L’uranio impoverito è un sottoprodotto dell’uranio. Si tratta di un metallo pesante presente naturalmente in rocce, montagne e acqua, derivato dal suo processo di arricchimento. Il termine deriva dall’inglese depleted uranium, tradotto in uranio depleto. L’uranio impoverito causa malattie e cancro e le vittime dell’esposizione ad uranio impoverito hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti.
L’UPIDSA – Università Popolare Internazionale Diritto, Scienza e Ambiente APS si occupa di formare un personale tecnico in grado di occuparsi di difesa del diritto alla salute e di prevenzione a 360° in ambito di salvaguardia dell’ambiente e della salute. Rientrano tra le vittime che hanno diritto ad una tutela legale adeguata le vittime dell’uranio impoverito così come le vittime di errore medico e malasanità, di esposizione ad amianto e altri inquinanti patogeni, di mobbing e del terrorismo.
In questa guida approfondiamo il tema dell’uranio impoverito e lo stato dei lavori in Italia. Scopriamo i numeri delle vittime e le malattie di cui soffrono. Approfondiamo il tema del siritto risarcitorio e duneu del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Contents
- 1 Che cos’è l’Uranio Impoverito?
- 2 Principali caratteristiche dell’uranio impoverito
- 3 dove si trova l’uranio impoverito?
- 4 Patologie derivate dall’uranio impoverito
- 5 Uranio impoverito e vaccini
- 6 Vittime del Dovere da uranio impoverito
- 7 Uranio impoverito e nesso causale per il riconoscimento di causa di servizio
- 8 I benefici delle Vittime del Dovere
- 9 Gli eredi delle Vittime del Dovere
- 10 Aggiornamenti sulla tutela degli orfani non a carico: sì all’assegno vitalizio
- 11 Vittime del dovere: intervista all’Avvocato Ezio Bonanni
- 11.1 1. La tutela resta parziale sul piano previdenziale
- 11.2 2. Permane una frammentazione delle prestazioni
- 11.3 3. Il nodo dell’equiparazione con le vittime del terrorismo non è sciolto del tutto
- 11.4 4. Restano aperti profili di possibile incostituzionalità
- 11.5 5. La giurisprudenza amministrativa e l’azione delle amministrazioni non sono ancora allineate
- 11.6 La decisione della Corte d’Appello di Palermo e il superamento del requisito del carico fiscale
Che cos’è l’Uranio Impoverito?
Ma andiamo con ordine: che cos’è l’uranio impoverito? L’uranio impoverito, come già accennato, è un sottoprodotto del procedimento di arricchimento dell’uranio depleto. La miscela di 235U e 238U, con arricchimento maggiore in 235U della concentrazione naturale (0,7110%), costituisce l’uranio arricchito. Esso viene utilizzato come combustibile nelle centrali nucleari e come principale elemento detonante nelle armi nucleari.
Il materiale rimanente del processo consiste principalmente in 238U, che ha una minore attività specifica dell’uranio naturale.
L’estrazione dell’uranio, contenuto in minerali naturali, avviene in diversi modi, e il risultato finale è un prodotto in cui la percentuale di 235U è più bassa che nel materiale originale (passa dallo 0,7110% allo 0,25-0,4%).
Da 12 kg di uranio naturale o uranio minerale si ottengono all’incirca 1 kg di uranio arricchito al 5% di 235U e 11 kg di uranio impoverito.
Principali caratteristiche dell’uranio impoverito
L’isotopo 235 viene utilizzato nelle centrali nucleari e nella costruzione delle bombe atomiche. Lo si estrae dalla massa totale di uranio e lo si aggiunge all’uranio 238 che diventa, così, uranio arricchito. Ciò che resta, cioè un prodotto quasi del tutto privato del prezioso 235, è l’uranio impoverito, una sorta di rifiuto del processo, che viene utilizzato nella costruzione di proiettili e bombe. Si ottiene così un proiettile ad uranio impoverito
L’uranio impoverito ha una alta densità. Il peso specifico è elevatissimo e ciò lo rende ideale per determinate finalità. Ha un basso costo e un’alta reperibilità trovandosi accumulato nei depositi di scorie radioattive. Inoltre è duttile, in grado di assorbire le radiazioni e in grado di accendersi spontaneamente.
La temperatura che si sprigiona nella sua esplosione è sufficiente a far volatilizzare il bersaglio, il proiettile o la bomba in atomi o in piccole molecole. Questa polvere, trovando un ambiente freddo, si condensa e galleggia in aria per poi ricadere a terra. Tali particelle sono facilmente inalabili e una volta entrate nel corpo umano provocano gravi malattie. Hanno la capacità di muoversi nel sangue depositandosi anche presso altri organi, oltre a quelli respiratori. La polvere che cade sul suolo e sugli alimenti può altresì essere ingerita e causare gravi malattie. Tra di esse se ne contano almeno 78 tra quelle conosciute.
dove si trova l’uranio impoverito?
L’uranio impoverito si utilizza sia in ambiti civili che militari.
In campo medico si utilizza per la schermatura da radiazioni. Nel campo aerospaziale, invece, si usa come contrappeso o per le superfici di controllo. In ambito sportivo, è ampiamente utilizzato per le frecce del tiro con l’arco e per le mazze da golf.
In campo militare, si utilizzava (ora come allora) nelle munizioni, nei proiettili e nelle corazzature.
Dato l’utilizzo eccessivo di uranio impoverito nel mondo, piano piano ci si è domandati se fosse un materiale atossico o potenzialmente pericoloso. Il primo a preoccuparsene fu un prete. Padre Jean-Marie Benjamin si fece testimone delle atrocità subite dalle popolazioni irachene in guerra.
Gli armamenti contenenti uranio impoverito, infatti, hanno effetti radioattivi e persistenza ambientale molto elevata. Per questo motivo non possono essere categorizzate come armi convenzionali, perché violano l’articolo 23 della Convenzione dell’Aia del 1899 e la Convenzione di New York del 1976.
Nel 2001 il capo del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia Carla del Ponte, decretò che l’utilizzo delle armi uranio impoverito da parte della NATO era assimilabile a un crimine di guerra. Il suo predecessore, però, tale Louise Arbour, cercò di smantellare questa teoria.
Dove sono state utilizzate le munizioni all’U.I?
Le munizioni all’uranio impoverito sono state esplose per la prima volta in un conflitto durante la prima guerra del Golfo da parte dell’esercito statunitense, principalmente da cannoni i cui proiettili contenevano ognuno 272 grammi di uranio impoverito.
L’uranio impoverito ha trovato largo utilizzo anche nella guerra in Bosnia ed Erzegovina, nella guerra del Kosovo e, in misura minore, nella seconda guerra del Golfo, ma anche in Somalia, in modo preponderante in Afganistan. E ancora in esercitazioni navali lungo tutto il Mediterraneo e nelle Missioni di Pace.
L’utilizzo di proiettili ad uranio impoverito ha provocato nel personale militare esposizioni a nanoparticelle, polveri sottili e metalli pesanti.
Patologie derivate dall’uranio impoverito
La gravità e la tipologia della malattia provocata dall’esposizione a uranio impoverito dipende in larga misura dal tempo di esposizione e dalla modalità di assunzione (ingestione o inalazione). In poche parole, più una persona è stata a contatto con uranio impoverito, più sono alti i rischi della formazione di patologie a lungo andare.
Se il contatto avviene ingestione, è probabile che si contraggano malattie legate all’apparato gastrointestinale. Se, invece, il contatto avviene tramite inalazione è più probabile che insorgano malattie legate all’apparato respiratorio o circolatorio.
In caso di contatto prolungato, i danni saranno pressoché irreparabili e irreversibili. Se il contatto, invece, è stato limitato, allora forse c’è la speranza che la malattia non si manifesti nella sua gravità e pericolosità.
Come avviene la contaminazione da uranio impoverito
L’uranio impoverito non è particolarmente pericoloso nella sua forma originaria. Quando, però, prende fuoco a seguito del suo utilizzo si frammenta in piccole particelle polverose e potenzialmente tossiche. Queste particelle rischiano di diffondersi nell’aria con una facilità estrema. Mette così a rischio un numero elevatissimo di persone.
L’uranio impoverito, infatti, è altamente tossico se inalato, ingerito o se entra in contatto diretto con ferite.
La sua pericolosità è circoscritta al breve termine con un danno tumorale accertato. Non esistono infatti studi che dimostrino la sua tossicità a lungo termine. Tra le malattie più diffuse causate dall’esposizione dannosa a uranio impoverito ci sono il Linfoma di Hodgkin e la leucemia.
La radioattività dell’uranio impoverito, invece, è definita di basso livello. Infatti l’uranio radioattivo arricchito ha un potenziale di radioattività molto più elevato.
Uranio impoverito: la descrizione del manuale USA
Nel manuale di addestramento americano destinato ai militari, si discute della natura radioattiva dell’uranio impoverito:
« La radioattività è l’emissione spontanea di particelle o di energia (radiazioni ionizzanti) da un atomo instabile, risultante nella formazione di un nuovo elemento. La radiazione ionizzante è costituita di particelle alfa, beta e raggi gamma. Gli effetti sulla salute delle radiazioni ionizzanti dipendono dal tipo di particelle e se queste sono penetrate o no nel corpo umano.»
Radiazioni alfa, beta e raggi gamma
Le radiazioni alfa sono quelle più ionizzate ma hanno scarsa portata. Quando una particella alfa penetra nel corpo umano, i tessuti interni ne assorbono l’energia provocando, così, una distruzione massiccia delle cellule.
Le radiazioni beta, che sono meno pericolose insieme ai raggi gamma, anche se in quantità superiori, si rivelano meno pericolose per l’uomo.
Essendo l’uranio impoverito carico di particelle alfa, può essere un potenziale veicolo di radiazioni, anche se in casi più rari.
Per questa ragione, i militari americani che operano all’interno di carri armati corazzati con uranio impoverito possono sviluppare nel tempo patologie correlate all’esposizione.
La versione Heavy Armor dei blindati americani è dotata di una corazza di uranio impoverito inglobata nell’acciaio, per rendere il veicolo molto più resistente ai colpi provenienti dall’esterno. Durante uno scontro, tuttavia, il blindato rilascia nell’aria microparticelle di uranio impoverito, che risultano potenzialmente tossiche se respirate dall’uomo.
Il bioingegnere Antonietta Gatti, già coordinatore della Comunità Europea degli Studi sulle Nanopatologie, grazie a uno speciale microscopio elettronico, ha scoperto la presenza di un materiale esogeno non bio-compatibile in alcuni organi interni di un gruppo di militari rientrati dalla guerra.
La forma sferica di queste particelle lascia presagire un’ingestione o inalazione. Queste, una volta in circolo nel sangue o nei tessuti umani, fanno una gran fatica ad essere espulse. Possono così diventare responsabili di diverse patologie. La contaminazione può portare, poi, alla compromissione degli organi e del sangue in pochissimo tempo, in alcuni casi bastano anche solo 24 ore.
I dati sulle vittime dell’uranio impoverito
L’Osservatorio Nazionale Amianto – ONA ha censito circa 8.000 militari colpiti dalla cosiddetta Sindrome della guerra del Golfo o semplicemente Sindrome del Golfo e poi dalla Sindrome dei Balcani. Tra le patologielinfomi di Hodgkin e non Hodgkin e leucemie. I deceduti in seguito a patologie riconducibili ad esposizione a questi cancerogeni, sono più di 375.
“In tutto si stimano in circa 5.000 i decessi nelle Forze Armate”, ha sottolineato il Presidente Ona l’Avv. Ezio Bonanni, che da anni fornisce assistenza medica e legale gratuita alle vittime del dovere.
Durante una conferenza stampa, svoltasi a Lecce il 4 Gennaio 2010, l’Associazione Vittime Uranio ha comunicato i dati del bilancio di militari italiani morti per potenziale contaminazione da uranio impoverito. I casi di morte sono circa 216.
In un’intervista rilascia all’ANSA, Francesco Palese, giornalista responsabile di vittimeuranio.com, nonché portavoce dell’Associazione Vittime Uranio, ha dichiarato che si tratta di un numero approssimato per difetto, perché alcuni dati sono imparziali o incompleti.
Uranio impoverito: le vittime militari
In data 1 Marzo 2010, il Consiglio dei Ministri ha concesso l’erogazione delle indennità ai soldati impiegati in missione di pace, nei poligoni e nei siti di stoccaggi e a tutti quelli che in un modo o nell’altro abbiano contratto malattie durante il servizio militare.
Il caso più eclatante è quello di Paolo Mucelli, il marinaio ogliastrino di Baunei deceduto a Cagliari il 28 Marzo del 2011 per via di una leucemia fulminante (contratta probabilmente a causa dell’uranio impoverito).
Tutti i lavoratori delle forze armate che, per motivi di servizio, sono entrate in contatto con uranio impoverito hanno subito danni permanenti. Le malattie uranio impoverito più diffuse sono il linfoma di Hodgin e la laucemia. Per queste vittime del lavoro deve essere riconosciuta la causa di servizio e la loro qualità di vittime del dovere.
Secondo l’art. 1, comma 1 lettera C del DPR 243/2006, emanato sulla base dell’art. 1, comma 564, legge 266/2005, questi lavoratori sono equiparati alle vittime del dovere. Quindi per uranio impoverito soldati italiani possono ottenere un risarcimento per i danni subiti.
Il caso Lorenzo Motta
Un caso eclatante è degno di nota è quello che vede protagonista il militare Lorenzo Motta. Durante il suo servizio nella Marina Militare è entrato in contatto con uranio impoverito. Ha ricevuto la somministrazione di vaccini contaminati, contraendo il Linfoma di Hodgkin.
La battaglia legale è ancora in corso. Il Ministero della Difesa – Marina Militare è stato condannato. Ma rifiuta di eseguire la sentenza. Lorenzo Motta, nel frattempo, ha affrontato un lungo periodo di malattia, alla fine del quale ha ripreso il suo posto all’interno dell’ONA. È stato nominato dall’Avv. Ezio Bonanni coordinatore del Dipartimento Tutela Esposti Uranio Impoverito.
L’Avv. Bonanni è intervenuto sulla delicata questione dell’esposizione dei militari italiani ai pericoli dell’uranio impoverito nel quarto appuntamento di ONA News “Uranio impoverito, la dura battaglia dei militari italiani“.
La sindrome dei Balcani
Dove si trova uranio? L’uranio impoverito è stato impiegato in moltissime zone di guerra, soprattutto nei Balcani, ma anche in Afghanistan e in Iraq. Per via delle sue caratteristiche piroforiche e per la sua alta densità, ha trovato largo impiego nella produzione di proiettili uranio impoverito, munizioni e ordigni di vario genere. Per questo motivo, tutti i militari coinvolti nelle guerre del Golfo e dei Balcani hanno contratto malattie e patologie correlate all’esposizione a uranio impoverito.
La Sindrome dei Balcani indica una serie di malattie che hanno colpito i militari italiani di ritorno dalle missioni di pace internazionali. I primi casi risalgono alla fine degli anni Novanta. Le vittime sono state più di 50 e 500 i malati superstiti.
I vertici militari italiani, in collaborazione con la NATO, hanno istituito una commissione di inchiesta presso il Senato. Il fine è identificare i responsabili, laddove presenti, e accertare il nesso causale tra esposizione a uranio impoverito e malattie contratte (come linfomi e leucemie).
Sia l’ONU che i vertici militari italiani erano al corrente del largo uso di uranio impoverito nelle missioni in Bosnia tra il ’94 e il ’95. Ma nessuno ha mai preso una posizione definita a riguardo.
La Sindrome dei Balcani è causata, pare, dalla radioattività dei proiettili ad uranio impoverito mista alla tossicità rappresentata dalle particelle risultanti dalle esplosioni. Queste microparticelle, come abbiamo già accennato, sono pericolose se inalate perché provocano infiammazioni che portano, a lungo andare, alla formazione di tumori e patologie varie, più o meno gravi.
Il decreto ministeriale del 27 Agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ha previsto l’attuazione di un programma di monitoraggio per la ricerca di uranio impoverito e arsenico nelle derrate alimentari provenienti da Bosnia-Erzegovina e anche per la presenza di uranio impoverito Kosovo.
Commissione Parlamentare inchiesta sull’uranio impoverito
La Commissione Parlamentare che ha avviato l’inchiesta sull’uranio impoverito ha confermato le tesi esposte dall’Avv. Ezio Bonanni, presidente di ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, riguardanti la tutela delle vittime dell’uranio impoverito tra il personale civile e quello delle Forze Armate.
La maggior parte delle vittime è composta da militari ed ex militari che sono entrati in contatto con più facilità con materiali composti in larga parte da uranio impoverito.
Per dimostrare la presenza di un nesso causale, la giurisprudenza ha accolto il criterio del “più probabile che non”, secondo cui una forte evidenza statistica del nesso causale può convincere l’organo giudicante della maggior probabilità che il danno sia frutto dell’esposizione a un determinato fattore patogeno, a meno che non esistano prove concrete della riferibilità a un fattore eziologico distinto. Per riferimenti, vedere Cass. Civ., Sez III, 9 Giugno 2016, n. 11789, in Pluris.
Applicando questo criterio, anche a seguito delle risultanze contenute nella relazione finale della Commissione di Inchiesta della Camera dei Deputati del 7 Febbraio 2018, sono numerosi i riconoscimenti di causa di servizio e di qualità di vittime del dovere, nonché il risarcimento dei danni subiti (Cons. Stato, 29 febbraio 2016, n. 837, in De Jure).
L’Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto il riconoscimento di vittime del dovere anche per quelli che hanno contratto patologie tumorali dopo le missioni nei Balcani, come segnalato nella sent. n. 817/2016 del Consiglio di Stato. Insieme a loro, anche quelli che hanno svolto servizio presso il poligono di Quirra, con riferimento alla serie di morti sospette e insorgenze di tumori su militari e pastori residenti nell’area del poligono sardo.
Uranio impoverito e vaccini
Di recente, sono state sollevate diverse questioni riguardanti i vaccini ai militari. In particolar modo, è stato riscontrato un programma vaccinale errato. Questo ha accentuato gli effetti dell’uranio impoverito, deprimendo ulteriormente il sistema immunitario già di per sé compromesso.
I danni delle vaccinazioni ai militari rispondono ai principi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Per questo motivo, oltre alle prestazioni previdenziali, le vittime e i loro parenti hanno diritto al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.
Vittime del Dovere da uranio impoverito
Sono considerate vittime del dovere i dipendenti pubblici e militari che hanno contratto infermità permanenti e invalidanti o hanno perso la vita a seguito di missioni o contatti con materiali composti da uranio impoverito.
Tra questi, sono da considerarsi vittime del lavoro tutti coloro che hanno prestato servizio:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- durante lo svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti (anche azioni uranio) in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Recentemente la sentenza 7409/2023 della Corte di Cassazione ha chiarito che “il militare interessato a percepire la speciale elargizione di cui al D.P.R. n. 90 del 2010, richiamato art. 1079 non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un nesso eziologico fra esposizione all’uranio impoverito (o ad altri metalli pesanti) e neoplasia. Siffatto accertamento è necessario ove l’interessato svolga una domanda risarcitoria, ossia assuma la commissione, da parte dell’Amministrazione, di un illecito civile consistente nella colpevole esposizione del dipendente ad una comprovata fonte di rischio in assenza di adeguate forme di protezione, con conseguente contrazione di infermità“.
Uranio impoverito e nesso causale per il riconoscimento di causa di servizio
Per il riconoscimento della causa di servizio e vittime del dovere, la giurisprudenza più recente ha consolidato l’inversione dell’onere della prova nei casi di esposizione a uranio impoverito e a nanoparticelle di metalli pesanti. Già la Cassazione, con la sentenza n. 9641/2024, e il Consiglio di Stato, II sezione, con la decisione n. 11363/2023, avevano chiarito che, in presenza di esposizioni qualificabili come ad alto rischio professionale, non può essere richiesto al militare o ai suoi superstiti di fornire una prova scientifica certa ed esclusiva del nesso causale.
Tale impostazione si innesta sull’art. 6, comma 3, del DPR 7 luglio 2006, n. 243, che disciplina la causa di servizio per le vittime del dovere secondo un criterio equipollente al nesso causale civilistico, fondato su una valutazione complessiva e probabilistica del collegamento tra servizio prestato e insorgenza della patologia, come ribadito dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 33307/2024 e n. 4701/2024.
Uranio impoverito: la presunzione relativa di nesso causale
La tutela risulta ulteriormente rafforzata quando l’esposizione riguarda elementi chimici metallici ad alta massa atomica ed elevata densità, tra cui mercurio, cadmio, arsenico, cromo, tallio, piombo, rame e zinco, nonché i metalli di transizione e gli attinoidi, come uranio e plutonio, espressamente richiamati dall’art. 1078 del DPR 15 marzo 2010, n. 90. In tali ipotesi, sulla base degli articoli 1078 e 1079 del DPR 90/2010 e dell’art. 603 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 2025, ha affermato l’esistenza di una presunzione relativa di nesso causale tra esposizione professionale e insorgenza di patologie, in particolare tumorali.
La presunzione può essere superata solo se l’amministrazione dimostra una specifica e autonoma genesi extra-lavorativa della malattia. Questo orientamento, coerente con la giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, si collega al principio del “maggior rischio” professionale sancito dall’art. 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rafforzando in modo significativo il diritto al riconoscimento della causa di servizio e alle connesse tutele indennitarie previste per le vittime del dovere esposte a uranio impoverito.
I benefici delle Vittime del Dovere
La legge 466 del 1980 ha riconosciuto le vittime del dovere di azioni terroristiche e per causa di servizio.
La legge 302 del 1990, la legge 407 del 1998 e la legge 206 del 2006 che regolano questa disciplina, hanno esteso il riconoscimento anche alle vittime dell’amianto e dell’uranio impoverito.
Le Vittime del Dovere da uranio impoverito hanno diritto al riconoscimento dei benefici contributivi, del prepensionamento, di un risarcimento danni, unitamente ai seguenti benefici:
- Speciale elargizione;
- Assegno mensile vitalizio per l’importo di €500,00, in luogo del minor importo di €258,23, per effetto della equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (vitalizio vittime del dovere);
- Speciale assegno vitalizio, per l’importo di €1.033,00, con decorrenza dal 02/05/1992;
- Incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e dell’indennità di fine rapporto, o altro trattamento equipollente;
- Aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buona uscita;
- Esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
- Diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli;
- Borse di studio esenti da imposizione fiscale;
- Esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia C e anche in favore dei famigliari;
- Assistenza psicologica a carico dello Stato;
- Esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici;
- Equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
La vittima ha diritto all’integrale risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.
Gli eredi delle Vittime del Dovere
Se il lavoratore dovesse morire a causa di patologie correlate all’uranio impoverito, le somme maturate spetteranno ai parenti più vicini, come segue:
- speciale elargizione di euro 200.000,00 una tantum divisa tra gli eredi legittimi;
- assegno vitalizio di euro 500, con l’equiparazione alle vittime del terrorismo per ognuno dei famigliari;
- speciale assegno vitalizio di euro 1033,00 mensili per ognuno dei famigliari.
Tuttavia si è sviluppata una controversia per quanto riguarda i diritti spettanti ai figli di vittime del dovere non a carico fiscale al momento del decesso.
Il Ministero della Difesa e gli altri Ministeri hanno negato a questi i diritti nel caso in cui la prestazione fosse stata erogata anche al coniuge.
L’appiglio è costituito dall’art. 6 della L. 466/1980. Tuttavia questo articolo fa riferimento alla sola speciale elargizione, come più volte è stato ribadito dall’Avv. Ezio Bonanni. La Corte di Appello di Genova, in funzione di Magistratura del lavoro, n. 575/2019, nell’accogliere le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni, ha ritenuto non applicabile l’art. 6 della L. 466/1980.
Tuttavia, la più recente giurisprudenza ha reso giustizia e ha aperto un nuovo possibile spiraglio per ottenere maggiore tutela per i figli non nel carico fiscale alla morte del congiunto. Si tratta dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, che dovranno adesso pronunciarsi sulla questione e fare luce sulla tematica.
Aggiornamenti sulla tutela degli orfani non a carico: sì all’assegno vitalizio
La giurisprudenza più recente ha superato l’automatica esclusione di questi soggetti dalle prestazioni, riconoscendo che il criterio del carico fiscale non può comprimere in modo irragionevole la funzione solidaristica delle norme. In particolare, è stato affermato il diritto degli orfani non a carico, anche in presenza del coniuge superstite, all’assegno vitalizio previsto dalla legge, pur restando ancora aperte alcune criticità sul pieno allineamento delle prestazioni rispetto ad altre categorie tutelate.
Si tratta di un avanzamento significativo, che riduce una storica disparità di trattamento e riafferma il principio secondo cui la protezione previdenziale deve essere collegata al sacrificio subito dalla vittima e dalla sua famiglia, non a criteri meramente formali.
SS.UU del 30 dicembre 2025
La sentenza delle Sezioni Unite civili n. 34713 del 30 dicembre 2025 ha chiarito che agli orfani non a carico spetta comunque l’assegno vitalizio mensile di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998, pari a 500 euro, rivalutabile e con decorrenza dalla data del decesso della vittima, affermando una lettura più coerente con la finalità solidaristica della normativa sulle vittime del dovere.
Resta tuttavia una criticità rilevante, perché lo speciale assegno vitalizio di cui alla legge n. 206/2004 continua a essere riconosciuto solo secondo l’ordine previsto dall’art. 6 della legge n. 466/1980, con esclusione degli orfani non a carico in presenza del coniuge. Ne deriva una tutela previdenziale ancora parziale e differenziata, che non realizza una piena equiparazione con il regime delle vittime del terrorismo e lascia aperti profili di possibile irragionevolezza costituzionale, oltre a problemi applicativi legati alla persistente resistenza delle amministrazioni nell’adeguarsi tempestivamente al nuovo indirizzo giurisprudenziale.
Vittime del dovere: intervista all’Avvocato Ezio Bonanni
Vedi l’intervista rilasciata dall’Avv. Ezio Bonanni al giornalista Luigi Abbate sul riconoscimento dei diritti dei figli delle Vittime del Dovere:

Nell’intervista Ezio Bonanni spiega come la sentenza delle Sezioni Unite del 30 dicembre 2025 costituisca un avanzamento decisivo. Non risolve però integralmente tutte le criticità del sistema di tutela degli orfani delle vittime del dovere. Le ragioni sono giuridiche, sistematiche e applicative. Eccole riassunte qui di seguito:
1. La tutela resta parziale sul piano previdenziale
La SS.UU. 34713/2025 riconosce agli orfani non a carico fiscale, in presenza del coniuge superstite, il diritto all’assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998, pari a 500 euro mensili, con decorrenza dalla data del decesso della vittima.
Tuttavia, non viene riconosciuto lo speciale assegno vitalizio (circa 1.033 euro mensili), che continua a essere limitato ai casi di assenza del coniuge o di figli fiscalmente a carico. Secondo Bonanni, questa distinzione non trova una giustificazione costituzionalmente adeguata, perché mantiene una disparità di trattamento tra orfani, pur in presenza del medesimo evento lesivo e del medesimo sacrificio imposto allo Stato.
2. Permane una frammentazione delle prestazioni
Il sistema continua a presentarsi frammentato e prevede una tutela previdenziale solo parziale per gli orfani non a carico. Si tratta di un’architettura che, seppur migliorata, continua a fondarsi su un criterio formale (il carico fiscale) che nulla ha a che vedere con la perdita del genitore e con la ratio solidaristica delle norme sulle vittime del dovere.
3. Il nodo dell’equiparazione con le vittime del terrorismo non è sciolto del tutto
La SS.UU. 34713/2025 si muove nella direzione della tutela equivalente a quella delle vittime del terrorismo, ma non completa l’equiparazione, perché per le vittime del terrorismo la tutela degli orfani non conosce le stesse limitazioni legate al carico fiscale. Di conseguenza, l’uguaglianza sostanziale resta incompiuta.
4. Restano aperti profili di possibile incostituzionalità
L’Avvocato Ezio Bonanni afferma che la distinzione residua potrebbe ancora violare:
- l’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza;
- l’articolo 38, in tema di tutela previdenziale;
- il principio di solidarietà che ispira l’intero impianto normativo sulle vittime del dovere.
Per questo motivo, non è escluso che la questione possa tornare davanti alla Corte di Cassazione o alla Corte costituzionale, soprattutto in relazione allo speciale assegno vitalizio.
5. La giurisprudenza amministrativa e l’azione delle amministrazioni non sono ancora allineate
L’Avvocato Ezio Bonanni sottolinea come la svolta giurisprudenziale non si sia ancora tradotta in una prassi amministrativa uniforme, mantenendo aperto il contenzioso. Infatti molte amministrazioni continuano a negare le prestazioni, costringendo gli orfani a nuovi ricorsi giudiziari.
L’impegno dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere prosegue, con l’obiettivo di ottenere una tutela piena, coerente con i principi costituzionali e con il valore del sacrificio compiuto dalle vittime del dovere e dalle loro famiglie.
La decisione della Corte d’Appello di Palermo e il superamento del requisito del carico fiscale
La Corte d’Appello di Palermo ha pronunciato una sentenza destinata ad avere effetti sistemici nella tutela degli orfani delle vittime del dovere, accogliendo l’appello di Fabio Barone e riformando la precedente decisione del Tribunale di Trapani. I giudici hanno stabilito che il requisito del carico fiscale non può costituire motivo ostativo al riconoscimento delle provvidenze previste dalla legge speciale, chiarendo che lo status di orfano di vittima del dovere è di per sé sufficiente a fondare il diritto alle prestazioni. In applicazione di questo principio, la Corte ha riconosciuto a Barone l’assegno vitalizio mensile di 500 euro con decorrenza dal novembre 2019, gli ulteriori benefici economici e previdenziali spettanti e ha imposto al Ministero dell’Interno l’aggiornamento della graduatoria nazionale, segnando un netto superamento di una prassi amministrativa ritenuta per anni discriminatoria.
Come evidenziato dall’Osservatorio Nazionale Amianto, la pronuncia palermitana rappresenta una concreta applicazione di quel principio di diritto e rafforza la tutela di centinaia di posizioni analoghe ancora pendenti.
L’avvocato Ezio Bonanni, legale di Barone, ha definito la sentenza «una vittoria di giustizia e di civiltà», auspicando che i ministeri competenti si adeguino rapidamente al nuovo indirizzo giurisprudenziale, ponendo fine a una discriminazione che ha inciso per anni sui diritti degli orfani dei servitori dello Stato.
