Una nuova direttiva sull’amianto, approvata dal Parlamento Europeo, stabilisce misure più restrittive per proteggere i lavoratori dai rischi legati all’esposizione al killer silente
Contents
- 1 Nuova direttiva per la tutela degli esposti: tutte le novità
- 2 Cosa stabiliva la vecchia direttiva?
- 3 Cosa prevede la nuova direttiva?
- 4 Un aiuto dalla tecnologia
- 5 Lotta all’esposizione all’amianto
- 6 Nuova direttiva: la “salute in tutte le politiche”
- 7 Orientamenti e aggiornamenti periodici
- 8 Alcune modifiche alla Direttiva 2009/148/C
- 9 Altre modifiche alla Direttiva 2009/148/CE
- 10 Amianto: risoluzione del Parlamento Europeo accolta con favore dall’ ONA
Nuova direttiva per la tutela degli esposti: tutte le novità
Nuova direttiva da Bruxelles. Giorno 11 ottobre 2023 è stata approvata in via definitiva (614 voti a favore, 2 contrari, 2 astenuti) una nuova direttiva (UE) che apporta significative modifiche alla Direttiva 2009/148/CE, concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto in ambito professionale.
Si tratta di un passo fondamentale verso una maggiore tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori europei.
La Direttiva del 2009 infatti, pur costituendo un baluardo cruciale nella protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto, richiedeva un aggiornamento per garantire standard ancora più elevati. Tale necessità è derivata dalle recenti scoperte scientifiche, dalle migliori pratiche industriali e tecnologie disponibili per la gestione sicura dell’amianto.
Cosa stabiliva la vecchia direttiva?
La direttiva 2009/148/CE aveva permesso agli Stati membri di garantire l’applicazione uniforme delle prescrizioni minime, stabilendo così un livello omogeneo di protezione per i lavoratori in ambito europeo.
Nello specifico stabiliva che: “nessun lavoratore deve esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0, 1 fibre per cm3.
Qualora venga superato tale limite, i lavori devono essere immediatamente sospesi finché non vengono prese ulteriori misure per proteggere i lavoratori, tra cui”:
- rendere disponibili dispositivi di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale;
- affiggere cartelli per segnalare il superamento del valore limite;
- evitare la dispersione della polvere prodotta dall’amianto al di fuori dei luoghi dei lavori;
- consultare i lavoratori prima di procedere a tali attività.
In aggiunta aveva concesso agli Stati membri la facoltà di adottare normative più severe, se lo avessero ritenuto necessario.
Cosa prevede la nuova direttiva?
L’approvazione della nuova direttiva segna un significativo passo avanti nel rafforzamento della sicurezza sul posto di lavoro, garantendo che i lavoratori siano adeguatamente protetti dai pericoli connessi all’amianto.
In primo luogo, essa prevede la riduzione degli attuali limiti di esposizione alle fibre di asbesto con il limite obbligatorio di esposizione professionale (Oel) che si abbassa fino a dieci volte rispetto alla vecchia normativa: da da 0,1 a 0,01 fibre di amianto per centimetro cubo (cm³).
“Considerando l’importanza delle perizie scientifiche e la necessità di un approccio bilanciato che garantisca la massima protezione dei lavoratori nell’Unione, è opportuno stabilire nuovi valori limite. A seconda del metodo di misurazione delle fibre adottato in ciascuno Stato membro, si suggerisce un valore di 0,002 fibre per cm3 quando si considerano fibre con larghezza tra 0,2 e 3 micrometri, o di 0,01 fibre per cm3 quando si includono anche fibre più sottili, con una misurazione basata su una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore”- si legge.
La nuova soglia entrerà in vigore immediatamente, senza un periodo di transizione.
Oltre alla revisione delle prescrizioni di base, la direttiva delinea anche procedure e protocolli migliorativi per la gestione dell’amianto nelle diverse fasi del ciclo produttivo, trovando applicazione in un’ampia gamma di attività, che comprendono lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, gestione dei rifiuti, bonifiche, attività estrattive e interventi antincendio.
Per monitorare al meglio la presenza del patogeno si preleveranno campioni a intervalli regolari, durante specifiche fasi operative, in situazioni realistiche e rappresentative in cui i lavoratori sono effettivamente esposti alla polvere di amianto. Questo assicurerà una valutazione accurata del rischio e un’adeguata protezione.
Questo può includere l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, come l’aspirazione delle polveri alla fonte e la decontaminazione dei locali.
Altro punto su cui si insisterà è quello della sorveglianza sanitaria.
La protezione della salute dei lavoratori esposti all’amianto richiede infatti misure preventive solide e un impegno duraturo da parte degli Stati membri per la sorveglianza medica.
L’Unione Europea, assumendo altresì un ruolo di guida nel contesto internazionale, si impegnerà a collaborare attivamente con altre organizzazioni globali e Paesi terzi per ottenere un divieto globale dell’uso dell’amianto.
Un aiuto dalla tecnologia
Per la misurazione delle fibre di amianto sarà previsto l’utilizzo di metodi analitici basati essenzialmente sulla microscopia elettronica a scansione (SEM).
Parliamo di uno strumento dotato di grande potere risolutivo, fondamentale non solo per osservare anche le fibre molto piccole (<0.2 µm) ma che permette altresì di identificare univocamente la tipologia di amianto, dato che il patogeno possiede uno spettro caratteristico (crisotilo, amosite, tremolite etc.)
Questo metodo consentirà la rilevazione delle fibre più sottili, aprendo la strada a una migliore valutazione e gestione dei rischi.
Entro massimo sei anni dell’entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno adottare tale tecnologia. Ciò contribuirà a implementare misure preventive più efficaci e a raccogliere nuovi dati sull’esposizione.
L’esperienza accumulata sarà preziosa per valutare la fattibilità di ulteriori riduzioni dei valori limite in futuro.
In definitiva, con la nuova direttiva si intendono attuare misure più stringenti, anche perché non è possibile stabilire alcuna soglia di sicurezza relativa all’esposizione al patogeno.
Ma perché è così importante dire no all’amianto?
Lotta all’esposizione all’amianto
L’amianto è stato classificato come una sostanza cancerogena di categoria 1A, secondo le disposizioni dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le statistiche europee sulle malattie professionali rivelano che ben il 78% dei tumori professionali riconosciuti negli Stati membri sono direttamente connessi all’esposizione al killer silente.
Le sottilissime fibre, se inalate o ingerite provocano infatti malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone.
In aggiunta, a causa dei lunghi tempi di latenza, i primi segni di queste malattie possono manifestarsi anche dopo 30 anni dall’esposizione, spesso portando a decessi correlati al lavoro.
Per fermare l’ecatombe, si è provveduto alla sua messa al bando (in Italia con la legge 275/92), tuttavia il minerale continua a essere presente in svariati settori economici e in alcune strutture, specialmente negli edifici costruiti prima del divieto (anche scuole o caserme, cantieri navali o mezzi militari).
Ciò può comportare l’esposizione sia professionale sia non professionale, se i materiali contenenti amianto vengono disturbati o danneggiati.
Evitare l’esposizione all’amianto, in ogni sua forma, rimane dunque un obiettivo di primaria importanza.
Esposizione primaria e secondaria
L’esposizione all’amianto può manifestarsi in diverse forme, non necessariamente riconducibili a una manipolazione diretta del materiale.
Vi sono infatti due tipi di esposizione: quella primaria e quella secondaria.
Esposizione primaria: coinvolge i lavoratori che operano nelle vicinanze di un ambiente in cui si manipolano materiali contenenti amianto o in locali in cui questi materiali stessi si stanno deteriorando.
Va da sé che i lavoratori possono essere esposti all’amianto senza essere direttamente coinvolti nella manipolazione di tali materiali.
L’esposizione secondaria: rientrano in questa categorie quelle persone che possono entrare in contatto con le fibre di amianto portate a casa dai familiari esposti professionalmente, spesso tramite indumenti o capelli.
Entrambe queste forme di esposizione possono avere impatti significativi sulla salute.
Nuova direttiva: la “salute in tutte le politiche”
La tutela della salute dei lavoratori dall’esposizione all’amianto va ben oltre una mera questione di sicurezza sul lavoro.
Si inserisce infatti nell’ambito della strategia più ampia della “salute in tutte le politiche“, che coinvolge numerose attività dell’Unione Europea, in particolare, il settore ambientale.
La direttiva, dunque, non solo mira a proteggere i lavoratori, ma contribuisce anche a promuovere una visione olistica della salute e del benessere dell’uomo e dell’ambiente.
Migliorare la tutela dei lavoratori esposti all’amianto assume in sintesi un ruolo di rilevanza strategica nel contesto della transizione verde e nell’attuazione del Green Deal europeo.
Nel contesto dell’ambiziosa “ondata di ristrutturazioni per l’Europa”, volta a promuovere la decarbonizzazione degli edifici, combattere la povertà energetica e rafforzare la sovranità dell’Unione tramite l’efficienza energetica (che potrebbe portare alla ristrutturazione di 35 milioni di edifici entro il 2030), è di vitale importanza che la rimozione e lo smaltimento sicuro dei materiali contenenti amianto siano considerati una priorità.
Misure come la riparazione, la manutenzione, l’incapsulamento o la sigillatura, pur essendo pratiche valide in alcune circostanze, potrebbero comportare il posticipo della rimozione, prolungando così il rischio di esposizione per i lavoratori. Di conseguenza, i datori di lavoro, quando valutano l’opportunità di un’attività che può comportare esposizione all’amianto o a materiali contenenti amianto, dovrebbero privilegiare, ove possibile e vantaggioso per la protezione dei lavoratori, la rimozione totale dell’amianto rispetto ad altre forme di manipolazione. Da qui la necessità di stabilire dei requisiti di formazione, inclusi standard specifici per i lavoratori delle imprese specializzate nella rimozione dell’amianto.
Orientamenti e aggiornamenti periodici
La Commissione, in collaborazione con il CCSS, deve fornire orientamenti entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva per facilitarne l’attuazione. Questi orientamenti devono includere soluzioni specifiche per settore e indicare come dare priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manipolazione. Dovrebbero essere soggetti a revisione ogni cinque anni per tener conto degli sviluppi tecnologici e scientifici.
Alcune modifiche alla Direttiva 2009/148/C
Articolo 1, Paragrafo 1: aggiunta di un comma che stabilisce che, quando la direttiva 2004/37/CE offre maggiori benefici per la salute e sicurezza dei lavoratori, si applicheranno le disposizioni di quest’ultima;
Articolo 2: sostituzione dell’articolo 2 con una definizione più dettagliata del termine “amianto”, che elenca i tipi specifici di silicati fibrosi classificati come sostanze cancerogene di categoria 1°;
Articolo 3: modifica dell’articolo 3 per chiarire il processo di valutazione del rischio di esposizione alla polvere di amianto o materiali contenenti amianto e l’importanza di dare priorità alla rimozione rispetto ad altre forme di manipolazione;
Articolo 4, paragrafo 3: sostituzione del secondo comma per specificare i requisiti minimi che devono essere inclusi nelle notifiche relative ai lavori che coinvolgono amianto;
Articolo 6: viene completamente sostituito con una nuova versione. Questo articolo stabilisce le misure specifiche che devono essere adottate per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto sul luogo di lavoro;
Articolo 6, punto b bis: aggiunta di una nuova misura che prevede una procedura di decontaminazione adeguata per i lavoratori;
Articolo 6, punto b ter: Aggiunta di una nuova misura che riguarda la protezione dei lavoratori in ambienti chiusi;
Articolo 6, punto e: specifica le procedure per la raccolta e la rimozione dei residui che contengono amianto dal luogo di lavoro.
Altre modifiche alla Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7, punto a e b: viene completamente sostituito con nuovi paragrafi. Si stabilisce che la misurazione delle fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro deve essere effettuata regolarmente durante fasi operative specifiche e deve riflettere l’esposizione personale del lavoratore;
Articolo 7, punto c: viene completamente sostituito con un nuovo paragrafo che specifica che la misurazione delle fibre di amianto deve essere effettuata utilizzando la microscopia elettronica o metodi alternativi che forniscano risultati equivalenti o più accurati;
Articolo 7, punto d: aggiunta di un nuovo paragrafo che stabilisce i criteri per considerare le fibre di amianto ai fini delle misurazioni;
Articolo 8, punto 1: specifica la concentrazione massima di fibre di amianto consentita nell’aria per un periodo di otto ore;
Articolo 8, punto 2: introduce nuovi valori limite per l’esposizione a fibre di amianto nell’aria, che entreranno in vigore dopo sei anni dalla data di entrata in vigore della direttiva modificata;
Articolo 10, punto a: aggiunta di nuove disposizioni riguardanti la cessazione immediata dei lavori in caso di superamento del valore limite di esposizione all’amianto;
Articolo 10, punto b: introduce nuove disposizioni per la limitazione dell’uso permanente di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie
Articolo 11: introduce nuove disposizioni riguardanti l’individuazione dei materiali contenenti amianto prima di intraprendere lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto dell’amianto negli Stati membri;
Articolo 12: modifica le disposizioni per le attività ad alto rischio di esposizione all’amianto, come lavori di demolizione o rimozione. Si stabiliscono misure specifiche per garantire la sicurezza dei lavoratori durante tali attività;
Articolo 13: modifica le disposizioni riguardanti le verifiche al termine dei lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, richiedendo che sia accertata l’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro prima della ripresa di altre attività;
Articolo 14: elimina il paragrafo 1 che riguardava specifiche deroghe alle misure preventive;
Articolo 15: sostituisce completamente l’articolo, stabilendo che le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell’amianto devono ottenere un’autorizzazione dall’autorità competente e fornire prove di conformità alle norme di sicurezza e di formazione;
Articolo 18 quater: introduce una nuova disposizione che prevede una valutazione periodica da parte della Commissione europea per aggiornare l’elenco dei silicati fibrosi e considerare ulteriori misure per proteggere dai rischi di esposizione all’amianto sul luogo di lavoro;
Articolo 19: elimina il paragrafo 1 che riguardava specifiche deroghe alle disposizioni sulla formazione;
Articolo 21: sostituisce completamente l’articolo, richiedendo agli Stati membri di tenere un registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all’amianto;
Articolo 22 bis: introduce una nuova disposizione che prevede una valutazione della fattibilità di ulteriori abbassamenti dei valori limite per l’esposizione all’amianto e fornisce supporto tecnico ai datori di lavoro per conformarsi alla direttiva.
Amianto: risoluzione del Parlamento Europeo accolta con favore dall’ ONA
“Finalmente il Parlamento Europeo ha preso atto dell’epidemia di malattie asbesto correlate”, commenta l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Come non dare importanza all’ecatombe di lavoratori, dal momento che il 78% delle malattie professionali, in Europa, è causato dall’asbesto.
La direttiva insomma sposa le tesi- mantra dell’Osservatorio Nazionale Amianto: ‘abbassare il livello a 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, o a 0,01 fibre di amianto per cm³, incluse le fibre sottili’. Così le modifiche alla direttiva comunitaria in materia di amianto.
In definitiva, ciò che da tempo tempo era stato dimostrato dall’Avv. Ezio Bonanni (ribadito nel ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo [agosto 2008]), trova fondamento.
“In questo modo, è lo stesso impianto della normativa comunitaria a subire una radicale trasformazione, per la “protezione dei lavoratori dell’amianto”. Solo in via nominale, possiamo ora richiamare la vecchia direttiva 477/83/CEE, e la prima stesura della 149/2009/CE.”-prosegue il legale.
Via libera dunque al nuovo percorso della legislazione comunitaria, dopo la risoluzione del Parlamento Europeo (ottobre 2021). Infatti, proprio l’articolo 168 TFUE protegge la salute, e così le ulteriori tutele di cui agli artt. 153 e 156 TFUE, contro gli infortuni e le malattie professionali. Anche con riferimento all’art. 191 TFUE, circa la tutela dell’ambiente, proprio la legislazione comunitaria costituisce il primo presupposto per la tutela rispetto al rischio amianto. In ogni caso non si può sorvolare sul principio di precauzione che impone di rimuovere qualsiasi rischio potenziale.