In questa guida parliamo del rgolamento REAC, un regolamento ambizioso che mette al centro la salute delle persone e dell’ambiente, senza dimenticare le esigenze dell’economia. Vediamo cos’è, come funziona, a cosa serve, vigilanza e controllo.
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Cos’è il REACH e perché è importante
Il Regolamento REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) è una normativa europea entrata in vigore nel 2007 con il Regolamento (CE) n. 1907/2006. Nonostante il suo nome tecnico e complesso, il suo obiettivo è semplice e concreto: proteggere la salute delle persone e dell’ambiente dai potenziali rischi derivanti dall’uso delle sostanze chimiche.
Questa normativa non si rivolge solo alle industrie, ma riguarda direttamente la vita quotidiana di ciascuno di noi. Le sostanze chimiche, infatti, non sono presenti solo nei laboratori o negli stabilimenti industriali, ma anche in oggetti di uso comune: detergenti, cosmetici, tessuti, giocattoli, mobili, vernici, inchiostri, profumi e molto altro.
Con il REACH, l’Unione Europea ha introdotto una delle regolamentazioni più ambiziose e complete al mondo in materia di sostanze chimiche, mirando non solo alla sicurezza, ma anche alla promozione dell’innovazione e al rafforzamento della competitività dell’industria europea.
Un cambio di responsabilità: tocca alle aziende garantire la sicurezza
Uno degli aspetti più innovativi del REACH è l’inversione dell’onere della prova. In passato, erano le autorità pubbliche a dover dimostrare che una sostanza fosse pericolosa. Con REACH, invece, sono le aziende produttrici o importatrici ad avere il dovere di dimostrare che le sostanze che usano o vendono siano sicure.
Ogni impresa che produce o importa una sostanza chimica nell’Unione Europea in quantità pari o superiore a 1 tonnellata all’anno è obbligata a raccogliere informazioni dettagliate sulle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche di quella sostanza. Tali informazioni devono essere trasmesse all’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, con sede a Helsinki.
In assenza di dati sufficienti o affidabili, le aziende devono anche eseguire test sperimentali, nel rispetto di criteri scientifici e di protezione degli animali, per dimostrare che la sostanza possa essere gestita in sicurezza lungo tutta la catena produttiva.
A cosa serve il REACH? Obiettivi e ambiti di applicazione
Il regolamento REACH ha tre obiettivi principali:
- tutelare la salute umana riducendo l’esposizione a sostanze pericolose.
- Proteggere l’ambiente dai danni causati da sostanze chimiche persistenti e tossiche.
- Favorire l’uso responsabile e sostenibile delle sostanze chimiche, spingendo le imprese a sviluppare alternative più sicure.
Il REACH si applica a tutte le sostanze chimiche, sia in forma pura che come componenti di miscele o articoli (cioè oggetti finiti). Questo significa che sono coinvolti non solo i produttori chimici, ma anche aziende tessili, aziende del mobile, imprese del settore automobilistico, agricolo, elettronico e molti altri comparti industriali.
Sono previste però alcune esenzioni, ad esempio per le sostanze già regolate da normative specifiche, come i medicinali, gli alimenti, i rifiuti, le sostanze radioattive o i prodotti fitosanitari.
I quattro pilastri del REACH: come funziona il sistema?
Il REACH si basa su quattro processi principali, che insieme costituiscono una vera e propria “rete di sicurezza” per l’uso delle sostanze chimiche in Europa.
1. Registrazione
La registrazione è il punto di partenza. Le aziende devono inviare all’ECHA una dichiarazione completa per ogni sostanza prodotta o importata in grandi quantità. Questo dossier deve contenere:
- informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche della sostanza;
- dati tossicologici ed ecotossicologici;
- scenari di esposizione e misure di gestione del rischio;
- indicazioni su come manipolare e smaltire la sostanza in sicurezza.
Senza questa registrazione, la sostanza non può essere venduta né usata nel territorio dell’Unione Europea.
2. Valutazione
Una volta ricevuti i dossier, l’ECHA e gli Stati membri verificano la qualità e la completezza delle informazioni fornite. In caso di dubbio, possono chiedere ulteriori studi o chiarimenti.
Inoltre, ogni anno vengono selezionate alcune sostanze particolarmente critiche per una valutazione approfondita, allo scopo di determinare se rappresentano un rischio inaccettabile per l’uomo o per l’ambiente.
3. Autorizzazione
Alcune sostanze, considerate estremamente pericolose, non possono essere usate liberamente. Sono inserite in una lista speciale (Allegato XIV del REACH) e il loro uso è consentito solo previa autorizzazione per applicazioni specifiche, con rigidi controlli. Si tratta ad esempio di:
- sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;
- sostanze molto persistenti e bioaccumulabili;
- interferenti endocrini (che alterano il sistema ormonale).
L’obiettivo di questa misura è quello di eliminare gradualmente queste sostanze o sostituirle con alternative più sicure, quando disponibili.
4. Restrizione
Infine, REACH prevede anche la possibilità di vietare o limitare l’uso di determinate sostanze o miscele che presentano rischi inaccettabili, soprattutto nei prodotti destinati ai consumatori. Le restrizioni (contenute nell’Allegato XVII) possono riguardare l’intero uso della sostanza o limitarne la presenza entro una certa soglia.
Chi è coinvolto dal REACH e come?
I soggetti direttamente coinvolti dal REACH sono:
- produttori e importatori di sostanze chimiche (pure o in miscele);
- utilizzatori a valle, cioè le aziende che impiegano tali sostanze nei propri processi produttivi;
- produttori e importatori di articoli, se i loro prodotti rilasciano sostanze o contengono sostanze soggette ad autorizzazione.
Questi soggetti devono garantire la tracciabilità, collaborare lungo la catena di fornitura, aggiornare le informazioni e adottare le misure di sicurezza indicate nei dossier.
Tuttavia, anche altri attori sono coinvolti in maniera indiretta, come:
- consumatori, che hanno diritto a essere informati sulla presenza di sostanze pericolose nei prodotti;
- laboratori di prova, che eseguono i test richiesti;
- centri di ricerca, associazioni di categoria e consulenti, che supportano le imprese nell’adempimento degli obblighi normativi.
Chi controlla e cosa succede se non si rispetta il REACH
In Italia, l’autorità nazionale competente per il REACH è il Ministero della Salute, che agisce in collaborazione con altri ministeri e con le Regioni e Province Autonome. Il Ministero coordina le attività di controllo e pubblica ogni anno un Piano Nazionale di Vigilanza, che stabilisce le priorità e le modalità operative dei controlli.
Le verifiche vengono svolte dagli enti territoriali e hanno l’obiettivo di controllare l’intera filiera delle sostanze, dalla produzione all’utilizzo finale, fino alla commercializzazione. Le ispezioni servono a garantire che tutte le prescrizioni del REACH vengano effettivamente rispettate.
In caso di violazioni, il Decreto Legislativo 133/2009 prevede sanzioni amministrative e penali. Le più gravi riguardano l’uso o la vendita di sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione senza il rispetto delle regole: in questi casi, si può arrivare anche alla denuncia penale.