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INAIL, circolare fondo vittime amianto 2026

Fondo vittime amianto, nuova circolare INAIL 2026

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  • Ultima modifica dell'articolo:Agosto 18, 2026

Con la circolare n. 36 del 7 agosto 2026, l’Istituto ha definito le modalità per presentare le domande e ottenere le prestazioni previste dal Fondo Vittime Amianto per determinate categorie di lavoratori, per i loro eredi e per le società partecipate pubbliche.

La circolare dà attuazione al decreto interministeriale del 28 luglio 2026 e disciplina requisiti, termini, documentazione necessaria, criteri di determinazione dell’indennizzo e modalità di pagamento per gli anni 2024 e 2025.

Fondo vittime amianto: a chi è rivolto

Il Fondo riguarda i lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa svolta presso i cantieri navali ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

La misura può riguardare anche i lavoratori che abbiano operato presso tali cantieri in esecuzione di un appalto, subappalto o nell’ambito di una somministrazione di lavoro, alle condizioni previste dalla disciplina.

In caso di decesso del lavoratore, l’accesso al Fondo è previsto anche per i suoi eredi.

Quali risarcimenti possono essere coperti

Il Fondo interviene, nei limiti delle risorse disponibili, per i risarcimenti dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti in favore dei lavoratori o dei loro eredi.

È necessario che il risarcimento sia stato disposto attraverso una sentenza esecutiva oppure un verbale di conciliazione giudiziale o un verbale di conciliazione sottoscritto in sede protetta.

Per il Fondo relativo al 2024 sono rilevanti gli atti riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

Per il Fondo relativo al 2025, invece, il periodo di riferimento va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Fondo amianto 2024 e 2025: quali sono le risorse disponibili

La dotazione del Fondo è pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

L’indennizzo viene quindi riconosciuto nel limite delle risorse disponibili per ciascuna annualità.

Possono fare domanda anche gli eredi

In caso di decesso del lavoratore, possono accedere al Fondo Vittime Amianto gli eredi individuati secondo l’ordine successorio previsto dagli articoli 536 e seguenti del Codice civile.

Anche in questo caso devono essere presenti le condizioni richieste: la patologia asbesto-correlata deve essere stata riconosciuta in relazione all’attività lavorativa svolta presso i cantieri interessati e deve esserci un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto con una sentenza esecutiva o con uno dei verbali di conciliazione previsti.

Il Fondo Vittime Amianto può essere utilizzato anche dalle società partecipate pubbliche

La circolare contempla anche l’accesso delle società partecipate pubbliche.

In particolare, la richiesta può riguardare il rimborso delle somme corrisposte in base a sentenze esecutive o verbali di conciliazione, quando siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie.

La documentazione deve consentire di individuare il debitore, i destinatari del risarcimento e la relativa quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Come presentare la domanda all’INAIL

La domanda deve essere presentata all’INAIL entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale del 28 luglio 2026.

Per i soggetti dotati di PEC, la circolare indica l’invio all’indirizzo: dcra@postacert.inail.it

Chi non dispone di una PEC può trasmettere la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’INAIL – Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma.

Le domande già presentate per le annualità 2024 e 2025 sulla base del decreto del 16 luglio 2024 restano valide.

Quali documenti devono presentare lavoratori ed eredi

Alla domanda devono essere allegati i documenti previsti dalla circolare.

Tra questi rientra la copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale oppure del verbale di conciliazione sottoscritto in sede protetta.

Il documento deve individuare il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento, quando presenti, e l’importo del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto.

È inoltre richiesta una dichiarazione, resa secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato pagamento del risarcimento dovuto dalla società partecipata pubblica soccombente.

Documenti richiesti alle società partecipate

Le società partecipate pubbliche devono allegare alla domanda la documentazione relativa alla sentenza o al verbale di conciliazione.

Devono inoltre trasmettere la quietanza che dimostri l’avvenuto pagamento del risarcimento stabilito dalla sentenza o dal verbale, a favore dei lavoratori oppure, in caso di decesso, dei relativi eredi individuati come beneficiari.

Comunicazione della domanda alla controparte

Al momento della presentazione della domanda all’INAIL, il lavoratore o i suoi eredi devono comunicare contestualmente la richiesta alla società partecipata pubblica debitrice.

Lo stesso obbligo di comunicazione riguarda la società che presenta direttamente la domanda al Fondo: in questo caso la comunicazione deve essere effettuata nei confronti del lavoratore o dei suoi eredi.

Quando non spetta l’accesso al Fondo

La circolare stabilisce anche specifiche condizioni che impediscono l’accesso alla prestazione.

Per ogni evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto attraverso i verbali previsti può essere erogato un solo indennizzo a carico del Fondo.

Sono inoltre esclusi i lavoratori o gli eredi che abbiano già percepito dalla società partecipata pubblica il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Non possono accedere al Fondo neppure i lavoratori ai quali, al momento dell’invio della domanda, non sia stata riconosciuta dall’INAIL la patologia asbesto-correlata secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992.

Alla circolare sono inoltre allegati i modelli necessari per la presentazione delle domande.

Quanto spetta ai lavoratori vittime dell’amianto

L’importo dell’indennizzo viene determinato attraverso le tabelle previste dal decreto interministeriale del 28 luglio 2026.

Per i lavoratori, il criterio utilizzato è il grado di inabilità riconosciuto dall’INAIL. L’importo cresce in relazione alla maggiore percentuale di inabilità.

Gli importi indicati nella Tabella 1 sono:

Grado di inabilitàIndennizzo
Fino al 20%28.000 euro
Dal 21% al 40%68.000 euro
Dal 41% al 60%120.000 euro
Dal 61% all’80%184.000 euro
Dall’81% al 100%260.000 euro

L’indennizzo del Fondo non può comunque essere superiore all’importo riconosciuto dalla sentenza esecutiva o dal verbale di conciliazione, fermo restando il limite previsto dalle tabelle e quello rappresentato dalla dotazione complessiva del Fondo per ciascuna annualità.

Quanto spetta agli eredi

Per gli eredi, la Tabella 2 stabilisce importi collegati al numero degli eredi legittimati ad accedere al Fondo.

Gli importi previsti sono:

Numero di erediIndennizzo
1 erede168.250 euro
2 eredi201.900 euro
3 o più eredi235.550 euro

Se il lavoratore muore mentre è ancora in corso il giudizio da lui avviato e gli eredi riassumono il giudizio, l’indennizzo viene determinato nella misura spettante al lavoratore secondo la Tabella 1.

Cosa succede se il Fondo non ha risorse sufficienti

La dotazione del Fondo costituisce un limite di spesa.

Se le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare tutte le domande nella misura risultante dalle Tabelle 1 e 2, l’INAIL determina la quota da erogare a ciascun avente diritto in maniera proporzionale.

Il calcolo viene effettuato rapportando il limite di spesa di 20 milioni di euro per la singola annualità all’importo complessivo degli indennizzi liquidati secondo le tabelle.

Come avviene il pagamento

L’INAIL comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i dati relativi alle domande ammesse e alla misura degli indennizzi da liquidare.

Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato dall’INAIL dopo il trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Per modalità, domande, informazioni ed ulteriori dettagli rimandiamo al testo originale della Circolare