Cos’è l’equo indennizzo? Chi ne ha diritto e quando? In questa guida affrontiamo il tema dell’equo indennizzo in tutti i suoi dettagli. In particolare ci occupiamo di colore che hanno contratto una malattia amianto correlata. Insieme al riconoscimento della causa di servizio si ha diritto all’equo indennizzo che non va confuso con il risarcimento dei danni. Le vittime dell’amianto hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, che includono i dann differenziali non coperti dall’equo indennizzo.
Contents
- 1 Equo indennizzo: cos’è? Una definizione
- 2 Come fare domanda per l’equo indennizzo? l’iter
- 3 Altre prestazioni a cui ha diritto la vittima
- 4 Diffusione dell’esposizione ad amianto tra le Forze Armate
Equo indennizzo: cos’è? Una definizione
L’equo indennizzo per causa di servizio è una misura previdenziale, prevista dal nostro ordinamento, che può essere richiesta dai dipendenti pubblici, non soggetti alla riforma di cui all’art. 6 della L. 214/2011.
L’equo indennizzo rappresenta quindi una forma di indennizzo prevista dall’articolo 68 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati Civili dello Stato (DPR 3/1957), gestita dall’Amministrazione competente. Viene erogato una tantum dopo il riconoscimento da parte della Commissione Medica competente dei danni fisici e psichici derivanti dall’attività lavorativa.
Si ha diritto a tale pagamento nei casi in cui la Commissione Medica competente riconosca il nesso causale. La condizione è costituita dalla riconducibilità delle infermità all’attività di servizio alle dipendenze dello Stato o di sue amministrazioni.
A chi spetta l’equo indennizzo? I dipendenti pubblici non assicurati INAIL
Secondo l’articolo 6 della legge 201/2011, detta Legge Fornero, l’equo indennizzo è destinato al personale appartenente a varie categorie, tra cui Forze Armate, Forze di Polizia civile e militare, Vigili del Fuoco e soccorso pubblico.
Attualmente, il Parlamento sta valutando la possibilità di estendere tale beneficio anche al personale della polizia municipale.
Al momento è destinato ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina Militare, Aeronautica e Arma dei Carabinieri) e del Comparto di Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico).
I requisiti per la richiesta di equo indennizzo nel dettaglio
I requisiti per la concessione dell’equo indennizzo sono che:
- l’infermità sia giudicata dipendente da causa di servizio;
- ci sia un’invalidità di grado apprezzabile;
- la menomazione si sia definitivamente stabilizzata;
- la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’infermità;
- il dipendente abbia presentato l’apposita domanda di concessione dell’equo indennizzo.
Come fare domanda per l’equo indennizzo? l’iter
La richiesta di equo indennizzo può essere presentata dal dipendente pubblico che abbia subito lesioni o contratto patologie durante il servizio lavorativo. Tale richiesta può essere affiancata alla domanda di riconoscimento della causa di servizio e allo status di vittima del dovere, come previsto dalla legge.
Per ricevere l’equo indennizzo, è necessario il riconoscimento della causa di servizio. Le lesioni subite dal lavoratore possono essere classificate nelle tabelle “A” o “B” del DPR 915/1978. Visti gli stretti termini di decadenza, 6 mesi, è preferibile che nella domanda amministrativa sia richiesto anche il riconoscimento del dovuto.
In caso di decesso del lavoratore, l’equo indennizzo è liquidato agli eredi, i quali devono presentare domanda e riceverlo in base alla gravità delle menomazioni del lavoratore, come stabilito dalla legge 662/1996.
Presentazione della richiesta di equo indennizzo
La richiesta di equo indennizzo può essere formulata durante la procedura di accertamento della dipendenza dalla causa di servizio in due momenti specifici:
Entro dieci giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione riguardante l’inoltro degli atti al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, per ottenere il parere sulla dipendenza. Entro sei mesi dalla notifica del provvedimento che riconosce la causa di servizio.
È importante che nella domanda risultino indicati con chiarezza tre elementi:
- la natura dell’infermità o lesione;
- i fatti di servizio che hanno comportato il danno alla salute;
- le conseguenze sull’integrità psicofisica e sull’idoneità al lavoro.
Il termine per l’inoltro della richiesta è di 6 mesi, a partire dalla data:
- del decesso;
- dell’infortunio;
- della conoscenza dello stato di malattia, dalla quale deriva la menomazione.
Termini per la presentazione della richiesta
Se la richiesta di equo indennizzo viene presentata contemporaneamente a quella di riconoscimento della causa di servizio, deve essere depositata presso l’Amministrazione dove il lavoratore ha prestato servizio entro sei mesi dalla data di:
- Decesso del lavoratore.
- Infortunio.
- Conoscenza della malattia.
Trascorsi i sei mesi, e quindi decadendo il diritto, i termini di presentazione decorrono dalla conoscenza dell’infermità entro un massimo di cinque anni dal pensionamento (esteso a dieci anni per il parkinsonismo e le malattie di origine sconosciuta o idiopatiche).
Anche per i familiari superstiti del lavoratore, il termine di sei mesi dalla data del decesso rimane valido se intendono richiedere l’equo indennizzo.
Una volta ottenuta l’approvazione di tale prestazione, è possibile presentare una richiesta di aggravamento una sola volta entro cinque anni dalla notifica del decreto che concede l’indennizzo.
In caso di una nuova liquidazione dell’indennizzo, viene sottratto l’importo precedentemente liquidato per lo stesso tipo di infermità, come stabilito dall’articolo 57 del DPR 686/1957.
Il calcolo dell’equo indennizzo e le tabelle preposte
Il valore dell’equo indennizzo è stabilito in base alla gravità della menomazione. Nei casi di lesioni appartenenti alla prima categoria, cioè quelle più gravi, o che abbiano determinato il decesso del lavoratore, l’importo dell’equo indennizzo è pari a 2 volte il trattamento dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda. Sono però escluse tutte le altre voci retributive, anche aventi carattere fisso e continuativo.
Invece, per lesioni minori, la somma dell’indennizzo è determinata in una percentuale tra il 92 ed il 3% dell’importo stabilito per la prima categoria.
La riduzione dell’equo indennizzo in base all’età del dipendente
Di seguito le tabelle A e B dell’equo indennizzo:
Tabella di determinazione equo indennizzo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del Dlgs 29/1993. | |
Categoria di menomazione di cui alla tabella A del DPR 30.12.1981 | Misura |
Prima Categoria | Due volte l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda |
Seconda Categoria | 92% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Terza Categoria | 75% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Quarta Categoria | 61% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Quinta Categoria | 44% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Sesta Categoria | 27% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Settima Categoria | 12 % dell’importo stabilito per la prima categoria |
Ottava Categoria | 6% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Tabella B allegata al DPR 834/1981 | Per tutte le menomazioni, 3% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Diritto a due stipendi per i casi più gravi
La tabella prevede, dopo la modifica dell’articolo 1, co. 210 della legge 266/05 dal 1° gennaio 2006, nei casi di danni inquadrati nella prima categoria (ovvero i più gravi) oppure che abbiano determinato il decesso del lavoratore, la somma corrispondente a due stipendi.
La modalità di calcolo è effettivamente semplice: essa corrisponde a due volte il trattamento dello stipendio tabellare, in godimento alla data di presentazione della domanda.
Bisogna ricordare che nel conteggio sono escluse tutte le altre voci della retribuzione che hanno carattere continuativo e fisso, come, ad esempio, la tredicesima.
Riduzione dell’equo indennizzo
Secondo l’art. 49 del DPR n. 686/1957, nell’applicare tale riduzione, si deve tener conto di alcuni fattori: l’età che il dipendente aveva al momento dell’evento dannoso, e la data di conoscibilità dell’infermità che risulta dal verbale di visita medica collegiale.
L’art. 50 del DPR n. 686/1957 sancisce che nei casi di assicurazione a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione, vada detratto dall’equo indennizzo, quanto eventualmente percepito dal dipendente o dai suoi superstiti.
Inoltre lo stesso articolo stabilisce che tale prestazione è ridotta al 50%, se il dipendente è titolare della pensione privilegiata. Nel caso in cui la pensione venga riconosciuta successivamente, l’importo dell’equo indennizzo, viene recuperato con la trattenuta mensile del 10% sulla pensione (art. 144 DPR n. 1092/1973 che riproduce l’art. 60 DPR n. 686/1957).
Il beneficio, infatti non è cumulabile con le somme corrisposte dall’Inail a titolo di indennizzo o rendita nei confronti dell’assicurato o dei suoi superstiti.
La ripetizione del 50% dell’importo dell’equo indennizzo, così ridotto non è previsto nel caso di equo indennizzo conferito ai superstiti, a seguito del riconoscimento della dipendenza del decesso con attribuzione loro della pensione privilegiata indiretta.
Altre prestazioni a cui ha diritto la vittima
Una volta ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, la vittima ha diritto a determinati benefici assistenziali. Oltre all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata, si ottengono infatti:
- retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa dell’infermità riconosciuta;
- esenzione dal ticket sanitario;
- esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali;
- preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici;
- maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici per chi ha contratto un’invalidità compresa nelle prime quattro categorie della tabella A (DPR 834/1981);
- indennità una tantum per patologie di minore entità.
Inoltre i membri delle Forze Armate e Comparto Sicurezza che hanno contratto un’infermità sul luogo di lavoro possono richiedere il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Questo riconoscimento dà accesso a ulteriori prestazioni assistenziali e previdenziali.
Diffusione dell’esposizione ad amianto tra le Forze Armate
Numerosi membri delle Forze Armate sono stati esposti all’amianto, subendo danni fisici significativi. La relazione conclusiva della Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati ha identificato, fino al 2015, ben 570 casi di mesotelioma tra coloro che hanno prestato servizio sulle navi della Marina Militare Italiana. Tuttavia, il pericolo associato alle fibre di amianto non si limita alla Marina Militare, ma coinvolge l’intero comparto delle Forze Armate.
L’episodio di ONA TV “Uranio impoverito, la dura battaglia dei militari italiani” ha esplorato la sfida dei militari italiani contro le malattie derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene come l’amianto e l’uranio impoverito.
Per preservare la salute dei militari, è essenziale evitare qualsiasi forma di esposizione a sostanze cancerogene. Piuttosto che concentrarsi sul pagamento di compensazioni minime, l’obiettivo dell’amministrazione dovrebbe essere la salvaguardia della salute attraverso misure preventive e la bonifica dei siti contaminati.