I vaccini sono una conquista della medicina moderna che hanno permesso e permettono di salvare vite umane. In alcuni casi, una percentuale irrisoria rispetto alla popolazione vaccinata, possono causare gravi problemi alla salute. In alcuni casi però, molto gravi, i piani vaccinali a favore dei militari italiani sono stati svolti in modo errato causando immunodepressione e malattie letali.
In questa guida scopriamo tutto sul diritto risarcitorio in caso divaccinazioni obbligatorie.
UPIDSA – Università Popolare Internazionale Diritto, Scienza e Ambiente APS si occupa di formare un personale tecnico in grado di occuparsi di difesa del diritto alla salute e di prevenzione a 360° in ambito di salvaguardia dell’ambiente e della salute.
Vaccino: cos’è?
Il vaccino è una preparazione artificiale nella quale sono contenuti agenti patogeni opportunamente trattati. Esso è somministrato allo scopo di fornire un’immunità acquisita.
Infatti, la vaccinazione sfrutta attivamente la memoria immunologica, consentendo al corpo di sviluppare un sistema di difesa contro un batterio, un virus o qualsiasi altro microrganismo dal quale è necessario proteggersi.
Composizione dei vaccini: adiuvanti e conservanti
I vaccini contengono adiuvanti utili ad esaltare la risposta immunitaria dell’organismo vaccinato, inducendo una reazione infiammatoria.
Tra gli adiuvanti c’è l’idrossido di alluminio, che induce la formazione di un piccolo granuloma. Questo permette, infatti, all’antigene di essere liberato un poco alla volta, determinando una maggiore quantità di anticorpi.
Purtroppo, però, in alcuni casi, i composti d’alluminio utilizzati possono essere nocivi per il sistema nervoso e per i reni. Quindi si deve tener conto dei diversi gradi di suscettibilità individuale, anche in dipendenza da condizioni di sinergismo e di potenziamento tossicologico.
I vaccini contengono anche i conservanti, per proteggere il preparato dallo sviluppo di eventuali spore fungine o batteri. Perciò questi sono utili per ridurre gli sprechi delle preparazioni e i costi di produzione.
Tuttavia, spesso i conservanti sono derivati organici del mercurio. Per esempio, il metilmercurio e l’etil-mercurio, neurotossici, sono liposolubili e possono varcare la barriera emato-encefalica, avendo effetti sul tessuto cerebrale.
Pericolosità delle vaccinazioni multiple nei militari
Nel corso degli anni, la condizione di insicurezza dei nostri militari è balzata agli occhi per diverse condizioni di rischio. Oltre alla presenza di amianto e altri cancerogeni, è emerso che sono state effettuate anche delle pratiche vaccinali non corrette.
La Commissione d’Inchiesta sull’uranio impoverito ha accertato i diversi rischi a cui sono stati sottoposti i militari italiani. Quello che è avvenuto è che i metalli pesanti e gli additivi contenuti nei vaccini si sono sommati alle radiazioni e le nano particelle per l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito causando un grande numero di tumori e cancro.
In particolare la relazione finale della Commissione d’Inchiesta ha dedicato un capitolo alla somministrazione dei vaccini ai militari, chiamato “Effetti delle modalità di somministrazione dei vaccini sui militari”.
La relazione si sofferma sulla pericolosità delle vaccinazioni militari e sulla somministrazione dei vaccini senza analisi pre-vaccinali. Secondo le indagini, alcuni medici vaccinatori non si sarebbero attenuti nel somministrare i vaccini seguendo le linee guida e contravvenendo alle regole che elenchiamo qui sotto:
- la quantità di vaccino ha superato le dosi consentite;
- non si sono effettuate analisi pre-vaccinali;
- non si è valutato il potenziale rischio.
In particolare l’Avv Ezio Bonanni, presidente di ONA – Osservatorio Nazionale Amianto nell’audizione del 06.12.2017, presso la Commissione Parlamentare d’Inchiesta, ha contestato al Ministero della Difesa una serie di condotte:
- vaccinazioni ai militari poco prima della partenza in missione;
- almeno 5 vaccinazioni alla volta;
- eccessiva quantità di farmaco, additivi e contaminanti;
- omissione nella verifica delle condizioni di salute, prima della vaccinazione;
- mancanza di verifica degli effetti delle vaccinazioni servizio militare.
Danni alla salute dei militari
A causa delle vaccinazioni sconsiderate i militari hanno riportato:
- autoimmunità;
- immunodepressione, cioè la riduzione della capacità del sistema immunitario;
- iper-immunizzazione;
- ipersensibilità;
- predisposizione corporea all’insorgenza di neoplasie.
Il progetto SIGNUM e i suoi obiettivi
Nel 2004, il Ministero della Difesa avviò un progetto di ricerca in due fasi chiamato SIGNUM ovvero: Studio di Impatto Genotossico nelle Unità Militari.
Il suo scopo era quello di individuare i fattori di rischio, principalmente ambientali, per i militari impegnati a combattere la guerra in Iraq.
Lo studio si articolava in due parti: la prima riguardava le valutazioni dell’esposizione a elementi potenzialmente genotossici. Mentre, la seconda riguardava le valutazioni di sorveglianza clinico-epidemiologica per valutare la presenza di effetti a lungo termine.
Il periodo di analisi della prima fase durò circa un anno e coinvolse poco meno di 1000 volontari.
La relazione fu presentata nel 2011. Una delle conclusioni fu che spesso ai militari somministravano fino a 5 vaccinazioni per volta. Una tale quantità poteva portare a ossidazioni cellulari e, di conseguenza, alla formazione di tumori.
La seconda fase risulta imparziale. Ma i dati emersi nella prima parte erano già sufficienti a sollevare una questione molto importante, legata soprattutto a una profilassi vaccinale scorretta.
Vaccini: i rischi di una profilassi sbagliata
Occorre precisare che le controindicazioni sono già presenti nei bugiardini dei vaccini stessi. Dunque, chi usa questo tipo di negligenza è consapevole delle sue azioni e delle conseguenze disastrose delle stesse.
Le misure precauzionali, quindi, sono fondamentali. Soprattutto, se non si può escludere il nesso causale tra la malattia e la somministrazione del vaccino.
La Commissione d’Inchiesta ha richiesto l’utilizzo di vaccini monodose e monovalenti, ma soprattutto privi di tutte quelle sostanze tossiche solitamente presenti nei farmaci utilizzati. Niente più vaccinazioni militari ma solo presso la sanità pubblica, utilizzando protocolli militari, esami pre-vaccinali e sorveglianza post-vaccinale.
Vaccini e diritto risarcitorio
I militari che si sono ammalati in seguito alle vaccinazioni scorrette possono richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali. Nel caso in cui le vittime siano decedute sono gli eredi legittimi ad avere diritto ai risarcimenti previsti per il militare.
Per farlo è necessario dimostrare la presenza del nesso causale tra la malattia e la vaccinazione. Una volta richiesta la cuasa di servizio è possibile ottenere la pensione privilegiata e lo status di vittime del dovere, con i benefici e le elargizioni che ne derivano.
Il nesso causale tra vaccini militari e cancro
Una serie di sentenze hanno sancito la presenza di un nesso causale tra la morte dei militari e l’errata profilassi vaccinale. Le condanne arrivano in ritardo, ma la questione importante è una: finalmente non si può più parlare di mancanza di nesso di causalità.Finalmente è possibile accertarlo: somministrare senza controllo 10, 12, 14 dosi di vaccino a una persona può essere pericolosissimo. Può indebolirlo al punto da esporlo a numerose malattie più o meno gravi, più o meno mortali.
Attualmente la questione del riconoscimento delle indennità previste per danni permanenti da vaccinazione obbligatoria è regolamentata dal Decreto legislativo 31 marzo 1998 e dal conseguente DPCM del 26 maggio 2000, per cui le competenze in materia di indennizzi ai sensi della Legge 210/92 sono state trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, dal Ministero della Salute alle Regioni. Pertanto, le Regioni provvedono a notificare il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera e a liquidare l’indennizzo mensile e gli arretrati spettanti ai soggetti danneggiati o ai loro eredi.
Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate
Nel nostro ordinamento la disciplina prevista dalla l. 210/1992 regolamenta il riconoscimento di un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Più volte la Corte Costituzionale è intervenuta per spiegare che la ratio di questa norma risiede nel dovere di solidarietà sociale che, riconoscendo la facoltà allo Stato di imporre a tutela del bene primario della salute pubblica trattamenti sanitari obbligatori, impone altresì alla collettività, e quindi sempre allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una “equa indennità”, fermo restando, ove ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno” (Cort. Cost. n. 27/1998).
A seguito di alcune pronunce della stessa Corte Costituzionale è stato significativamente ampliato il bacino dei potenziali beneficiari dell’indennizzo fino a ricomprendere anche coloro che abbiano patito danni permanenti da campagne vaccinali “non obbligatorie”, ma soltanto “raccomandate” dalle autorità statali. Anch’esse rispondono infatti ad un’esigenza di solidarietà sociale.
Entità dell’indennizzo
L’indennizzo è pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave (art.1 comma 7, Legge 238/97). L’indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla Legge 29 aprile 1976 , n. 177, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
Solo i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l’ottenimento dell’indennizzo previsto dall’art.1 della Legge 210/92, possono presentare domanda, con le stesse modalità, per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso (Legge 238/97 art.1 comma 2).
In caso di decesso del danneggiato, connesso con patologie conseguenti la titolarità dell’indennizzo, gli aventi diritto (nell’ordine previsto: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum di € 77.468,53 (da corrispondersi in unica soluzione o reversibile per 15 anni).
Il termine per la presentazione della domanda per i soggetti danneggiati da vaccinazione è di tre anni. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
Danni da vaccino contro il Covid-19
L’articolo 20 del Decreto Sostegni ter, intitolato “Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare” ha disposto la modifica della legge n. 210/1992, attraverso l’introduzione, dopo il comma 1 dell’articolo 1 del comma seguente:
“1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 32.
Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.”