Cos’è l’omicidio colposo? Quando si configura l’omicidio colposo? Come si differenzia da quello doloso e preterintenzionale? In questa guida scopriamo tutto sull’omicidio colposo e in particolare sulle aggravanti come nel caso di incidenti stradali e infortuni sul lavoro.
L’UPIDSA – Università Popolare Internazionale Diritto, Scienza e Ambiente APS si occupa di formare un personale tecnico specializzato in diritto risarcitorio con un particolare focus su ambiente e salute a 360°, compresa quella psicologica. I familiari delle vittime di terrorismo, di mobbing, di errore medico e di esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni che hanno causato malattia e la morte hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti. Oltre al risarcimento dei danni subiti personalmente.
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Cos’è l’omicidio colposo?
L’omicidio colposo è il reato commesso da chi cagiona la morte di un’altra persona, non intenzionalmente ma per colpa. Questa assenza di intenzionalità è ciò che lo distingue dall’omicidio doloso, anche detto volontario.
Il delitto, nel caso di omicidio colposo, si verifica infatti “a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” (art. 43 del c.p).
Questo reato è procedibile d’ufficio. Non è quindi necessaria una querela affinché la procura possa avviare un’azione penale, ma è sufficiente la semplice “notizia criminis”.
L’art 589 del codice penale prevede, per l’omicidio colposo, la pena base della reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Omicidio colposo e concorso di colpa
In caso di concorso di colpa non è esclusa la punibilità del reato di omicidio colposo. Il giudice potrà tenere conto della ripartizione delle colpe al fine di determinare la pena. Sulla base delle percentuale di concorso di colpa l’eventuale risarcimento del danno sarà ridotto in base alla percentuale.
Norme giuridiche
A disciplinare l’omicidio colposo è l’art. 589 c.p..
Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dal diritto alla vita della persona. Privare qualcuno del bene vita è considerato un fatto intollerabile che non può non avere conseguenze sul piano penale, anche se avvenuto per colpa e non per dolo.
L’art. 589 del c.p. recita:
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la reclusione è da due a sette anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.
Omicidio colposo: aggravanti
Se il reato di omicidio colposo è commesso a causa della violazione delle norme di prevenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro si configura un’aggravante. La pena detentiva in questo caso va dai 2 ai 7 anni. Se l’omicidio colposo è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena detentiva va dai 3 ai 10 anni.
In questi casi “nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici“.
Omicidio colposo stradale
L’omicidio colposo cagionato da incidente stradale merita un pragrafo a parte. Anche qui siamo al cospetto di un aggravante. A seguito dell’introduzione, nel codice penale, dell’articolo 589-bis ad opera della legge numero 41/2016, nel nostro ordinamento l’omicidio stradale rappresenta oggi un’ipotesi di reato autonoma rispetto all’omicidio colposo.
L’omicidio colposo stradale prevede la pena della reclusione da 2 a 7 anni per chi cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
La pena della reclusione va da 8 a 12 anni per chi commette l’omicidio colposo ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Sono poi previste pene particolarmente severe per i conducenti professionali di veicoli a motore.
L’art. stabilisce una riduzione della pena fino a metà se la morte non è conseguenza esclusiva dell’azione o dell’omissione del colpevole. Altresì dispone un aumento della pena se il conducente è privo di assicurazione, o non ha la patente di guida o gli è stata sospesa o revocata.
Colpa medica
La colpa medica si verifica ogni qualvolta non vengono rispettare le linee guida sanitarie dal medico curante o dalla struttura sanitaria. In alcuni casi l’imperizia, l’impudenza o la negligenza possono causare la morte del paziente, configurandosi come omicidio colposo.
Qualora nel corso dell’esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione si verifichi la morte del paziente, o se tale peggioramento era prevedibile e quindi evitabile, c’è responsabilità medica (Cass., sentenza n. 13328/15) ed omicidio colposo.
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Omicidio colposo: danno risarcibile
Come già accennato, il responsabile di omicidio colposo può essere chiamato a risarcire il danno subito ai superstiti della vittima. Gli eredi legittimi hanno diritto al risarcimento iure proprio, ovvero per i danni subiti in prima persona. A questo si aggiunge la facoltà di agire iure hereditas, ovvero per ottenere il risarcimento integrale dei danni spettanti al defunto.
Il risarcimento integrale dei danni comprende danno patrimoniale (da danno emergente, per esempio spese mediche e funerarie) e inon patrimoniale (danno biologico, morale, esistenziale e tanatologico).
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La prescrizione dell’azione civile
L’art. 2947 c.c. prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento danni si verifichi con il decorso del termine di 5 anni dal giorno dell’illecito.
La stessa norma al comma 2 prevede che il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. Attenzione però: lo stesso articolo al comma 3 chiarisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato (e in tal caso stiamo parlando appunto di un reato oltretutto perseguibile d’ufficio) e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
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Omicidio colposo e amianto
Le malattie amianto correlate sono patologie molto gravi, che spesse volte portano alla morte dei lavoratori esposti alle fibre di asbesto. In particolare, in caso di mesotelioma, la tutela legale passa quasi sempre agli eredi perché la malattia ha quasi sempre esito infausto.
Si parla di omicidio colposo per mesotelioma quando il datore di lavoro ha la colpa di non avere messo in atto tutte le condotte a sua disposizione per evitare l’esposizione dannosa a carico dei suoi dipendenti (leggi tutto su Onere della prova e risarcimento danni).
Qui potete sfogliare il Libro bianco delle morti di amianto in Italia.
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