Il diritto risarcitorio si occupa di quell’ambito del diritto legato al risarcimento dei danni subiti da una vittima e dai suoi familiari . Il risarcimento dei danni è un ristoro che è dovuto a chi subisce un danno, e può essere di natura patrimoniale o non patrimoniale.
Le vittime di un illecito hanno infatti sempre diritto al risarcimento integrale dei danni (patrimoniali e non patrimoniali), così come i congiunti delle vittime decedute. Questi hanno infatti diritto al risarcimento dei danni subiti iure proprio e alle somme risarcitorie non ancora riscosse dal defunto.
L’UPIDSA – Università Popolare Internazionale Diritto, Scienza e Ambiente APS si occupa di formare un personale tecnico specializzato in diritto risarcitorio con un particolare focus su ambiente e salute a 360°, compresa quella psicologica. Le vittime di terrorismo, di mobbing, di errore medico e di esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni che hanno causato malattia hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.
Cos’è il danno morale: una definizione
l pregiudizio morale è un patema o una sofferenza interiore soggettiva, perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore, un pregiudizio arrecato alla dignità o integrità, massima espressione della personalità di ogni individuo.
Inizialmente previsti dall’art. 2059 c.c., i danni morali venivano riconosciuti solo in favore di soggetti vittime di un illecito penale. La Cassazione, nel tempo, ha poi modificato questo aspetto. Attualmente le Sezioni Unite della Cassazione stabiliscono la seguente definizione di danno morale:
“La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra il pregiudizio non patrimoniale. Deve trattarsi di un turbamento dell’anima, di un dolore sofferto, che non abbia generato degenerazioni patologiche della sofferenza”.
Quando si ha il diritto al risarcimento del danno morale?
Il concetto di danno morale denota quindi il disagio emotivo, il tormento interiore o il turbamento psichico subito dalla persona danneggiata, che è di natura essenzialmente emotiva e interiore.
Il diritto al risarcimento del danno morale si applica nei seguenti casi:
- Quando vengono violate le disposizioni della Costituzione italiana o di altre fonti normative, inclusi trattati internazionali, come l’onore e la reputazione, la famiglia, la salute, l’identità personale;
- In presenza di reati.
Il danno morale è un danno non patrimoniale, in quanto non riguarda la sfera del patrimonio del soggetto danneggiato. L’autonomia concettuale del danno morale non può essere separata dalla valutazione complessiva del danno non patrimoniale.
Infatti secondo la Corte di Cassazione, sez. III, n. 25817 del 31 ottobre 2017, il danno biologico (cioè la lesione fisica), il danno morale (cioè la sofferenza emotiva) e il danno esistenziale (cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiana) costituiscono componenti separate ma unite del danno non patrimoniale, che devono essere valutate complessivamente.
Tuttavia, è possibile ottenere il risarcimento del danno morale anche senza subire un pregiudizio biologico fisico o psicologico evidente. Il danneggiato, tuttavia, deve dimostrare di aver sofferto interiormente a causa delle modalità con cui ha percepito la lesione o delle circostanze specifiche in cui è avvenuto il danno.
La valutazione del danno morale è una questione complessa. Per chiarire gli aspetti più controversi, si consiglia di consultare la pubblicazione dell’Avv. Bonanni intitolata “Il danno da amianto – Profili risarcitori e tutela medico-legale”.
Come si calcola il risarcimento del danno morale?
Secondo l’art. 1226 c.c., se il danno non può essere provato in modo preciso, il giudice stabilisce il risarcimento del danno morale, insieme a tutti gli altri pregiudizi non patrimoniali, con una valutazione equa.
La modalità di quantificazione del danno morale varia a seconda se è correlato o meno a una lesione fisica o psicologica. Generalmente, quando il danno fisico supera il 3%, il danno morale viene risarcito automaticamente.
Inoltre, è possibile personalizzare il risarcimento entro certi limiti massimi di aumento stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano. Tuttavia, è necessario motivare la decisione tenendo conto di ragioni particolari meritevoli di considerazione diversa in termini monetari.
La Cassazione Civile, Sez. III, inoltre, nella sentenza n. 5691 del 23 marzo 2016, ha chiarito che la quantificazione del danno morale come frazione del danno fisico non esclude la possibilità di una valutazione superiore a quanto indicato dalle Tabelle del Tribunale di Milano.