnovabile, nel caso in cui le lesioni o le infermità siano riconosciute suscettibili di miglioramento (articolo 68, del d.p.r. 1092/73).

Il trattamento pensionistico di privilegio potrà essere riconosciuto anche quando l’infermità/lesione sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio .

Questi dipendenti pubblici hanno diritto a beneficiare di due tipologie di pensioni :

  • Pensione privilegiata ordinaria;
  • Pensione privilegiata tabellare.

Il presupposto comune alle due prestazioni di pensionistica privilegiata, pensione privilegiata ordinaria tabellare, è una infermità per causa di servizio e non suscettibile di alcun miglioramento.

A chi spetta la pensione privilegiata? Requisiti

Come stabilito dalla Legge Fornero (art. 6 della legge 201/2011), i trattamenti privilegiati risultano erogabili nei soli confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri), alle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Requisito fondamentale per ottenere la pensione privilegiata è il riconoscimento della causa di servizio, che oltre alla pensione privilegiata dà diritto all’equo indennizzo.

Per ottenere la pensione privilegiata è necessario che vi sia un nesso causale tra l’infermità e l’attività lavorativa svolta, accertato durante la procedura per la richiesta.

Inoltre, il trattamento privilegiato può essere accumulato con altre retribuzioni derivanti da un’attività lavorativa o con un’altra forma di pensione, purché questa sia attribuita per motivi diversi da quelli che hanno causato l’infermità di servizio. Tuttavia, non è compatibile con le rendite INAIL e altri trattamenti finanziati dallo Stato o da Enti Pubblici.

Esenzione dall’IRPEF: criteri e distinzioni

Per quanto riguarda l’esenzione dall’IRPEF, è necessario distinguere la natura della pensione privilegiata. La pensione privilegiata ordinaria, ottenuta a seguito di infermità o lesioni causate da fatti di servizio, è considerata un reddito da lavoro in virtù del suo legame con il rapporto di dipendenza. Di conseguenza, non può usufruire dell’esenzione dall’IRPEF, riservata alle pensioni di natura “risarcitoria”, come quelle di guerra.

Questa interpretazione è supportata sia dall’Agenzia delle Entrate che dalla Corte di Cassazione, secondo l’Ordinanza n. 26912 del 2021.

Procedura per richiedere la pensione privilegiata

Esistono due modalità differenti per poter presentare la domanda di pensione privilegiata:

  • Avvio di ufficio: il procedimento avviene in automatico nel caso di cessazione del servizio per inabilità assoluta e permanente riconosciuta al dipendente per causa di servizio.
  • Avvio su domanda: è da avviare nel caso in cui sia presente una inabilità assoluta e permanente non ancora riconosciuta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, saranno riconosciuti dei tempi massimi di cinque anni dalla cessazione del servizio per richiedere il proprio diritto alla pensione presentandone direttamente domanda.

La richiesta per ottenere la pensione privilegiata solitamente si avvia automaticamente quando viene riconosciuta la causa di servizio, secondo quanto stabilito dall’articolo 167 del DPR 1092/1973.

Tuttavia, se le lesioni non sono ancora state riconosciute come dipendenti dal lavoro, spetta al lavoratore presentare esplicitamente la richiesta entro un determinato periodo di tempo dalla fine del servizio lavorativo.

In particolare, il termine per presentare la richiesta è di 5 anni dalla cessazione del servizio, salvo alcuni casi specifici come il parkinsonismo o malattie di origine non definita o idiomatica, per i quali il termine si estende a 10 anni. Affinché la pensione privilegiata abbia effetto dalla data di fine del servizio, la richiesta deve essere presentata entro 2 anni dalla cessazione. In caso di presentazione oltre questo termine, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta, con perdita dei ratei già maturati.

A chi inoltrare la domanda per la pensione?

Dal gennaio del 2010, i militari in servizio permanente devono fare richiesta di pensione privilegiata all’INPS, mentre per altre categorie militari la richiesta va presentata all’amministrazione di appartenenza del Ministero della Difesa. Per il personale della Polizia e dei Vigili del Fuoco, la richiesta va presentata all’INPS a partire da ottobre 2005, mentre per cessazioni precedenti, si rivolge all’amministrazione di appartenenza.

Richiesta di revisione per aggravamento

Per quanto riguarda la richiesta di aggravamento, se la condizione di salute peggiora, il lavoratore può chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere eventuali adeguamenti alla pensione. Tuttavia, questa richiesta può essere rinnovata solo fino a due volte, con la possibilità di un’ulteriore istanza dopo 10 anni dal terzo provvedimento negativo.

Requisiti e accertamenti per il riconoscimento: il nesso causale

Il riconoscimento della pensione privilegiata è strettamente legato al nesso causale tra l’infermità e l’attività lavorativa svolta. Pertanto, è necessario presentare tutta la documentazione richiesta, compresa quella relativa al servizio e quella medico-legale.

La documentazione di servizio deve includere informazioni quali lo stato di servizio, la memoria dei servizi prestati, le ore lavorate all’esterno, le dichiarazioni testimoniali e le relazioni dell’amministrazione. Inoltre, è fondamentale fornire documentazione medica e medico-legale, come certificazioni nosologiche, cartelle cliniche, referti e perizie.

Per ottenere la pensione privilegiata, sono previsti due tipi di accertamenti. Il primo è un accertamento clinico eseguito dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), che valuta aspetti come il giudizio diagnostico, la data di conoscibilità della lesione, l’indicazione della categoria di invalidità, e altro ancora.

Il secondo accertamento riguarda il nesso di causalità ed è effettuato dal Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale verifica se le infermità sono effettivamente legate all’attività lavorativa e se esiste un rapporto causale tra le lesioni e i fatti di servizio.

Trasmissione della Pensione Privilegiata ai Superstiti della vittima

In caso di decesso del beneficiario, la pensione privilegiata può essere ereditata dagli eredi superstiti secondo quanto stabilito dalla legge, che prevede un ordine di priorità specifico:

  1. Coniuge;
  2. Figli minorenni, estendendo fino a 21 anni per gli studenti iscritti alla scuola media superiore o 26 anni per gli universitari;
  3. Orfani inabili, a carico, conviventi e nullatenenti;
  4. Genitori;
  5. Fratelli e sorelle;
  6. Nipoti.

Altre prestazioni per le Vittime di causa di servizio

Oltre alla pensione privilegiata, il riconoscimento della causa di servizio garantisce altri diritti, come l’equo indennizzo e lo status di vittima del dovere.

Le vittime del dovere sono coloro che hanno subito infermità a causa di varie attività, come il contrasto alla criminalità, il servizio di ordine pubblico, la vigilanza su infrastrutture civili e militari, operazioni di soccorso e altre attività di protezione della pubblica incolumità, comprese quelle in contesti internazionali non ostili.

Inoltre, sono previsti ulteriori benefici, tra cui il rimborso delle spese mediche e di degenza, nonché vari assegni e indennità, come l’assegno di superinvalidità, l’indennità di assistenza e accompagnamento, l’assegno di integrazione per i familiari a carico e altre forme di sostegno.