Come funziona la legge 104/92? Come accedere ai benefici e diritti della 104? In questa guida scopriamo tutto sulla La legge n. 104 del 5 febbraio 1992, sulle agevolazioni fiscali, i permessi lavorativi retribuiti e tutti i bnefici normati dalla legge.

Questa legge delinea le misure a tutela delle persone con disabilità e dei familiari che gli prestano assistenza. Lo scopo è quello di rimuovere le cause invalidanti, promuovere l’autonomia, la socializzazione e l’integrazione, anche dal punto di vista lavorativo, in altre parole, la piena realizzazione della persona disabile.

L’UPIDSA – Università Popolare Internazionale Diritto, Scienza e Ambiente APS si occupa di formazione in ambito di diritto alla salute, prevenzione e diritto risarcitorio con un focus particolare sulla salute psicologica e sull’ambiente.

La Legge 104 si occupa di prevenzione, riabilitazione e diagnosi precoce e garantisce la salute, intesa sulla base della definizione data dall’OMS, non solo come mera assenza di malattia, ma come benessere fisico e psicologico.

Legge 104/92

Contents

La legge 104/92: come funziona?

Come già detto, la legge quadro 104 del 5 febbraio 1992 prevede numerose misure per soggetti con disabilità e a favore dei familiari che prestano assistenza.

Lo scopo della Legge 104/92 è quello di promuovere la dignità umana, la libertà e l’autonomia della persona handicappata, così come la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro e nella società in genere.

La finalità è anche quella di prevenire e rimuovere le cause invalidanti che non rendono possibile la piena realizzazione della persona. Lo scopo è il raggiungimento della massima autonomia compatibile con l’handicap e la completa realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.

Il recupero funzionale e sociale di una persona con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali va perseguito così come devono essere assicurate le cure e le prestazioni per la prevenzione.

Promuove l’eliminazione di ogni forma di emarginazione e di esclusione.

Secondo l’articolo 3 della Costituzione, infatti, ogni cittadino è uguale a prescindere dal suo stato di salute ed è compito delle istituzioni rimuovere qualsiasi ostacolo che si oppone alla piena realizzazione della persona sotto il profilo scolastico, lavorativo e sociale. Per questo ogni forma di discriminazione e di esclusione non è accettabile agli occhi del legislatore.

A chi si rivolge la 104/92?

A chi si rivolge la Legge 104/92? La 104/92 si rivolge alla persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che ne riduce le capacità di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare uno svantaggio sociale e di emarginazione.

Si tratta di una legge perfettamente inclusiva perché si applica a qualunque soggetto con disabilità presente sul territorio nazionale e ai suoi familiari, che siano stranieri, apolidi, residenti o domicialiati.

Come fare domanda per la 104?

Come fare domanda per la Legge 104/92? Per avere accesso alle agevolazioni normate dalla legge 104/92 è necessario seguire un iter di richiesta. Il primo passo è l’accertamento dell’handicap attraverso la visita presso un medico abilitato che rilascerà un codice utile per presentare la domanda telematica all’INPS.

Segue la convocazione per la visita INPS, cui fa seguito un verbale che verrà in seguito validato e inviato al paziente presso il domicilio e che rigetterà o accetterà la domanda.

Qui di seguito vediamo come funziona esattamente tutto il procedimento per fare domanda per l’accesso alla 104/92.

Accertamento dell’handicap

L’accertamento dell’handicap, degli interventi necessari e della capacità complessiva residua, sono effettuati dall’unità sanitaria locale mediante commissioni mediche.

La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore) all’INPS territorialmente competente.

Prima di tutto, come già accennato, bisogna rivolgersi a un medico abilitato alla compilazione telematica del cosiddetto “certificato medico introduttivo”, che attesta la patologia invalidante. L’elenco dei medici certificatori accreditati è presente sul sito web dell’INPS ( www.inps.it).

Il medico compila questo documento su supporto informatico e consegna al paziente:

  • Un codice che il sistema automaticamente genera.
  • Copia del certificato firmato in originale.

A questo punto il paziente, o chi per lui, può compilare la domanda telematicamente, cui va allegato il certificato firmato in originale. Il certificato è valido per 30 giorni, dopodiché scade e va richiesto nuovamente per effettuare la domanda.

Come compilare la domanda per la 104?

Come compilare la domanda per la 104/92? Una volta ottenuto il certificato introduttivo, la domanda può essere compilata e presentata solo per via telematica, usufruendo del PIN INPS.

I cittadini possono richiedere il codice PIN direttamente sul sito INPS oppure tramite il Contact Center INPS (numero gratuito 803164).

Durante la procedura è necessario inserire il numero del certificato introduttivo rilasciato dal medico.

Alla domanda bisogna allegare la certificazione medica che attesta le singole patologie ed, eventualmente, la documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche (cartelle cliniche ed eventuali referti medici).

La ricevuta e la convocazione per la visita

Al termine della trasmissione della domanda per la Legge 104/92, viene generata automaticamente una ricevuta che contiene il protocollo e la data di presentazione della domanda.

A questo punto il sistema propone un ventaglio di date per la visita presso la Commissione dell’ASL. Una volta raggiunto l’accordo per la data della visita, sul sito appare l’invito alla visita, che viene anche inviato a mezzo raccomandata con avviso di ritorno e all’indirizzo di posta elettronica, che era stato eventualmente comunicato.

Nella convocazione viene specificato che:

  • il richiedente può farsi assistere da medico di sua fiducia.
  • Laddove il richiedente non si possa presentare può fissare una nuova visita sempre tramite la stessa procedura.
  • Disertare per due volte la visita equivale a rinuncia.

Visita domiciliare per la Legge 104/92

Se il richiedente non potesse muoversi è il medico curante che ne deve certificare l’intrasportabilità. Sta al Presidente della Commissione ASL accettare la domanda. In questo caso la visita INPS ci sarà la visita domiciliare.

La visita e il relativo verbale

Il richiedente deve presentarsi alla visita nella data fissata, portando con sé un documento di identità, il certificato medico firmato in originale e tutta la documentazione sanitaria in suo possesso.¨

La Commissione dell’Azienda ASL è integrata con un medico dell’INPS. Come già detto, il richiedente, inoltre, può farsi assistere da un medico di fiducia.

Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico, che riporta l’esito della visita stessa, i codici nosologici internazionali (sistema di classificazione delle malattie e dei traumatismi) e l’eventuale indicazione di patologie che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.

Il verbale che esprime il giudizio di accoglimento o di rifiuto della Commissione sarà validato dall’INPS, e in seguito inviato al domicilio del richiedente.

Se il verbale prevede l’erogazione di benefici economici, il richiedente deve integrare (sempre per via telematica) la domanda con specifici dati (come reddito personale, eventuale ricovero a carico dello stato, eccetera). In questa fase è consigliabile farsi assistere da personale esperto.

Ricorsi

Se la Commissione non fissa la visita entro tre mesi, si può ricorrere tramite diffida all’Assessorato regionale competente che fissa la visita entro 270 gg dalla domanda. Se nuovamente non succede nulla si può ricorrere al giudice ordinario.

Se si vuole ricorrere contro il verbale lo si può fare entro sei mesi presso il giudice ordinario. Il ricorso può essere effettuato con l’assistenza di un legale. UPIDSA forma un personale in grado di assistere i richiedenti in tutte le fasi dell’iter di richiesta di accesso alla 104/92.

Seguendo la stessa procedura sin qui illustrata, si può presentare domanda volta a riconoscere l’aggravarsi delle condizioni del richiedente.

Tutte le tutele della Legge 104

La L.104/92 ha lo scopo di garantire la rimozione delle cause invalidanti, ossia quelle che provocano le minorazioni (fisiche, psichiche o sensoriali), la promozione dell’autonomia individuale e la realizzazione dell’integrazione sociale.

Qui di seguito elenchiamo tutti i mezzi e le tutele della legge 104/92 che mette in campo per perseguire le sue finalità:

  • ricerca scientifica in tutti i settori pertinenti;
  • prevenzione, diagnosi e terapia precoce delle minorazioni;
  • informazione continua alle famiglie;
  • coinvolgimento della famiglia nelle scelte degli interventi;
  • sostegno anche psicologico alla famiglia;
  • garanzia della scelta degli interventi più idonei;
  • promozione del superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale attraverso una serie di tutele.

Prevenzione, diagnosi precoce e riabilitazione

Con il termine di Riabilitazione si intendono tutti gli interventi specialistici e multidisciplinari che mirano al pieno o al massimo recupero possibile delle funzioni che una malattia ha interrotto o ridotto temporaneamente o definitivamente.

Ha lo scopo di potenziare le capacità  residue della persona, di compensare le capacità  perdute, di favorire l’integrazione sociale.

Gli interventi riabilitativi secondo la Legge 104/92 possono essere erogati da:

  • ULSS
  • Servizi privati convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale
  • Privati non convenzionati
  • Comune o cooperative (per consulenze scolastiche, sociali, lavorative).

La prevenzione si occupa di prevenire le cause di disabilità e di prevenire l’aggravarsi delle condizioni del paziente. La diagnosi permette di avere accesso a tutte le tutele.

Inserimento e integrazione sociale

La promozione dell’integrazione sociale si realizza grazie ad una lunga serie d’interventi di natura socio-psico-pedagogica, tutti previsti dalla Legge 104/92.

Includono servizi di aiuto personale, abbattimento di barriere architettoniche, diritto all’informazione e diritto allo studio, adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali, piena integrazione nel mondo del lavoro, totale accessibilità dei mezzi di trasporto pubblici e privati, affidamento e inserimento presso persone e nuclei familiari, organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali, istituzione e adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, organizzazione e realizzazione di attività extrascolastiche.

Servizio di aiuto personale

Comuni e unità sanitarie locali possono istituire questo tipo di servizio/assistenza personale per i cittadini che si trovano in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale, che non può essere gestita con i supporti e servizi ordinari. Questo tipo di servizio/assistenza, previsto dalle Legge 104/92, è volto a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione. Inoltre, questo tipo di servizio può essere integrato con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari già disponibili sul territorio usufruendo di servizi civili e volontari.

Purtroppo è specificato che questo tipo di servizio viene erogato “nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio”. Quindi pur essendo indispensabile viene condizionato da vincoli di bilancio.

Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità

I singoli comuni o qualsiasi forma di loro aggregazione possono, come previsto dalla legge n° 142 dell’8 giugno 1990, dare vita con le proprie risorse ordinarie di bilancio a comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

Soggiorno all’estero per cure

Nel caso in cui un paziente debba recarsi all’estero per effettuare cure specifiche che non prevedono il ricovero ospedaliero, le spese sostenute per sé e per l’accompagnatore per il soggiorno all’estero possono essere rimborsate. Questo a condizione che ci sia una preventiva autorizzazione, secondo la Legge 104/92.

Diritto all’educazione e all’istruzione

La Legge 104/92 garantisce il diritto all’istruzione, dalla scuola materna fino all’università. Tale diritto non è messo in discussione da eventuali deficit di apprendimento.

Per ogni disabile viene delineato un profilo dinamico-funzionale, che, sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell’alunno, specifica quali difficoltà incontra nell’apprendimento. Inoltre al contempo rileva le possibilità di recupero e le capacità individuali, che devono essere sostenute e rafforzate. Sulla base di tale profilo è formulato un piano educativo individualizzato. I genitori partecipano a tutto il processo.

Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica

In tutte le sedi competenti (uffici scolastici provinciali, circoli didattici, istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado) sono istituiti appositi gruppi di lavoro. Secondo la Legge 104/92 questi hanno il compito di collaborare nelle attività organizzate per l’integrazione degli alunni con difficoltà di apprendimento.

Valutazione del rendimento e prove d’esame

Nel piano indicativo individualizzato sono specificate le materie per le quali sono stati adottati criteri didattici particolari e le eventuali attività integrative e di sostegno.

Per quanto concerne gli esami per valutare il rendimento dello studente, secondo la Legge 104/92, si valuteranno i progressi dell’alunno rispetto al livello di partenza.

Nella scuola secondaria di secondo grado sono consentite prove d’esame equivalenti e tempi più lunghi per le prove scritte. L’alunno, inoltre, si potrà avvalere del supporto di assistenti per l’autonomia e la comunicazione e potrà utilizzare gli ausili necessari.

Per le prove universitarie, previo accordo con il docente, sono previste prove equivalenti, tempi più lunghi e mezzi tecnici.

Anche nella formazione professionale gli alunni disabili devono poter seguire un piano educativo individualizzato. Questo nel caso in cui non possano seguire i normali metodi di apprendimento.

Purtroppo bisogna sottolineare che in Italia però sono poche le scuole speciali dedicate ad alunni con problematiche sanitarie complesse. Ma la legge obbliga tutte le scuole pubbliche e private ad accettare l’iscrizione degli alunni con disabilità. Se è vero che l’esperienza italiana rappresenta un’eccellenza, le risorse dedicate alle attività di sostegno e di integrazione degli alunni con disabilità nella scuola appaiono spesso inadeguate.

Nell’anno scolastico 2010-2011 circa il 10% delle famiglie degli alunni con disabilità ha presentato un ricorso al Tribunale civile o al Tribunale amministrativo regionale per ottenere un aumento delle ore di sostegno.

Integrazione lavorativa

Soltanto enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni e organizzazioni di volontariato possono svolgere attività di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone handicappate. Per svolgere tali attività è prevista l’iscrizione ad apposito albo regionale, che avviene sole se si è in possesso di specificati requisiti.

Facoltà delle Regioni è stabilire specifiche agevolazioni per le persone handicappate per recarsi al lavoro o svolgere un’attività lavorativa autonoma. E ancora stabilire incentivi, agevolazioni e contributi per i datori di lavoro che assumono disabili o adattano l’ambiente lavorativo.

Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio

Oltre alla minorazione fisica o psichica, anche la capacità lavorativa e relazionale della persona portatrice di handicap devono essere tenute in debita considerazione ai fini del suo inserimento lavorativo.

Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni

Secondo la Legge 104/92, in funzione del proprio handicap, il candidato può usufruire degli ausili e dei tempi aggiuntivi a lui necessari, specificati dallo stesso candidato nella sua domanda di partecipazione.

Precedenza nell’assegnazione della sede

La persona con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con le minorazioni di cui alle categorie prima, seconda e terza della tabella A di cui alla legge 10 agosto 1950, n°648, vincitrice di concorso pubblico ha la priorità nella scelta della sede.

Rimozione di ostacoli per l’esercizio delle attività sportive, turistiche e ricreative

Regioni, comuni, consorzi di comuni, Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e impianti di balneazione sono tenuti a rimuovere ogni ostacolo nelle attività sportive, turistiche e ricreative, in accordo alle Legge 104/92.

In particolare per la balneazione concessioni o rinnovi demaniali sono condizionati dalla fruibilità da parte di persone handicappate. Identica situazione per concessioni e rinnovi autostradali. La discriminazione è punita secondo la legge.

Accesso all’informazione e alla comunicazione

Per quanto riguarda informazione e comunicazione, secondo la Legge 104/92 è compito del ministro delle poste e telecomunicazioni rendere i servizi radiotelevisivi e telefonici accessibili anche ai portatori di handicap.

Mobilità e trasporti collettivi secondo la Legge 104/92

E’ compito delle Regioni disciplinare come i Comuni provvedono affinché le persone con handicap possano muoversi liberamente sul territorio di competenza esattamente come un normodotato.

Laddove i servizi pubblici opportunamente adattati non dovessero arrivare i comuni devono predisporre apposite soluzioni alternative. Per chi non sia in grado di servirsi dei mezzi pubblici è necessario predisporre mezzii di trasporto individuali.

Anche qui gli interventi devono purtroppo tenere conto delle risorse disponibili secondo la Legge 104/92.

Agevolazioni per i trasporti individuali

Secondo la Legge 104/92 le unità sanitarie locali contribuiscono per il 20% alla spesa sostenuta per la modifica dei dispositivi di guida dei veicoli di persone titolari di patente speciale. A questo si aggiunge l’iva agevolata al 4% per l’acquisto dell’autovettura. Inoltre, si può detrarre dalla denuncia dei redditi il 19% della spesa sostenuta. Il pagamento del bollo auto è esentato così come le tasse di trascrizione.

Possono fruire delle agevolazioni le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva (solo se certificati gravi e con indennità di accompagnamento), o disabilità sensoriale (ciechi e sordomuti) e i familiari purché il disabili sia fiscalmente a carico.

Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate

I comuni riservano appositi spazi ai veicoli delle persone handicappate, indipendentemente che siano gestiti direttamente o dati in concessione.

Esercizio del diritto di voto

Ogni comune organizza servizi di trasporto pubblico per permettere alle persone handicappate di raggiungere il proprio seggio elettorale.

Le Unità sanitarie locali nei 3 giorni precedenti al voto mettono a disposizione un adeguato numero di medici per le certificazioni previste dalla norma (certificati di accompagnamento e attestazione medica).

Se il portatore di handicap è impossibilitato ad esercitare il voto in autonomia può essere accompagnato in cabina da persona di sua fiducia purché iscritta alle liste elettorali.

Alloggi per disabili

I disabili gravi, o con ridotta o nulla capacità motoria, e, ovviamente, la loro famiglia possono fruire di finanziamenti per la realizzazione di alloggi che siano adatti al loro handicap. Il CER può assegnare i fondi ai comuni, agli istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi o, in alternativa, agli enti ed istituti statali, assicurativi e bancari che agiscono nell’ambito dell’edilizia abitativa per l’adattamento di alloggi di loro proprietà, che verranno dati in locazione a disabili gravi o con ridotta o nulla capacità motoria o alle loro famiglie.

Tutte le agevolazioni fiscali della 104/92

Tra i mezzi messi a disposizione dalla legge per garantire la completa realizzazione della persona disabile, l’integrazione nella società e la riduzione delle cause invalidanti ci sono anche le agevolazioni fiscali.

Quanto previsto originariamente dalla legge 104/92 è stato successivamente modificato dalla legge 473/94.

I familiari a carico possono essere detratti dall’IRPEF così come le spese mediche generiche e di assistenza specifica. L’IVA agevolata al 4% per l’acquisto dei mezzi per sollevare la persona o utilizzati per la sua deambulazione. IVA agevolata e detrazione d’imposta, come già detto, sono anche previste per l’acquisto dell’auto. Ricapitolando, elenchiamo tutte le agevolazioni fiscali previste:

  • Detrazione per l’acquisto di veicoli: detrazione IRPEF 19 per cento sul costo del veicolo (fino a 18.057,99 euro), IVA 4 per cento sull’acquisto del veicolo; esenzione dal pagamento del bollo; esonero dell’imposta di trascrizione per i passaggi di proprietà.
  • Detrazione spesa di assistenza: i familiari con una persona disabile a carico, hanno diritto a dedurre integralmente dal reddito le spese di assistenza, ovvero le prestazioni OSS, gli educatori professionali, coordinatori, assistenti di base, animazione e terapia occupazionale. A queste si aggiungono le spese dell’assistenza infermieristica e riabilitativa.
  • Detrazione spese sanitarie: sono detraibili totalmente le spese sanitarie relative all’acquisto di mezzi per la deambulazione, spese mediche specialistiche, acquisto di poltrone per inabili e minorati.
  • Detrazioni spese per l’abbattimento di barriere architettoniche: detrazione IRPEF per le spese relative a costruzione di rampe, installazione di ascensori.
  • Detrazione IRPEF 19 per cento sull’acquisto di mezzi informatici e IVA al 4 per cento.
  • Assegno al nucleo familiare maggiorato.
  • Esonero da visite fiscali per patologie connesse alla disabilità.

Detrazione Irpef per gli addetti all’assistenza

Si può detrarre il 19% dalle spese sostenute per gli addetti all’assistenza nei casi in cui il disabile non sia autosufficiente. La detrazione non può superare i 2.100 euro e spetta solo quando il reddito non supera i 40mila euro.

Si evidenzia che a partire dal 1° marzo 2022 le detrazioni IRPEF figli a carico sono state sostituite dall’assegno unico, che prevede specifiche maggiorazioni per i figli con disabilità.

Permessi lavorativi 104/92

permessi lavorativi possono essere concessi sia al lavoratore che al familiare che lo assiste. Nel caso in cui a fruirne sia il familiare che assiste il disabile, quest’ultimo non deve essere ricoverato a tempo pieno.

Al familiare che assiste un congiunto disabile sono concessi tre giorni al mese di permesso retribuito. Nel caso in cui a fruire del permesso sia direttamente il lavoratore disabile, questi può scegliere tra 3 giorni di permesso retribuito al mese o due ore di permesso giornaliero.

Se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore il permesso si dimezza ad un’ora al giorno. Il genitore che assiste il figlio disabile può prolungare il congedo parentale retribuito sino a che il figlio non compie tre anni.

Chi ha diritto ai permessi lavorativi della 104/92?

Il disabile, per l’accesso ai permessi lavorativi normati dalla L. 104/92, deve essere in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità.

Ciò, secondo la legge, si verifica quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Questo significa che il disabile dovrà sostenere un’altra visita presso una commissione dell’Azienda USL. L’iter per richiedere il riconoscimento per la disabilità grave è lo stesso di quella per l’invalidità civile. Infatti, il certificato di disabilità grave non va né confuso né sostituito con l’attestazione di invalidità, anche in caso di invalidità al 100%.

Si devono quindi verificare due condizioni:

  1. il disabile deve essere in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi delle legge 104/92;
  2. il disabile deve vedersi riconosciuto lo stato di disabilità grave.

Nello specifico, l’art. 33 della legge 104/92 stabilisce che i permessi 104 retribuiti spettano:

  • alle persone disabili in situazione di gravità;
  • ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
  • al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

Con la legge 103/2010 si è inoltre stabilito che possono usufruire dei permessi lavorativi ai fini della tutela prevista dalla legge 104/92, anche parenti o affini di 3° grado se il genitore o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

Pensione di invalidità ai disabili

La pensione di invalidità (o assegno d’invalidità civile) è riconosciuta nel caso invalidità superiore al 74 per cento. L’invalidità è, in questo caso, subordinata alla prova dei mezzi, cioè al rispetto di determinati limiti di reddito.

La pensione di inabilità, invece, è riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps al lavoratore privato al quale è riconosciuta l’inabilità totale al lavoro. Per ottenerla, quindi, deve essere riconosciuta la totale inabilità allo svolgimento di lavoro e, anche in questo caso, la prestazione è garantita soltanto con il versamento di almeno 5 anni di contributi, di cui 3 negli ultimi 5 anni.