Cos’è la causa di servizio? In questa guida ci occupiamo di rispondere alle principali domande che riguardano la causa di servizio: come funziona, a chi si applica, quali sono i requisiti e quando e a cosa dà diritto.
La causa di servizio permette il riconoscimento dell’origine lavorativa di un danno o di una malattia, contratta nell’esercizio prolungato delle proprie mansioni. Oltre ai benefici connessi alla causa di servizio i lavoratori che hanno sviluppato una malattia a causa delle lavorazioni svolte hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, e così i loro famigliari in caso di decesso.
La causa di servizio si applica ai lavoratori dei settori pubblici non privatizzati. In seguito nediamo nel dettaglio chi ne ha diritto.
Contents
- 1 Cos’è la causa di servizio? Una definizione
- 2 Chi ha diritto alla causa di servizio?
- 3 requisiti per la richiesta della causa di servizio
- 3.1 Procedura di richiesta di riconoscimento: l’iter
- 3.2 Accertamenti per il riconoscimento di causa di servizio
- 3.3 Obbligo di esaustività della disamina e della pronuncia
- 3.4 Se la richiesta di causa di servizio viene respinta?
- 3.5 Le tabelle di causa di servizio: quali sono?
- 3.6 Come presentare domanda di aggravamento
- 4 Benefici con il riconoscimento della causa di servizio
Cos’è la causa di servizio? Una definizione
Come già detto, la causa di servizio è un meccanismo che consente di attribuire l’origine lavorativa a un danno o a una malattia contratta durante l’espletamento delle proprie mansioni.
Questa procedura è disciplinata dall’articolo 6 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed è applicabile esclusivamente ai militari e a specifiche categorie del pubblico impiego. Per tutti gli altri dipendenti pubblici, invece, si applicano le normative assicurative dell’INAIL.
Pe ril riconoscimento della causa di servizio è necessario che la malattia o il danno biologico subito siano attribuiti a motivi di servizio. Una volta accertato questo nesso causale, il lavoratore affetto da malattia ha diritto al riconoscimento della causa di servizio, e quindi all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata.
In aggiunta, se l’infermità è associata a specifiche attività, come previsto dall’art. 1, co. 563 della L. 266/05, viene riconosciuto anche lo status di vittima del dovere.
Esistono inoltre altri casi in cui si applica l’equiparazione a vittime del dovere. Le condizioni ambientali e operative particolarmente stressanti (art. 1, co. 564, L. 266/05, e art. 1 d.p.r. 243/06) infatti garantiscono gli stessi diritti e prestazioni.
Chi ha diritto alla causa di servizio?
Hanno diritto alla causa di servizio coloro che hanno contratto una malattia professionale nell’esercizio delle loro mansioni per conto della pubblica amministrazione. Mentre gli infortuni sul lavoro sono di solito di natura traumatica e si verificano in tempi brevi, le malattie professionali sono il risultato di esposizioni a rischi prolungati nel tempo che portano allo sviluppo di patologie.
Con la L. 214/2011, il rapporto di pubblico impiego ha subito la privatizzazione in seguito alla quale, per lesioni biologiche, è possibile invocare la tutela Inail. Ne fanno eccezione alcune categorie di dipendenti pubblici, tra i quali i militari e comparto sicurezza.
La causa di servizio si appica a questi dipendenti. In particolare agli appartenenti alle Forze Armate e al Comparto Sicurezza e anche a coloro che svolgono servizio nel dipartimento dei Vigili del Fuoco, Magistrati e personale prefettizio.
Per queste categorie infatti rimane in vigore la precedente normativa, perciò la riforma non si applica.
Differenze tra malattia professionale e causa di servizio
Purtroppo esiste una differenza fondamentale e discriminante tra gli assicurati INAIL e i soggetti per cui non è prevista questa assicurazione. Gli aventi diritto alla causa di servizio sono infatti obbligati a dimostrare il nesso causale tra malattia e esposizione a loro carico.
Al contrario, per gli assicurati INAIL, se la malattia rientra nell’elenco delle malattie professionale dell’INAIL inserite nella lista I, spetta all’ente assicuratore dimostrare l’assenza di un nesso causale.
requisiti per la richiesta della causa di servizio
Il Decreto Salva Italia del 2011 ha abolito le autorità preposte all’accertamento della:
- dipendenza della malattia dalla causa di servizio;
- copertura delle spese di ricovero legate alla causa di servizio;
- liquidazione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Tuttavia, è ancora possibile richiedere un’indennità per l’aggravamento di patologie preesistenti, se tale peggioramento è causato dalle normali o straordinarie condizioni lavorative. Chiunque, infatti, abbia ottenuto il riconoscimento della causa di servizio prima del 2011 continua a beneficiare delle disposizioni precedenti e può richiedere il riconoscimento dell’aggravamento secondo le normative vigenti.
Le uniche eccezioni riguardano i dipendenti delle Forze Armate (Esercito, Marina Militare, Aeronautica e Arma dei Carabinieri) e del Comparto di Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico), che non sono interessati dalle modifiche normative.
Per ottenere il riconoscimento della causa di servizio, è necessario che la malattia o la lesione sia strettamente legata al lavoro svolto dal richiedente. In alcuni casi, la causa di servizio può essere riconosciuta come fattore contributivo all’aggravamento di altre patologie preesistenti.
Procedura di richiesta di riconoscimento: l’iter
La domanda deve essere inviata all’ufficio competente direttamente sul luogo di lavoro entro sei mesi dalla data dell’infortunio o dalla manifestazione della malattia causata dal servizio. Se il rapporto di lavoro è già terminato, i tempi per presentare la richiesta si estendono fino a cinque anni dopo la cessazione dell’attività lavorativa (o dieci anni nel caso di morbo di Parkinson).
La domanda per ottenere la causa di servizio deve includere tutti i documenti medici che attestano il legame tra il lavoro svolto e la lesione subita. È necessario specificare il tipo di malattia contratta, le condizioni che hanno determinato la malattia e le conseguenze sulla salute e sull’idoneità al lavoro.
Questa domanda sarà valutata dall’amministrazione di competenza e sottoposta al comitato di verifica per le cause di servizio, come previsto dal D.P.R. 461/01. Questo comitato ha il compito di accertare il nesso causale tra la malattia e il lavoro svolto.
Poiché è necessario soddisfare rigorosi criteri, non tutte le richieste hanno esito positivo.
Accertamenti per il riconoscimento di causa di servizio
In forza del D.P.R. 461/01, la domanda amministrativa è istruita dal comitato di verifica per le cause di servizio a istanza dell’Amministrazione di appartenenza. Questo organo è disposto per accertare la riconducibilità dell’infermità al servizio. È sufficiente anche la concausa, ma sia il rapporto causale sia quello concausale deve essere “efficiente e determinante”, proprio come cita l’art. 64, D.P.R. 1092/73.
L’amministrazione competente inoltra la domanda causa di servizio alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), comitato di verifica per le cause di servizio competente per territorio. Questa procede visitando la vittima e stabilendo:
- idoneità al servizio;
- entità della menomazione;
- ascrivibilità alle categorie di cui al dpr. 834/81 in base alla percentuale del danno, da consultare nelle tabelle delle cause di servizio.
Nell’accertamento della sola concausa, la causa di servizio è riconosciuta anche nel caso di una “predisposizione del dipendente alla patologia“.
A tal fine è necessario che:
- senza il fatto di servizio l’infermità si sarebbe prodotta in forma meno invalidante;
- rispetto ad altri fattori come la naturale predisposizione o la colpa lieve, il fatto di servizio possa essere ritenuto quello;
- l’evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato.
Obbligo di esaustività della disamina e della pronuncia
L’Amministrazione ha l’obbligo di una disamina completa dei fatti. Infatti, non di rado, nei casi di militari di leva, il Ministero della Difesa dichiara direttamente l’inammissibilità della richiesta di riconoscimento di causa di servizio e dello status di vittima del dovere.
Il Consiglio di Stato, con decisione n. 3418/2019, ha precisato che in caso di mancata disamina dei fatti, in sede giudiziaria, si ha diritto al riconoscimento di quanto oggetto di richiesta amministrativa.
Così l’assenza di motivazione, in sede giudiziaria, si traduce con la conferma del nesso causale e quindi il riconoscimento della causa di servizio. In altre parole il nesso causale trova conferma se il Ministero non rende la prova di un decorso alternativo, che sia extraprofessionale.
Se la richiesta di causa di servizio viene respinta?
Ogni volta che una Pubblica Amministrazione o il Ministero della Difesa respingono una domanda, stanno violando il principio di legalità e arrecando danno ai diritti delle vittime o dei loro familiari in caso di decesso.
Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza 837/2016, l’unico requisito che il richiedente deve dimostrare è il nesso causale:
“all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistici-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della neoplasia e i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato a operare”.
In caso di decesso della vittima, i familiari più stretti hanno diritto a ricevere un pagamento delle prestazioni che la vittima ha accumulato fino al giorno della sua morte.
Le tabelle di causa di servizio: quali sono?
Il grado di invalidità viene determinato da una commissione medica, che sottoporrà il referto al Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio riconosciute. Se viene confermato, il risultato viene ratificato con un decreto dell’Amministrazione pubblica di appartenenza del dipendente.
In caso di parere negativo, la persona interessata può impugnare il decreto in sede giurisdizionale. Nel caso di concausa, è sufficiente dimostrare che vi sia una predisposizione alla malattia dovuta al lavoro svolto.
Esistono due tabelle per la causa di servizio che definiscono il grado di invalidità. La tabella A riguarda invalidità che vanno dal 100% al 20% e si divide in 8 categorie:
- 1° categoria (100-80%);
- 2° categoria (80-75%);
- 3° categoria (75-70%);
- 4° categoria (70-60%);
- 5° categoria (60-50%);
- 6° categoria (50-40%);
- 7° categoria (40-30%);
- 8° categoria (30-20%).
La tabella B riguarda le invalidità più lievi, che vanno dal 20% al 10%.
Come presentare domanda di aggravamento
Nei casi in cui avvenga un aggravamento della lesione per la quale è stato concesso il causa di servizio, è possibile presentare per causa di servizio aggravamento.
La domanda aggravamento causa di servizio serve a chiedere la revisione dell’equo indennizzo già concesso (art. 14, comma 4, dpr 461). Nel dettaglio però, la domanda per patologie riconosciute per causa di servizio va inoltrata entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento.
Benefici con il riconoscimento della causa di servizio
Chi ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio può godere di una serie di benefici, tra cui la pensione di invalidità. Se l’invalidità rientra tra le prime 6 categorie della tabella A causa di servizio, vi è un aumento del 2,5%, mentre se rientra nelle ultime 2 categorie, l’aumento è dell’1,25%.
Per coloro che rientrano nelle prime 4 categorie, è prevista l’attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto, fino a un massimo di 5 anni.
Ogni volta che viene riconosciuta la causa di servizio, il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal lavoro in caso di infortunio o malattia, secondo le modalità previste dal contratto di lavoro. Anche i dipendenti pubblici delle scuole hanno questo diritto e, in caso di malattia sul posto di lavoro, possono richiedere la malattia causa di servizio dipendenti pubblici, continuando a percepire l’intera retribuzione per un massimo di 36 mesi.
Equo indennizzo: cos’è e come richiederlo
Tra le prestazioni disponibili per chi ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio vi è l’equo indennizzo. Questo è un pagamento unico a carico del datore di lavoro, erogato quando l’invalidità per servizio è permanente e rientra in una delle categorie della tabella A causa di servizio.
Per richiederlo, è necessario presentare una domanda entro 6 mesi dalla notifica di riconoscimento della causa di servizio o entro 6 mesi dalla prima manifestazione della patologia. In caso di ritardo nell’invio della domanda, si perde il diritto al beneficio.
In caso di esito positivo della richiesta di pensione di invalidità, l’equo indennizzo può essere erogato, ma in misura ridotta. Inoltre, se la malattia si aggrava, è possibile presentare una domanda di aggravamento per causa di servizio entro 5 anni dalla comunicazione del provvedimento.
Pensione privilegiata: cos’è e come ottenerla
Quando le lesioni o le patologie riconosciute come causa di servizio rendono completamente invalido il lavoratore, è possibile richiedere una pensione privilegiata. È importante presentare la domanda entro 5 anni dalla fine del servizio (10 anni nel caso di morbo di Parkinson) e la domanda può essere presentata anche se il dipendente ha già ottenuto l’equo indennizzo.
L’INPS si occupa dell’erogazione della pensione privilegiata. È fondamentale che l’infermità sia strettamente collegata al tipo di lavoro svolto.
Militari e pensione privilegiata: come funziona
Per i militari, in seguito ai numerosi casi di patologie correlate all’amianto, è possibile ottenere la pensione privilegiata. La richiesta deve essere presentata secondo le disposizioni del proprio organo di appartenenza. In caso di esito positivo, il militare ha diritto a una pensione per causa di servizio se le lesioni sono permanenti. In caso contrario, può richiedere un assegno rinnovabile.
Quando le lesioni appartengono alla categoria riportata nella tabella B causa di servizio, è possibile richiedere un’indennità una tantum fino a un massimo di 5 anni, a seconda della gravità dell’infermità riscontrata.
Benefici di causa di servizio e vittime del dovere
Hanno diritto al riconoscimento di vittima del dovere i dipendenti del Ministero della Difesa:
- Marina;
- Esercito;
- Aeronautica;
- Carabinieri.
I dipendenti del Comparto Sicurezza:
- Polizia di Stato;
- Polizia locale;
- Penitenziaria;
- Polizia provinciale;
- Vigili del Fuoco;
- Guardia di Finanza;
- Guardie Particolari Giurate.
Gli appartenenti al personale delle Forze Armate e Comparto Sicurezza che abbiano contratto un danno per aver svolto il proprio servizio, hanno diritto ad accedere ai benefici e allo status di vittime del dovere.