La protezione riconosciuta alle vittime del dovere e ai loro congiunti continua a costituire un ambito particolarmente delicato del diritto previdenziale pubblico. Nel tempo si sono registrati passi avanti significativi, ma il sistema resta segnato da interpretazioni non sempre uniformi, che hanno generato trattamenti differenziati difficilmente compatibili con i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale.
Tra le questioni più controverse vi è quella relativa agli orfani non fiscalmente a carico al momento del decesso della vittima. Su questo punto l’ONA e l’Osservatorio Vittime del Dovere hanno condotto una battaglia costante, evidenziando il carattere irragionevole di un criterio fondato su parametri tributari, del tutto estranei al sacrificio subito dal lavoratore e dalla sua famiglia.
L’Avv. Ezio Bonanni ha più volte sottolineato come tale impostazione finisca per introdurre una discriminazione priva di reale giustificazione giuridica.
In questo contesto si colloca la sentenza delle Sezioni Unite civili n. 34713 del 30 dicembre 2025, che rappresenta un passaggio di svolta. La pronuncia abbandona un orientamento restrittivo che aveva inciso in modo penalizzante sugli orfani non a carico, riaffermando un criterio più coerente con la funzione compensativa e solidaristica delle prestazioni previste per le vittime del dovere.
Parallelamente, prosegue l’azione dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere, coordinati dall’Avv. Bonanni, volta a garantire che la tutela venga applicata in modo effettivo e uniforme, senza distinzioni arbitrarie legate alla sola posizione fiscale.
Contents
- 1 Orfani non a carico e superamento dell’interpretazione limitativa
- 2 Il precedente delle Sezioni Unite n. 7761/2017 e l’equiparazione incompleta
- 3 SS.UU. 34713/2025: eliminazione dell’esclusione automatica
- 4 Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite
- 5 Cosa cambia dopo la SS.UU. 34713/2025
- 6 Intervista all’Avv. Ezio Bonanni: effetti concreti e criticità residue
- 7 Il ruolo dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere
- 8 La sentenza della Corte d’Appello di Palermo
- 9 Il valore sistemico della pronuncia palermitana
- 10 Previdenza e risarcimento: due piani distinti
Orfani non a carico e superamento dell’interpretazione limitativa
Per molti anni, la lettura dominante delle norme sui benefici previdenziali destinati ai superstiti delle vittime del dovere si è caratterizzata per un’impostazione fortemente restrittiva. Secondo tale indirizzo, gli orfani che non risultavano fiscalmente a carico del genitore deceduto venivano esclusi dalle principali provvidenze connesse allo status, salvo ipotesi particolari.
La prassi distingueva infatti tra due situazioni. Se mancava il coniuge superstite, anche l’orfano non a carico poteva accedere agli assegni vitalizi. Diversamente, in presenza del coniuge, il figlio economicamente autonomo veniva escluso sia dall’assegno vitalizio sia dallo speciale assegno vitalizio.
Questo orientamento ha trovato conferma nella Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11181/2022, che ha limitato i diritti degli orfani non a carico ai soli casi di assenza del coniuge. L’effetto concreto era un’evidente disparità: figli della medesima vittima ricevevano trattamenti differenti sulla base di un dato fiscale contingente, privo di collegamento sostanziale con l’evento lesivo.
Come evidenziato dall’Avv. Bonanni, una simile impostazione finiva per svuotare la ratio solidaristica della disciplina, subordinando la protezione al rispetto di criteri formali non attinenti al danno subito. Il riferimento centrale resta l’art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, che disciplina l’ordine dei superstiti e introduce il criterio della vivenza a carico solo in presenza del coniuge.
Il precedente delle Sezioni Unite n. 7761/2017 e l’equiparazione incompleta
L’orientamento restrittivo risultava ancora più problematico se confrontato con quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7761/2017. In quell’occasione la Corte aveva riconosciuto alle vittime del dovere l’assegno vitalizio di 500 euro mensili, sancendo un principio di sostanziale equiparazione con le vittime del terrorismo.
La Corte aveva chiarito che la disciplina doveva essere interpretata in modo da garantire una tutela effettivamente equivalente, in ragione della comune finalità compensativa. Nonostante ciò, nella prassi applicativa permaneva un’evidente asimmetria proprio con riferimento agli orfani non a carico fiscale, esclusi in presenza del coniuge superstite.
SS.UU. 34713/2025: eliminazione dell’esclusione automatica
La sentenza n. 34713/2025 interviene in modo netto su questo squilibrio, affermando che il criterio del carico fiscale non può operare come automatica causa di esclusione.
La Corte precisa che la posizione dell’orfano non è assorbita da quella del coniuge e che la normativa deve essere interpretata alla luce della sua funzione riparatoria, evitando letture formalistiche.
Viene così riconosciuto che anche in presenza del coniuge superstite agli orfani non fiscalmente a carico spetta l’assegno vitalizio previsto dall’art. 2 della legge 407/1998, pari a 500 euro mensili, soggetto a perequazione automatica e con decorrenza dalla data del decesso.
Si tratta di un intervento di rilievo sistemico, poiché supera l’esclusione totale che aveva caratterizzato l’indirizzo precedente, ripristinando un livello minimo uniforme di tutela e riallineando il sistema ai principi già affermati nel 2017.
Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite
Nel capitolo 6.1 la Corte formula il principio vincolante per il giudice di rinvio, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2008:
a) l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’art. 2 della legge 407/1998 spetta anche ai figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico, pur in presenza del coniuge superstite;
b) lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033 mensili, previsto dall’art. 5, comma 3, della legge 206/2004, continua a essere riconosciuto secondo l’ordine stabilito dall’art. 6 della legge 466/1980.
Cosa cambia dopo la SS.UU. 34713/2025
Alla luce della nuova decisione:
– gli orfani fiscalmente a carico mantengono il diritto all’assegno vitalizio, allo speciale assegno vitalizio e alle ulteriori prestazioni;
– gli orfani non a carico, in assenza del coniuge, continuano ad avere diritto a entrambi gli assegni;
– la novità riguarda gli orfani non a carico in presenza del coniuge: non è più legittima l’esclusione totale e viene riconosciuto l’assegno vitalizio di 500 euro, mentre resta escluso, allo stato, lo speciale assegno vitalizio.
Intervista all’Avv. Ezio Bonanni: effetti concreti e criticità residue
Come chiarito dall’Avv. Ezio Bonanni in un’intervista al giornalista Luigi Abbate: la decisione delle Sezioni Unite costituisce un avanzamento decisivo ma non definitivo.
La tutela resta incompleta sul piano previdenziale, poiché agli orfani non a carico non è ancora riconosciuto lo speciale assegno vitalizio. Permane inoltre una frammentazione delle prestazioni fondata su parametri formali difficilmente conciliabili con la perdita del genitore.
L’equiparazione con le vittime del terrorismo non può dirsi pienamente realizzata, poiché per queste ultime non operano analoghe limitazioni legate al carico fiscale. Restano aperti possibili profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione e al principio di solidarietà.
Non si esclude, pertanto, un nuovo intervento della Corte di Cassazione o della Corte costituzionale, soprattutto in relazione allo speciale assegno vitalizio.
A ciò si aggiunge un problema applicativo: amministrazioni non ancora pienamente allineate all’indirizzo giurisprudenziale continuano a negare le prestazioni, generando nuovo contenzioso. L’ONA segnala oltre cento posizioni tuttora aperte.

Intervista di Luigi Abbate all’Avv. Ezio Bonanni sugli effetti concreti della SS.UU. 34713/2025
Il ruolo dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere
La svolta interpretativa è il risultato di un lavoro costante di ricostruzione giuridica e di azione giudiziaria promosso dall’ONA e dall’Osservatorio Vittime del Dovere.
L’impegno dell’Avv. Bonanni prosegue affinché i principi affermati trovino applicazione concreta e uniforme, evitando che restino affermazioni di principio prive di effettività.
La sentenza della Corte d’Appello di Palermo
Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite si inserisce la decisione della Corte d’Appello di Palermo, che ha accolto l’appello di Fabio Barone, riformando la pronuncia del Tribunale di Trapani.
La Corte ha stabilito che la qualità di orfano di vittima del dovere è di per sé sufficiente a fondare il diritto alle provvidenze, senza che l’assenza del carico fiscale possa costituire motivo ostativo.
È stato così riconosciuto l’assegno vitalizio di 500 euro con decorrenza dal novembre 2019, oltre agli ulteriori benefici e all’aggiornamento della graduatoria nazionale da parte del Ministero dell’Interno.
Il valore sistemico della pronuncia palermitana
La decisione si pone in coerenza con la sentenza del 30 dicembre 2025, applicandone concretamente i principi. Come evidenziato dall’Osservatorio Nazionale Amianto, la pronuncia rafforza la tutela di numerose posizioni analoghe ancora pendenti.
L’Avv. Bonanni ha definito la decisione «una vittoria di giustizia e di civiltà», auspicando un rapido adeguamento delle amministrazioni al nuovo indirizzo giurisprudenziale.
Previdenza e risarcimento: due piani distinti
La sentenza incide esclusivamente sul piano previdenziale. Anche in passato, agli orfani non fiscalmente a carico restava garantita la tutela risarcitoria, compreso il danno da perdita del rapporto parentale.
Le prestazioni previdenziali si affiancano dunque al diritto al risarcimento integrale dei danni, che spetta a tutti i superstiti senza distinzioni fondate su criteri fiscali.
Per ottenere informazioni sui propri diritti è possibile rivolgersi all’ONA, che offre consulenza per l’attivazione della tutela previdenziale e risarcitoria.
