Le vittime di malasanità e di errore medico hanno diritto a ottenere il risarcimento integrale dei danni subiti, così come le vittime del terrorismo, le vittime del dovere e le vittime dell’amianto.
L’UPIDSA – Università Popolare Internazionale Diritto, Scienza e Ambiente APS si occupa di formare un personale tecnico in grado di occuparsi di difesa del diritto alla salute e di diritto risarcitorio per la difesa di tutte le vittime. Il risarcimento dei danni integrali subiti comprende la componente patrimoniale e non patrimoniale del danno (danno biologico, morale, esistenziale e tanatologico).
Contents
- 1 Responsabilità medica: le vittime
- 2 Responsabilità medica contrattuale ed extracontrattuale
- 3 Richieste di risarcimento danni da responsabilità medica
- 4 tipologie di errore medico
- 5 Responsabilità medica e vaccinazione obbligatoria
- 6 Vaccinazioni raccomandate
- 7 Quali sono i danni risarcibili alla vittima di responsabilità medica?
- 8 Come calcolare risarcimento danni da responsabilità medica
Responsabilità medica: le vittime
Ogni vittima di malasanità ha diritto a richiedere il totale risarcimento danni da responsabilità medica. La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni subiti dai pazienti per errori medici od omissioni dei sanitari.
Il settore della responsabilità medica è stato riformato dal provvedimento normativo entrato in vigore nel 2017: la legge Gelli-Bianco. Questa riforma ha introdotto importanti disposizioni sia in materia di responsabilità penale medica sia di responsabilità civile medica.
In base all’articolo 7 di questa normativa, il soggetto leso o, in caso di decesso, gli eredi possono proporre domanda giudiziale volta ad ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di:
- struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata;
- esercente professione sanitaria;
- impresa di assicurazione della struttura.
Responsabilità medica contrattuale ed extracontrattuale
Prima delle riforme previste dalla legge 189/2012 (Legge Balduzzi) e dalla legge 24/2017, la responsablità medica della struttura sanitaria era stata ricondotta all’inadempimento di una obbligazione contrattuale, sia pure del tutto autonoma da quella del professionista.
Con la legge Gelli si abbandona la natura contrattuale della responsabilità del sanitario a favore di quella extracontrattuale. Ciò vuol dire che la prestazione risarcitoria non deriva né dalla violazione del principio del neminem laedere né dall’inadempimento della prestazione, bensì dalla lesione di obblighi di protezione.
Questa precisazione è fondamentale per stabilire l’onere della prova. Infatti nella responsabilità da inadempimento è la struttura sanitaria ad avere l’onere di dimostrare di aver correttamente eseguito la prestazione o che l’inadempimento è stato determinato da cause a essa non imputabili. Invece, nella responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 codice civile), il danneggiato ha il gravoso onere di provare il fatto illecito, il danno, il nesso causale tra il fatto e il danno, la colpa o il dolo del danneggiante.
Risarcimento danni responsabilità medica: mediazione
Il primo passo per accertare eventuali responsabilità medico-sanitarie è esaminare la vicenda clinica e raccogliere la documentazione della vittima. Oltre alla cartella clinica, è utile fare riferimento anche alle immagini degli esami strumentali effettuati e a eventuali documenti che attestino le condizioni di salute del paziente al momento del ricovero.
A questo punto ha inizio la “gestione stragiudiziale” del caso. In altre parole si cerca un accordo bonario tra le parti (paziente, sanitario, struttura e relative assicurazioni). Se l’accordo viene raggiunto, si perviene alla liquidazione spontanea del risarcimento per malasanità.
In caso contrario, si attuano mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, cioè la mediazione e l’accertamento tecnico preventivo. La prima consiste nel ricorrere a un organismo terzo per tentare di mettere d’accordo le parti.
Invece l’accertamento tecnico preventivo prevede che il giudice nomini un medico legale e uno o più specialisti nelle discipline in cui è avvenuto l’episodio di presunta negligenza. Questo collegio svolge le operazioni peritali nel rispetto del contraddittorio delle parti. Quindi si confronta con i consulenti dei pazienti, delle strutture e degli operatori sanitari. Anche in questa sede viene analizzata la vicenda clinica, viene redatta una relazione e si può giungere a un accordo senza adire la strada giudiziale della causa civile.
Richieste di risarcimento danni da responsabilità medica
Le vittime di malasanità o gli eredi hanno diritto a richiedere il risarcimento dei danni subiti. Come riporta la 12° edizione del Report MedMal, uno studio sull’andamento del rischio da medical malpractice nella sanità italiana pubblica e privata, ogni struttura pubblica riceve in media 30 richieste di risarcimento danni medici all’anno. L’importo medio liquidato è di circa 86.000 euro per ciascun sinistro.
Annualmente nel mondo si perdono 64 milioni di anni di vita per invalidità e morte in conseguenza di trattamenti sanitari non sicuri. Nei Paesi ad alto reddito, come l’Italia, 1 paziente su 10 è danneggiato da responsabilità medica, mentre in quelli a basso reddito si verificano più di 134 milioni di eventi avversi in sanità e più di 2 milioni e mezzo di decessi. Nell’Unione Europea sono più di 570 mila i decessi che sarebbero evitabili attraverso cure adeguate e trattamenti tempestivi. Infine, in Italia, il valore medio di morte per malasanità è di 69,83 casi su 100 mila abitanti.
Il risarcimento danni per malasanità riguarda per il:
- 36,7% errori chirurgici;
- 19,8% errori diagnostici;
- 12% errori terapeutici;
- 7,4% infezioni ospedaliere.
Inoltre il settore che registra il maggior numero di richieste di risarcimento danni da responsabilità medica è ortopedia e traumatologia (20,1%). Seguono il pronto soccorso e il dipartimento d’emergenza e accettazione (14,2%), chirurgia generale (13,2%), ostetricia e ginecologia (10,8%) e neurochirurgia (5,5%).
tipologie di errore medico
Oltre alla classificazione tra errori commissivi ed errori omissivi, l’errore medico si distingue nelle seguenti tipologie:
- errore umano: è quello correlato ad abilità, memoria o azione. Rientra nell’errore umano, l’errore attivo, cioè l’errore commesso attraverso l’intervento diretto sul paziente (errore chirurgico) e l’errore latente, ovvero l’errore generato da un pregresso intervento, che ne manifesta successivamente le conseguenze.
- Violazione: si tratta di un errore medico dovuto alla violazione, o mancata attuazione, delle linee guida e delle norme cautelari di sicurezza.
- Errore organizzativo: è l’errore dovuto ad una cattiva organizzazione del lavoro oppure ad un’errata gestione dell’emergenza.
Ulteriori tipologie di errori in ambito medico sanitario:
- Farmacologici come per esempio errore medico prescrizione terapeutica, errore nella preparazione o nella somministrazione dei farmaci, errore nella trascrizione dei dati di cartelle cliniche, referti medici ed errori di monitoraggio del paziente in relazione alla somministrazione dei farmaci.
- Errori chirurgici come per esempio intervento chirurgico improprio o non necessario, oppure la dimenticanza di un corpo estranio come una garza, all’interno del corpo del paziente durante l’operazione, esecuzione dell’intervento in un’errata parte del corpo (errore medico intervento chirurgico).
- Nell’utilizzo della strumentazione e dell’apparecchiatura sanitaria, come per esempio il malfunzionamento dell’apparecchiatura, sia nel caso in cui la stessa presenta dei difetti di fabbricazione, sia nel caso in cui l’errore sia dovuto al cattivo utilizzo del macchinario da parte dell’utilizzatore. Appartengono a questa categoria di errori medici anche i casi in cui l’episodio di malasanità è dovuto all’inadeguata pulizia e manutenzione dell’apparecchiatura.
- Errori diagnostici, rientrano in questa tipologia errore diagnosi come una mancata diagnosi tumore, oppure ad una diagnosi tardiva o incompleta, oppure errori correlati alla mancata esecuzione delle prescrizioni programmate.
- Nella tempistica, come per esempio, legati al ritardo nel trattamento farmacologico, oppure nella esecuzione di un’operazione chirurgica, tardiva diagnosi, infine, errori cagionati dai ritardi di organizzazione e gestione del paziente e delle sue esigenze.
Responsabilità medica e vaccinazione obbligatoria
La vaccinazione obbligatoria di massa rappresenta uno strumento importantissimo per la tutela del supremo diritto alla salute. Difatti, stando al dettame dell’art. 32 Cost, tale diritto risulta essere tanto individuale, quanto collettivo.
La somministrazione di un vaccino, adeguatamente controllata a livello medico-sanitario, consiste in un ‘agglomerato’ di batteri e virus depotenziati, in grado di sollecitare l’autonoma produzione dei necessari anticorpi. Tuttavia, qualsiasi trattamento medico è caratterizzato da pro e contro e possono verificarsi degli effetti avversi.
nel caso in cui vi sia un errore medico nell’errata somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie si ha diritto al risarcimento dei danni. Questo è il caso dei nostri militari che sono stati sottoposti a un numero elevato di vaccini nello stesso giorno e senza esami pre-vaccinali causando una depressione del sistema immunitario, che unito all’esposizione ai proiettili all’uranio impoverito ha causato cancro e altre patologie letali.
Leggi tutto sulla Commissione d’Inchiesta sull’uranio impoverito
Vaccinazioni raccomandate
Alla base delle vaccinazioni obbligatorie esiste una ratio che risiede nel dovere di solidarietà sociale. Lo Stato può imporre a tutela del bene primario della salute pubblica trattamenti sanitari obbligatori. Predispone anche in favore della collettività i mezzi di una protezione specifica consistente in una “equa indennità”, fermo restando, ove ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno” (Cort. Cost. n. 27/1998).
A seguito di alcune pronunce della stessa Corte Costituzionale è stato significativamente ampliato il bacino dei potenziali beneficiari dell’indennizzo fino a ricomprendere anche coloro che abbiano patito danni permanenti da campagne vaccinali “non obbligatorie”, ma soltanto “raccomandate” dalle autorità statali. Anch’esse rispondono infatti ad un’esigenza di solidarietà sociale.
La differenza tra indennizzo e risarcimento risiede proprio nell’esistenza di un atto illecito che viene risarcito nel risarcimento danni.
Quali sono i danni risarcibili alla vittima di responsabilità medica?
Come già accennato, coloro che sono vittima di responsabilità medica o i familiari, in caso di decesso, hanno il diritto a ottenere l’integrale risarcimento dei danni, cioè i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il danno patrimoniale ha una connotazione prettamente economica e, in quanto tale, è valutabile in termini direttamente monetari. Questa categioria comprende:
- danno emergente, cioè una perdita patrimoniale dovuta, per esempio, al costo di farmaci o terapie imposte dall’errore sanitario, oppure alle spese funerarie in caso di decesso;
- lucro cessante, un mancato guadagno durante il periodo di invalidità temporanea o la complessiva diminuzione del reddito conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato, oppure, in caso di decesso, il venir meno dei contributi economici.
Invece il danno non patrimoniale non ha connotazione economica, ma è conseguenza della violazione dei diritti della persona. Perciò, la sua misura non è valutabile in termini direttamente monetari, ma il valore è indicato mediante l’uso di criteri prestabiliti e la discrezionalità del giudice.
Sebbene il valore del risarcimento del danno non patrimoniale sia unitario, per evitare il rischio di “duplicazioni risarcitorie”, questa categoria comprende:
- danno biologico, cioè danno alla salute, costituito da invalidità permanente o temporanea dell’integrità psicofisica oppure, in caso di decesso, da danno terminale, in relazione ai giorni intercorsi tra l’errore medico e il decesso;
- pregiudizio morale, che riguarda il patema d’animo e la sofferenza interiormente patita dal soggetto;
- danno esistenziale, il quale si verifica quando il soggetto ha subito uno sconvolgimento delle abitudini di vita per la forzata rinuncia ad attività ricreative.
Altre tipologie di danno non patrimoniale
Oltre alle precedenti categorie di danno non patrimoniale, esistono altri tipi di pregiudizi utili al calcolo risarcimento danni errore medico:
- danno estetico, conseguente a una lesione dell’aspetto esteriore o dell’integrità morfologica della persona;
- pregiudizio relazionale, se sono stati compromessi i rapporti con le altre persone;
- danno catastrofale, determinato dal fatto che il paziente sia stato in grado di percepire consapevolmente il proprio infausto destino;
- danno da perdita di chance;
- lesione del diritto all’autodeterminazione in caso di violazione del consenso informato;
- danno da perdita anticipata della vita;
- danno da perdita del rapporto parentale, in caso di morte del congiunto.
Infine, sebbene non sia una categoria dogmatica a sé stante, va compreso tra le categorie del pregiudizio risarcibile il danno iatrogeno. Questo indica un pregiudizio determinato da una condotta sanitaria. Di regola il medico interviene in una situazione in cui la salute del paziente è già compromessa, perciò il danno conseguente a colpa sanitaria è un danno iatrogeno differenziale. Ciò vuol dire che è un peggioramento della salute del paziente. Quindi il danno effettivamente imputabile al medico è rappresentato dalla differenza tra la situazione in cui il paziente si trova per effetto della colpa e quella in cui si sarebbe trovato se il medico avesse agito diligentemente.
Come calcolare risarcimento danni da responsabilità medica
La liquidazione del danno da responsabilità medica è fatta dal giudice non in maniera discrezionale ma sulla base di specifici criteri fissati dall’articolo 7 della legge Gelli n. 24/2017. La quantificazione del risarcimento danni da responsabilità medica è stabilita dal comma 3 e 4 dell’art.7 della legge 24/2017. Questo articolo riprende il comma 3 dell’art.3 della Legge Balduzzi riguardo il calcolo danno salute da errore medico.
Infatti ribadisce che il danno conseguente a malasanità va risarcito sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private. Questo criterio per il calcolo risarcimento malasanità però vale solo per le lesioni di lieve entità.
Invece, per calcolo risarcimento del danno da lesioni di non lieve entità, generalmente vengono adottati i criteri tabellari ordinari per la liquidazione del danno alla salute previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Risarcimento danni da responsabilità medica di lieve entità
Per il danno biologico temporaneo, la liquidazione è pari a 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta. Invece, in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, il calcolo risarcimento danno biologico è fatto in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Per quanto riguarda il danno biologico permanente, i postumi da lesioni pari o inferiori al 9% sono risarciti in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità, secondo determinati coefficienti. L’importo risultante dal calcolo risarcimento danni da malasanità si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’undicesimo.
I coefficienti per il danno biologico permanente sono stabiliti dal comma 6 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private:
- 1 come coefficiente moltiplicatore si applica per un punto percentuale di invalidità pari a 1;
- 1,1 come coefficiente moltiplicatore si applica per un punto percentuale di invalidità pari a 2;
- per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2;
- 1,3 come coefficiente moltiplicatore si applica per un punto percentuale di invalidità pari a 4;
- 1,5 come coefficiente moltiplicatore si applica per un punto percentuale di invalidità pari a 5;
- per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7;
- per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9;
- 2,1 come coefficiente moltiplicatore si applica per un punto percentuale di invalidità pari a 8;
- per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
Le Tabelle di Milano dopo aggiornamento 2021
L’Osservatorio del Tribunale di Milano ha aggiornato le tabelle risarcimento, considerando l’indice ISTAT dal gennaio 2018 al gennaio 2021. Le Tabelle di Milano 2021 prevedono cambiamenti lessicali in ordine all’indicazione delle fattispecie di danno. Infatti vengono accolti i rilievi elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione in relazione all’indicazione specifica del valore per danno biologico e danno morale.
In più il quesito medico legale è stato rinnovato e presenta la previsione del danno da mancato consenso informato in ambito medico.